IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  31  ottobre  1961,  n.  1836,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il   decreto   ministeriale   18   dicembre  1991,  recante
modificazioni all'ordinamento  didattico  universitario  nella  parte
relativa ai diplomi universitari in Ingegneria;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 26 ottobre 1994;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato con i  decreti  indicati  in  premessa,  e'  ulteriormente
modificato  nella  parte  relativa  alla  facolta' di ingegneria come
segue:
  Art. 125 (Articolazione e definizione dei corsi di  diploma).  -  I
corsi  di  diploma  universitario  in  ingegneria  attivati presso la
Facolta' sono articolati in tre anni e  consentono  il  conseguimento
dei seguenti diplomi:
   diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica;
   diploma universitario in ingegneria meccanica (sede di Trieste);
   diploma  universitario  in ingegneria logistica e della produzione
(sede di Pordenone).
  Art. 133 (Diploma universitario in  ingegneria  logistica  e  della
produzione).  -  Per  il  conseguimento  del diploma universitario in
ingegneria logistica e della produzione, sono obbligatori,  oltre  ai
moduli   didattici   di  cui  all'articolo  130,  i  seguenti  moduli
didattici:
Numero   Codice        Gruppo disciplinare       Contenuto
  --       --                 --                    --
 1      I050     Fisica tecnica
 1      H071     Scienza delle costruzioni         Meccanica dei
                                                    solidi
        I080     Progettazione meccanica e
                  costruzione di macchine
 1      I070     Meccanica applicata alle macchine
        I090     Disegno industriale
 2      I100     Tecnologie e sistemi di
                  lavorazione
 1      I110     Impianti industriali meccanici    Logistica
 1      I170     Elettronica e tecnologie          Principi, aziona-
                  elettriche                        menti e impianti
                                                    elettrici
        I180     Macchine ed azionamenti elettrici
        I190     Sistemi elettrici per l'energia
 1      I210     Elettronica                       Apparati e stru-
                                                    menti
 2      I240     Automatica
        I250     Sistemi di elaborazione delle
                  informazioni
 1      A042     Ricerca operativa
 1      I270     Ingegneria economico-gestionale
 1      I042     Macchine e sistemi energetici
        I190     Sistemi elettrici per             Gestione ind.
                  l'energia                         dell'energia
 1      I110     Impianti industriali              Gestione degli
                  meccanici                         impianti
                                                    industriali
        I023     Impianti e sistemi aerospaziali
        I153     Impianti chimici
        I190     Sistemi elettrici per l'energia
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 30 maggio 1995
                                                           Il rettore