Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec,
con sede in Paderno D'Adda (Como) e unita'  di  Carvico  (Bergamo)  e
Paderno D'Adda (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore
medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori
pari   a   centododici   unita',   su   un  organico  complessivo  di
duecentonovantadue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro
nei   limiti   di   cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare all'erogazione  dei  benefici,  trattandosi  di
fattispecie  rientrante  nell'art.  4, comma 1, della legge 19 luglio
1994, n. 451, l'I.N.P.S., verifichera' che i  lavoratori  interessati
nella   stessa  unita'  produttiva  al  trattamento  di  integrazione
salariale straordinaria ed al trattamento di  integrazione  salariale
da  solidarieta'  siano  diversi  e  precisamente individuati tramite
elenchi nominativi come disciplinato nell'art.  1,  lettera  c),  del
decreto  ministeriale  23  dicembre  1994,  registrato alla Corte dei
conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Istituto Biochimico Italiano, con sede in Milano e unita' di  Aprilia
(Roma)  e  Milano,  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
duecentotrentacinque   unita',   su   un   organico   complessivo  di
trecentoquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Istituto Biochimico Italiano, a corrispondere i particolari  benefici
previsti  dai  commi  due  e  quattro nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici, trattandosi di
fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della  legge  19  luglio
1994,  n.  451, l'I.N.P.S., verifichera' che i lavoratori interessati
nella  stessa  unita'  produttiva  al  trattamento  di   integrazione
salariale  straordinaria  ed al trattamento di integrazione salariale
da solidarieta' siano  diversi  e  precisamente  individuati  tramite
elenchi  nominativi  come  disciplinato  nell'art. 1, lettera c), del
decreto ministeriale 23 dicembre  1994,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 all'11 settembre  1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regina
Warner, con sede in Milano e unita' di  Cernusco  Lombardone  (Como),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a venti unita', su
un organico complessivo di centoquaranta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regina
Warner, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due
e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici, trattandosi di
fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della  legge  19  luglio
1994,  n.  451, l'I.N.P.S., verifichera' che i lavoratori interessati
nella  stessa  unita'  produttiva  al  trattamento  di   integrazione
salariale  straordinaria  ed al trattamento di integrazione salariale
da solidarieta' siano  diversi  e  precisamente  individuati  tramite
elenchi  nominativi  come  disciplinato  nell'art. 1, lettera c), del
decreto ministeriale 23 dicembre  1994,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 2 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M.
Manifattura Tessuti Milano, con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Rho
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a centosei unita',
di  cui  settantuno  lavoratori  da   trentaquattro   a   venti   ore
settimanali,  due  lavoratori  da  cinquanta  a  ventinove  ore medie
settimanali, un lavoratore da settantadue a  cinquantasei  ore  medie
settimanali,  su  un  organico  complessivo  di  duecentocinquantatre
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  M.T.M.
Manifattura  Tessuti  Milano,  a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi due e quattro nei  limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Rexroth,  con  sede  in  Cernusco  sul  Naviglio (Milano) e unita' di
Cernusco sul Naviglio (Milano), Ufficio di  Torino  (Torino),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  dodici  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da
quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei  confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a cinquantasette unita', su
un organico complessivo di duecentonovantotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Rexroth, a corrispondere i particolari benefici  previsti  dai  commi
due  e  quattro  nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito   con
modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 15 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
I.T.E., con sede in Gorizia e unita'  di  Fiume  Veneto  (Pordenone),
Gorizia,  Pradomano  (Udine), Sgonico (Trieste) e Ufficio di Gorizia,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di  lavoro  da  quaranta  ore  settimanali  a  ventisette  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
duecentotrentatre   unita',   su   un   organico    complessivo    di
duecentosessantasei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.c.  a  r.l.
