Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' dal 27 luglio 1994 l'Arca Editrice, sede in Roma, unita' di Roma, Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Martinelli con sede in Pistoia e unita' in Pistoia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'11 marzo 1994 al 10 marzo 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smim Impianti con sede in Palermo e unita' in Gela, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Matic con sede in Capalle e uffici in Milano, Torino, Padova, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, e' prorogato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, unita' in Villafranca Tirrena (Messina), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata sino al 6 dicembre 1995 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza del trattamento c.i.g.s. concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale n. 17143 del 22 marzo 1995. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria Termotecnica Campana con sede in Buccinasco (Milano) e unita' in S. Giorgio a Cremano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 16699 del 16 febbraio 1995. Il periodo di cui sopra e' autorizzato - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea tranviaria rapida - Opere civili, con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 ottobre 1995. I periodi di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 1995 n. 16805. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Peroni Industriale con sede in Roma e unita' in Roma per il periodo dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 8 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agenco Trading con sede in Modena, frazione Cognento e unita' in Modena, frazione Cognento e Carpi e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 2 febbraio 1995 al 1 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Jacaruso con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e unita' in Celenza Valfortore (Foggia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 marzo 1993 al 2 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestione Cantieri Navali con sede in Roma - Ostia e unita' in Ostia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1994 al 4 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Precisa con sede in Teano (Caserta) e unita' in Teano (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994 all'8 marzo 1995. I periodi di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 agosto 1994 n. 15791. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linea Meat con sede in Bari e unita' in Pignataro Maggiore (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995. I periodi di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1994 n. 16210. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 gennaio 1995, della ditta S.p.a. ICOT con sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro e Ravenna. Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. ICOT con sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro e Ravenna per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1995. A seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ICOT con sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro, Ravenna per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 novembre 1993 al 21 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Nuova Dublo con sede in Latina e unita' di Latina. Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Dublo con sede in Latina e unita' di Latina per il periodo dal 30 novembre 1993 al 21 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 30 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 marzo 1994 al 31 maggio 1995 della ditta S.p.a. Ave Sud con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina). Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ave Sud con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina) per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 1 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento. A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ave Sud con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto Donegani con sede in Novara e unita' di Centro ricerche di Novara e unita' di Milano per il periodo dal 1 luglio 1993 al 15 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16346/17 del 19 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbbraio 1995 della ditta S.p.a. Alfa Geri Industria Cappelli con sede in Montevarchi (Arezzo) e unita' in Montevarchi (Arezzo). Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Geri Industria Cappelli con sede in Montevarchi (Arezzo) e unita' di Montevarchi (Arezzo) per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Geri Industria Cappelli con sede in Montevarchi (Arezzo) e unita' di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1994 con decorrenza 28 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. Riva con sede in Majano (Udine) e unita' in Majano (Udine). Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Riva con sede in Majano (Udine) e unita' di Majano (Udine) per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Riva con sede in Majano (Udine) e unita' di Majano (Udine), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Fur Mary con sede in Jesi (Ancona) e unita' di Jesi (Ancona). Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fur Mary con sede in Jesi (Ancona) e unita' di Jesi (Ancona) per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 della ditta S.p.a. Alcatel Italia con sede in Milano e unita' di Latina. Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia con sede in Milano e unita' di Latina per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995 della ditta S.p.a. Sitep con sede in S. Stefano M. (La Spezia) e unita' in S. Stefano M. (La Spezia). Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitep con sede in S. Stefano M. (La Spezia) e unita' di S. Stefano M. (La Spezia) per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitep con sede in S. Stefano Magra (La Spezia) e unita' di S. Stefano M. (La Spezia) per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994 della ditta S.p.a. Italiana Manifatture con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' in Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo). Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 9 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italiana Manifatture con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo) per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 6 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta, con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 9 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italiana Manifatture con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo), Roseto (Teramo), per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 6 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994 della ditta S.r.l. Weber con sede in Torino e unita' di Asti. Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Weber con sede in Torino e unita' di Asti per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995 della ditta S.p.a. Montast (Gruppo Astaldi) con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montast (Gruppo Astaldi) con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montast (Gruppo Astaldi) con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. I.T.S. Servizi Tecnici Internazionali con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.T.S. Servizi Tecnici Internazionali con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.T.S. Servizi Tecnici Internazionali con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995 della ditta S.p.a. Astaldi con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Astaldi con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Astaldi con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.