Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della  ditta  S.p.a.
Oerlikon Contraves gia' Contraves italiana, con sede in Roma e unita'
di Roma.
   Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Oerlikon  Contraves  gia'  Contraves
italiana,  con  sede  in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'8
febbraio 1994 al 7 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1994 con  decorrenza  8
febbraio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Oerlikon Contraves gia'
Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo
dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentato il 19 luglio 1994  con  decorrenza  8
agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 16 maggio 1994 al 15  maggio  1995,  della  ditta  S.r.l.
F.lli  Pinfari,  con  sede  in  Suzzara (Mantova) e unita' di Suzzara
(Mantova).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  F.lli  Pinfari, con sede in Suzzara
(Mantova) e unita' di Suzzara (Mantova), per il periodo dal 16 maggio
1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con  decorrenza  16
maggio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con  effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in
Suzzara (Mantova) e unita' di Suzzara (Mantova), per il  periodo  dal
16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentato il 20 dicembre 1994 con decorrenza 16
novembre 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta   con  il  decreto  ministeriale  28  dicembre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28 dicembre 1994 con  effetto  dal  5  aprile  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Impresa ing.
Giovanni Rodio e C., con sede in Casalmaiocco (Milano)  e  unita'  di
Casalmaiocco  (Milano)  e  unita'  nazionali',  per  il periodo dal 5
ottobre 1994 al 4 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza  5
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  10  gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta Felisi,
con sede in Milano e unita' di Codogno (Milano) e sede di Milano.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta Felisi, con sede in Milano e unita' di Codogno
(Milano)  e  sede  di Milano, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9
luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta Felisi, con sede
in Milano e unita' di Codogno (Milano)  e  sede  di  Milano,  per  il
periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 10
luglio 1994;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6  dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.r.l.
Papa Withforce, con sede in Cormano  (Milano)  e  unita'  di  Cormano
(Milano).
   Parere comitato tecnico del 20 giugno 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  27 settembre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993,
in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Papa  Withforce,  con  sede  in  Cormano (Milano) e unita' di Cormano
(Milano), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 24 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994  con  decorrenza  6
giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  aprile  1994  al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a.
Istituto biochimico italiano, con sede in Milano e unita' di  Aprilia
(Latina) e Milano.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Istituto   biochimico
italiano,  con  sede in Milano e unita' di Aprilia (Latina) e Milano,
per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1994  con  decorrenza  18
aprile 1994;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 18 aprile 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Istituto
biochimico  italiano, con sede in Milano e unita' di Aprilia (Latina)
e Milano, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 18
ottobre 1994;
    9) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. Trau,
con  sede  in  Cascine  Vica Rivoli (Torino) e unita' di Cascine Vica
Rivoli (Torino).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Trau, con sede in Cascine Vica Rivoli
(Torino) e unita' di Cascine Vica Rivoli (Torino), per il periodo dal
9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 maggio  1994  con  decorrenza  9
maggio 1994;
    10)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 9 maggio  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Trau, con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino) e  unita'  di  Cascine
Vica Rivoli (Torino), per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  ottobre 1994 con decorrenza 9
novembre 1994;
    11) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  9  maggio  1994  all'8  maggio 1995, della ditta S.p.a.
Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e  unita'  di  Trecate
(Novara).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Vittorio Giudice, con sede  in  Trecate
(Novara)  e  unita'  di Trecate (Novara), per il periodo dal 9 maggio
1994 all'8 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994  con  decorrenza  9
maggio 1994;
    12)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 9 maggio  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e  unita'  di  Trecate
(Novara), per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 9
novembre 1994;
    13) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  aprile  1994 al 10 ottobre 1994, della ditta S.r.l.
Co.Ge.Fa., con sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Co.Ge.Fa., con sede in Torino e unita'
di Torino, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con  decorrenza  11
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1994  al  1  maggio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Publicitas, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma.
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Publicitas, con sede in Milano e unita'
di Milano e Roma, per il periodo dal 2  maggio  1994  al  1  novembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4 maggio 1994 con decorrenza 2
maggio 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  20  giugno  1994  al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a.