I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due
e  quattro  nei  limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 20 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Lema
Lezzeni,  con  sede  in  Olgiate  Comasco  (Como) e unita' di Olgiate
Comasco (Como), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
settantotto unita', di cui una part-time  da  venti  a  quindici  ore
medie  settimanali,  su  un  organico  complessivo  di ottantaquattro
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema
Lezzeni, a corrispondere i particolari benefici  previsti  dai  commi
due  e  quattro  nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito   con
modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 30 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Setificio Castelletto Ticino, con sede in Milano e  unita'  di  Luino
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a 17,60 ore medie settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unita',
su un organico complessivo di quarantacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Setificio Castelletto Ticino, a corrispondere i particolari  benefici
previsti  dai  commi  due  e  quattro nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 19 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia
Maglia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano)  e  unita'  di  San
Giuliano  Milanese  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
dieci  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a diciannove unita', su un  organico  complessivo  di
cinquantasette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Krizia
Maglia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due
e  quattro  nei  limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio  1994 al 4 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
Norton, con sede in Corsico (Milano) e unita'  di  Corsico  (Milano),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  ventinove
unita', su un organico complessivo di duecentonovantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Norton,
a corrispondere i particolari  benefici  previsti  dai  commi  due  e
quattro  nei  limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 1 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Nastrificio Gavazzi, con sede in Milano  e  unita'  di  Calolziocorte
(Bergamo),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,30 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari  a  venticinque  unita',   su   un   organico   complessivo   di
ottantacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.
Nastrificio  Gavazzi, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi due e quattro nei limiti di  cui  al  successivo  comma  13
dell'art.  5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 24 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P.
Industria  Dolciaria  Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e
unita' di Secondo Parmense (Parma), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo
di  lavoratori  pari  a  sedici unita', su un organico complessivo di
quarantaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P.
Industria Dolciaria Pattini, a corrispondere i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  due  e  quattro nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Castellanza e Borri, con sede in Busto Arsizio (Varese) e  unita'  di
Besnate  (Varese),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
settantasette  unita',  su  un organico complessivo di ottantaquattro
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Castellanza e Borri, a corrispondere i particolari benefici  previsti
dai  commi  due  e  quattro  nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 17 gennaio 1994 al 31 maggio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam,
con sede in Ravenna e  unita'  di  Ravenna,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per cinque
mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali  a 27,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a due unita', su un  organico  complessivo
di ventisette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro
nei   limiti   di   cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats
Cucirini, con sede in Milano e unita' di Acquacalda  (Lucca),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
quaranta ore settimanali a ventiquattro  ore  medie  settimanali  nei
confronti    di    un   numero   massimo   di   lavoratori   pari   a
seicentoventicinque   unita',   su   un   organico   complessivo   di
seicentonovantacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Coats
Cucirini,  a  corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
due e quattro nei limiti di cui al successivo comma  13  dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,   n.  148,  convertito  con
modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 28 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
General Medical Merate, con sede in Seriate  (Bergamo)  e  unita'  di
Seriate  (Bergamo),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
trentasei  unita',  su  un  organico  complessivo  di centoventisette
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General
Medical  Merate,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai
commi due e  quattro  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13
dell'art.  5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Cerusa, con sede in Masone (Genova) e unita' di Masone (Genova),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da  quaranta  ore  settimanali  a  ventisette  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
quarantacinque  unita',  su un organico complessivo di quarantacinque
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa,
a  corrispondere  i  particolari  benefici  previsti  dai commi due e
quattro nei limiti di cui al successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Cerusa, con sede in Masone (Genova) e unita' di Masone (Genova),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per ventisette mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali
nei  confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre
unita', su un organico complessivo di quarantatre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa,
a  corrispondere  i  particolari  benefici  previsti  dai commi due e
quattro nei limiti di cui al successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 28 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due
Palme, con sede in Vighizzolo di Cantu' (Como) e unita' di Vighizzolo
di Cantu' (Como), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore  settimanali  a  trenta
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a quattro  unita',  su  un  organico  complessivo  di
settantacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Due
Palme,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due
e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.