Con    decreto    ministeriale   11   aprile   1995,   a   seguito
dell'accertamento delle  condizioni  di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del 21 novembre 1994, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. L'Unita' dal 27 luglio 1994 l'Arca  Editrice,  sede  in  Roma,
unita'  di  Roma,  Milano  e  filiali nazionali, per il periodo dal 1
luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Trafilerie Martinelli con sede in Pistoia e
unita' in Pistoia, e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dall'11  marzo
1994 al 10 marzo 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Smim Impianti con sede in Palermo e unita' in
Gela, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 29 novembre 1994 al 28 maggio
1995.
   La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Centro Matic con sede in Capalle e uffici  in
Milano,  Torino,  Padova,  Bologna,  Roma, Napoli, Bari e Palermo, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, e'  prorogato  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli,
unita'  in  Villafranca  Tirrena  (Messina),  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, per il periodo
dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995, con pari riduzione della durata
del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata sino al 6 dicembre 1995 e  comporta  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art.  1,  comma  2,  della  legge
56/94,  i  quali,  alla  data  di  scadenza  del trattamento c.i.g.s.
concesso  in  base  a  tale  normativa,  abbiano  ancora  diritto  ad
usufruire del trattamento di mobilita'.
   Il  presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale
n. 17143 del 22 marzo 1995.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. I.T.C. - Industria Termotecnica Campana con
sede in  Buccinasco  (Milano)  e  unita'  in  S.  Giorgio  a  Cremano
(Napoli),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 17  ottobre  1994  al  16
aprile 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 16699 del 16
febbraio 1995.
   Il periodo di cui sopra e' autorizzato - ove necessario - anche in
deroga al limite massimo di  fruizione  dei  trentasei  mesi  di  cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea tranviaria rapida -
Opere civili, con sede in Napoli e unita' in Napoli,  e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 ottobre 1995.
   I periodi di cui sopra sono autorizzati - ove necessario  -  anche
in  deroga  al  limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
24 febbraio 1995 n. 16805.
   Con decreto ministeriale  11  aprile  1995,  in  attuazione  della
delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma
di  riorganizzazione  aziendale,  e'  prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  disposta  con
decreto  ministeriale  del  17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo
1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Birra  Peroni
Industriale  con  sede in Roma e unita' in Roma per il periodo dall'8
settembre 1994 al 7 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 8
settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Agenco Trading con sede in Modena, frazione
Cognento e unita' in Modena, frazione Cognento e Carpi e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, dal 2 febbraio 1995 al 1 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. F.lli Jacaruso con sede in Celenza Valfortore
(Foggia)  e  unita' in Celenza Valfortore (Foggia), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 marzo 1993 al 2 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Gestione Cantieri Navali con sede in Roma -
Ostia e  unita'  in  Ostia,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1994
al 4 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. La Precisa con  sede  in  Teano  (Caserta)  e
unita'  in  Teano  (Caserta),  e'  autorizzata  la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo  1994
all'8 marzo 1995.
   I  periodi  di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche
in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei  mesi  di  cui
all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
28 agosto 1994 n. 15791.
   Con  decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Linea Meat con  sede  in  Bari  e  unita'  in
Pignataro  Maggiore  (Caserta),  e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo  1994
al 6 marzo 1995.
   I  periodi  di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche
in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei  mesi  di  cui
all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/1988.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
30 novembre 1994 n. 16210.
   Con  decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvata la modifica
del programma per riorganizzazione  aziendale,  relativa  al  periodo
dall'11  aprile  1994 al 10 gennaio 1995, della ditta S.p.a. ICOT con
sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro e Ravenna.
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di   cui   sopra   e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  novembre 1993 con effetto dall'11
gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  ICOT  con  sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli',
Pesaro e Ravenna per il periodo dall'11 aprile  1995  al  10  ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza
11 aprile 1995.
   A    seguito   dell'approvazione   relativa   al   programma   per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata  l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9 novembre 1993 con effetto  dall'11  gennaio  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. ICOT con sede
in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro, Ravenna per il periodo
dall'11 ottobre 1994 al 10 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza
11 ottobre 1994.
   Con  decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvata la modifica
del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal
30 novembre 1993 al 21 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Nuova  Dublo
con sede in Latina e unita' di Latina.
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995: favorevole.
   A   seguito   dell'approvazione   di   cui  sopra  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 9  novembre  1993  con  effetto  dal  30
novembre  1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Nuova Dublo con sede in Latina e unita' di Latina per il
periodo dal 30 novembre 1993 al 21 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza  30
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento in
ordine  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento   ordinario   di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma
per  riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 marzo
1994 al 31 maggio 1995 della ditta S.p.a. Ave Sud con sede in Aprilia
(Latina) e unita' di Aprilia (Latina).
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Ave  Sud  con sede in
Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina) per il  periodo  dal  1
marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1  marzo 1994 con decorrenza 1
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del trattamento.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto  ministeriale,  con
effetto  dal  1  marzo  1994,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ave Sud con sede in Aprilia (Latina)  e
unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28
febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1995,  in attuazione della
delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di
ristrutturazione  aziendale,  e'  prorogata  la  corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  disposta con
decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16  dicembre
1991,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Istituto Donegani con  sede  in  Novara  e  unita'  di  Centro
ricerche  di  Novara  e  unita' di Milano per il periodo dal 1 luglio
1993 al 15 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16346/17 del 19 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994  al  27
febbbraio  1995  della  ditta S.p.a. Alfa Geri Industria Cappelli con
sede in Montevarchi (Arezzo) e unita' in Montevarchi (Arezzo).
   Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Alfa Geri Industria Cappelli con sede
in Montevarchi (Arezzo) e  unita'  di  Montevarchi  (Arezzo)  per  il
periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 28
febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento.
   A seguito dell'approvazione del programma per crisi  aziendale  di
cui  sopra  e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale,  con  effetto  dal  28  febbraio  1994,  in  favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Alfa  Geri
Industria  Cappelli  con  sede  in  Montevarchi  (Arezzo) e unita' di
Montevarchi (Arezzo), per  il  periodo  dal  28  agosto  1994  al  27
febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 agosto 1994 con decorrenza 28
agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal  14  marzo  1994  al  13
marzo  1995,  della  ditta  S.p.a.  Riva con sede in Majano (Udine) e
unita' in Majano (Udine).
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Riva  con  sede in Majano (Udine) e
unita' di Majano (Udine) per il periodo  dal  14  marzo  1994  al  13
settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 marzo 1994 con decorrenza 14
marzo 1994.
   A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,  di
cui  sopra  e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale, con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Riva con sede in Majano
(Udine) e unita' di Majano (Udine), per il periodo dal  14  settembre
1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 3 ottobre 1994 con decorrenza 14
settembre 1994.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal  14  marzo  1994  al  13
marzo  1995,  della ditta S.r.l. Fur Mary con sede in Jesi (Ancona) e
unita' di Jesi (Ancona).
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Fur Mary con sede in Jesi (Ancona) e
unita' di Jesi (Ancona) per il  periodo  dal  14  marzo  1994  al  13
settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 marzo 1994 con decorrenza 14
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31
dicembre 1994 della ditta S.p.a. Alcatel Italia con sede in Milano  e
unita' di Latina.
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia con  sede  in  Milano  e
unita' di Latina per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   Con  decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18  aprile  1994  al  17
aprile  1995  della  ditta S.p.a. Sitep con sede in S. Stefano M. (La
Spezia) e unita' in S. Stefano M. (La Spezia).
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Sitep con sede in S. Stefano M. (La
Spezia) e unita' di S. Stefano M. (La Spezia) per il periodo  dal  18
aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 18
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   A  seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, di
cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale,  con  effetto  dal  18  aprile  1994,  in  favore   dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitep con sede
in S. Stefano Magra (La Spezia) e unita' di S. Stefano M. (La Spezia)
per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1994 con decorrenza  18
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 e'  approvata  la  proroga
del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal
6   luglio  1993  al  5  luglio  1994  della  ditta  S.p.a.  Italiana
Manifatture con sede in S. Benedetto del  Tronto  (Ascoli  Piceno)  e
unita'  in  Acquaviva  (Ascoli  Piceno), Colonnella (Teramo) e Roseto
(Teramo).
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di   cui   sopra   e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 9 luglio
1991, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Italiana  Manifatture  con  sede  in  S. Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno) e unita' di  Acquaviva  (Ascoli  Piceno),  Colonnella
(Teramo)  e  Roseto  (Teramo)  per  il periodo dal 6 luglio 1993 al 5
gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 agosto  1993  con  decorrenza  6
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
riorganizzazione  aziendale  di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta, con decreto ministeriale del 27 luglio 1992
con  effetto dal 9 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Italiana Manifatture  con  sede  in  S.
Benedetto  del  Tronto  (Ascoli Piceno) e unita' di Acquaviva (Ascoli
Piceno), Colonnella (Teramo), Roseto (Teramo), per il periodo  dal  6
gennaio 1994 al 5 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 6
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1  gennaio  1994  al  30
giugno  1994  della ditta S.r.l. Weber con sede in Torino e unita' di
Asti.
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Weber con sede in Torino e unita' di
Asti per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   Con  decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26  aprile  1994  al  25
aprile  1995  della ditta S.p.a. Montast (Gruppo Astaldi) con sede in
Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Montast (Gruppo Astaldi) con sede in
Roma e unita' di Roma per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con  decorrenza  26
aprile 1994.
   A   seguito   dell'approvazione   di  cui  sopra,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale con
effetto dal 26 aprile 1994, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Montast (Gruppo Astaldi) con sede in
Roma e unita' di Roma per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile
1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza  26
ottobre 1994.
   Con  decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26  aprile  1994  al  25
aprile 1995, della ditta S.p.a. I.T.S. Servizi Tecnici Internazionali
con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. I.T.S. Servizi  Tecnici  Internazionali
con  sede  in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 26 aprile 1994
al 25 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con  decorrenza  26
aprile 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  intervenuta con il
presente  decreto,  e'  autorizzata  l'ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale con effetto dal 26 aprile  1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. I.T.S.
Servizi Tecnici Internazionali con sede in Roma e unita' di Roma  per
il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26
ottobre 1994.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al periodo dal 26 aprile 1994 al 25
aprile 1995 della ditta S.p.a. Astaldi con sede in Roma e  unita'  di
Roma.
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Astaldi con sede in Roma  e  unita'  di
Roma per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 26
aprile 1994.
   A seguito dell'approvazione del  programma  per  crisi  aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata l'ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26
aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Astaldi con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo
dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.