Siderurgica F.lli Pasini di Alessio, con sede in  Odolo  (Brescia)  e
unita' di Odolo (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica F.lli  Pasini  di  Alessio,
con  sede  in  Odolo  (Brescia)  e  unita' di Odolo (Brescia), per il
periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con  decorrenza  20
giugno 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con  effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Siderurgica F.lli Pasini
di Alessio, con sede in Odolo (Brescia) e unita' di Odolo  (Brescia),
per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 20
dicembre 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.a.s. Tiarca
di Scarpellini Orfeo & C., con sede in Bergamo e unita'  di  Capriate
San Gervasio (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.a.s. Tiarca di Scarpellini Orfeo &  C.,  con
sede  in  Bergamo e unita' di Capriate San Gervasio (Bergamo), per il
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'11 luglio  1994  con  decorrenza  4
luglio 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1994  al  1  maggio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Devalle Marcello, con sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Devalle Marcello, con sede in Torino  e
unita'  di  Torino,  per  il  periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1994  con  decorrenza  2
maggio 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei
lavoratori   interessati,   dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Devalle
Marcello, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 2
novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza  2
novembre 1994;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 27 giugno 1994 al 26  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.
Revelli  Metallik,  con  sede  in  Leini' (Torino) e unita' di Leini'
(Torino).
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Revelli Metallik, con sede in Leini'
(Torino) e unita' di Leini' (Torino), per il periodo  dal  27  giugno
1994 al 26 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 27
giugno 1994;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 12 aprile 1994 all'11 aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
Trinova,  con sede in Vignate (Milano), div.ne Vickers Elge - Settimo
Milanese (Milano) e div.ne Vickers Polymotor - Caselli (Genova).
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Trinova, con sede in Vignate (Milano),
div.ne Vickers Elge - Settimo  Milanese  (Milano)  e  div.ne  Vickers
Polymotor  -  Caselli  (Genova),  per  il  periodo dal 12 aprile 1994
all'11 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1994 con  decorrenza  12
aprile 1994;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 12 aprile 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Trinova,
con  sede in Vignate (Milano), div.ne Vickers Elge - Settimo Milanese
(Milano) e div.ne  Vickers  Polymotor  -  Caselli  (Genova),  per  il
periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 12
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 30 agosto 1993  al  28  gennaio  1995,  della
ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di
Bruino (Torino).
   Parere  comitato tecnico del 18 maggio 1994 e del 7 febbraio 1995:
favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 30 agosto
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Saiag Industria, con sede  in  Cirie'  (Torino)  e  unita'  di
Bruino  (Torino),  per  il  periodo  dal 30 agosto 1994 al 28 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza  30
agosto 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta  S.p.a.
Dora  acciaierie  ferriere,  con  sede  in Torino e unita' di Borgone
(Torino).
   Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Dora acciaierie ferriere, con sede in
Torino  e  unita' di Borgone (Torino), per il periodo dal 29 novembre
1993 al 28 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza  29
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Dora
acciaierie ferriere, con sede in Torino e unita' di Borgone (Torino),
per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con  decorrenza  29
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/1991,  relativi  al  periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre
1994, della ditta S.p.a. M.A.E., con sede in  Offanengo  (Cremona)  e
unita' di Offanengo (Cremona).
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 28 settembre 1993 con effetto dal 31  maggio
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. M.A.E., con sede in Offanengo (Cremona) e unita' di  Offanengo
(Cremona), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Art.  3,  comma  2,  legge  n.  223/1991, decreto tribunale del 27
maggio 1993.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio  1994,  della  ditta  S.r.l.
Turati   1892,   con   sede   in  Lusernetta  (Torino)  e  unita'  di
Lusernetta-Bricherasio-Perosa Argentina (Torino).
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Turati 1892, con sede in Lusernetta
(Torino)  e   unita'   di   Lusernetta-Bricherasio-Perosa   Argentina
(Torino), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 5 agosto 1993 con decorrenza 12
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con esclusione lavoratori in C.F.L.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  gennaio  1994  al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
Elam, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila) e unita' di Controguerra
(Teramo).
   Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Elam,  con  sede in Pratola Peligna
(L'Aquila) e unita' di Controguerra (Teramo), per il  periodo  dal  3
gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza
3 gennaio 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1994  al  1  maggio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Istituto  di  vigilanza  citta'  di  Brindisi, con sede in Brindisi e
unita' di Brindisi.
   Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Istituto  di  vigilanza  citta'  di
Brindisi, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per  il  periodo
dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza
2 maggio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Istituto di
vigilanza citta' di Brindisi,  con  sede  in  Brindisi  e  unita'  di
Brindisi, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 2
novembre 1994;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  20  giugno  1994  al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a.
Agrigel, con sede in Foggia e unita' di Foggia.
   Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unita' di
Foggia, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 giugno 1994 con decorrenza 20
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 20 giugno 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Agrigel,
con sede in Foggia e unita' di Foggia, per il periodo dal 20 dicembre
1994 al 19 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 20
dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994,  della  ditta  S.p.a.
Itresud, con sede in Palermo e unita' di Sessa Aurunca (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo  e  unita'
di  Sessa  Aurunca (Caserta), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Itresud,
con  sede  in  Palermo  e  unita'  di Sessa Aurunca (Caserta), per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza
1 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 28 dicembre 1994, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28 dicembre 1994 con effetto dal  31  gennaio  1994,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ce.Mer., con
sede  in  Sternatia  (Lecce)  e  unita'  di  Lecce e Brindisi, per il
periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 31
luglio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   Esclusi  lavoratori  assunti  per  fine  cantiere  o   fine   fasi
lavorative;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 28 dicembre 1994, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28 dicembre 1994 con effetto dal  31  gennaio  1994,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pal Strade, con
sede  in  Sternatia  (Lecce)  e  unita'  di  Lecce e Brindisi, per il
periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza  31
luglio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   Esclusi   lavoratori   assunti  per  fine  cantiere  o  fine  fasi
lavorative;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  del  28  dicembre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28  dicembre  1994  con  effetto  dal  31 gennaio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Leadri,  con
sede  in Sternatia (Lecce) e unita' di Lecce, Brindisi e Taranto, per
il periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza  31
luglio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   Esclusi   lavoratori   assunti  per  fine  cantiere  o  fine  fasi
lavorative.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 febbraio 1994 al 31 gennaio
1995, della ditta S.p.a. I.Me.S. - Industrie meridionali  serramenti,
con sede in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari).
   Parere comitato tecnico del 1 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  18  gennaio  1994  con  effetto  dal  1
febbraio  1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. I.Me.S. - Industrie meridionali serramenti, con sede  in
Noci  (Bari)  e  unita' di Noci (Bari), per il periodo dal 1 febbraio
1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza
1 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazioneaziendale,  intervenuta  con  il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18 gennaio 1994 con effetto  dal  1  febbraio  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  I.Me.S. -
Industrie meridionali serramenti, con sede in Noci (Bari) e unita' di
Noci (Bari), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 febbraio 1994 al 30 aprile  1994,  della  ditta  S.p.a.
Itel, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unita' di S. Marco
Evangelista (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Marco  Evangelista
(Caserta)  e unita' di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo
dal 7 febbraio 1994 al 30 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza
7 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al periodo dal 10 agosto 1993 al 9 agosto 1994, della ditta
S.p.a. Itin, con sede in Roma e unita' di Corbetta (Milano), Milano e
Pero (Milano).
   Parere comitato tecnico del 9 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e
unita' di Corbetta (Milano), Milano e Pero (Milano), per  il  periodo
dal 10 agosto 1993 al 9 febbraio 1994).
   Istanza  aziendale  presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza
10 agosto 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 agosto 1993,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Itin, con sede in Roma e unita' di Corbetta (Milano), Milano  e  Pero
(Milano), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza dal
10 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.