Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Oerlikon Contraves gia' Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oerlikon Contraves gia' Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oerlikon Contraves gia' Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995. Istanza aziendale presentato il 19 luglio 1994 con decorrenza 8 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unita' di Suzzara (Mantova). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unita' di Suzzara (Mantova), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unita' di Suzzara (Mantova), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. Istanza aziendale presentato il 20 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa ing. Giovanni Rodio e C., con sede in Casalmaiocco (Milano) e unita' di Casalmaiocco (Milano) e unita' nazionali', per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta Felisi, con sede in Milano e unita' di Codogno (Milano) e sede di Milano. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Felisi, con sede in Milano e unita' di Codogno (Milano) e sede di Milano, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Felisi, con sede in Milano e unita' di Codogno (Milano) e sede di Milano, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano). Parere comitato tecnico del 20 giugno 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 settembre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 24 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Istituto biochimico italiano, con sede in Milano e unita' di Aprilia (Latina) e Milano. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto biochimico italiano, con sede in Milano e unita' di Aprilia (Latina) e Milano, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto biochimico italiano, con sede in Milano e unita' di Aprilia (Latina) e Milano, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. Trau, con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino) e unita' di Cascine Vica Rivoli (Torino). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trau, con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino) e unita' di Cascine Vica Rivoli (Torino), per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994; 10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trau, con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino) e unita' di Cascine Vica Rivoli (Torino), per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e unita' di Trecate (Novara). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e unita' di Trecate (Novara), per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994; 12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e unita' di Trecate (Novara), per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994; 13) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Co.Ge.Fa., con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Ge.Fa., con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.p.a. Publicitas, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma. Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Publicitas, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Siderurgica F.lli Pasini di Alessio, con sede in Odolo (Brescia) e unita' di Odolo (Brescia). Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica F.lli Pasini di Alessio, con sede in Odolo (Brescia) e unita' di Odolo (Brescia), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 20 giugno 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica F.lli Pasini di Alessio, con sede in Odolo (Brescia) e unita' di Odolo (Brescia), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.a.s. Tiarca di Scarpellini Orfeo & C., con sede in Bergamo e unita' di Capriate San Gervasio (Bergamo). Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Tiarca di Scarpellini Orfeo & C., con sede in Bergamo e unita' di Capriate San Gervasio (Bergamo), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.p.a. Devalle Marcello, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Devalle Marcello, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Devalle Marcello, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a. Revelli Metallik, con sede in Leini' (Torino) e unita' di Leini' (Torino). Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Revelli Metallik, con sede in Leini' (Torino) e unita' di Leini' (Torino), per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 27 giugno 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 aprile 1994 all'11 aprile 1995, della ditta S.p.a. Trinova, con sede in Vignate (Milano), div.ne Vickers Elge - Settimo Milanese (Milano) e div.ne Vickers Polymotor - Caselli (Genova). Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trinova, con sede in Vignate (Milano), div.ne Vickers Elge - Settimo Milanese (Milano) e div.ne Vickers Polymotor - Caselli (Genova), per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1994 con decorrenza 12 aprile 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 12 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trinova, con sede in Vignate (Milano), div.ne Vickers Elge - Settimo Milanese (Milano) e div.ne Vickers Polymotor - Caselli (Genova), per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 12 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 28 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Bruino (Torino). Parere comitato tecnico del 18 maggio 1994 e del 7 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Bruino (Torino), per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 30 agosto 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta S.p.a. Dora acciaierie ferriere, con sede in Torino e unita' di Borgone (Torino). Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dora acciaierie ferriere, con sede in Torino e unita' di Borgone (Torino), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dora acciaierie ferriere, con sede in Torino e unita' di Borgone (Torino), per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. M.A.E., con sede in Offanengo (Cremona) e unita' di Offanengo (Cremona). Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 settembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. M.A.E., con sede in Offanengo (Cremona) e unita' di Offanengo (Cremona), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 27 maggio 1993. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, della ditta S.r.l. Turati 1892, con sede in Lusernetta (Torino) e unita' di Lusernetta-Bricherasio-Perosa Argentina (Torino). Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Turati 1892, con sede in Lusernetta (Torino) e unita' di Lusernetta-Bricherasio-Perosa Argentina (Torino), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 12 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lavoratori in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Elam, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila) e unita' di Controguerra (Teramo). Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Elam, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila) e unita' di Controguerra (Teramo), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.r.l. Istituto di vigilanza citta' di Brindisi, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi. Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Istituto di vigilanza citta' di Brindisi, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Istituto di vigilanza citta' di Brindisi, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unita' di Foggia. Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unita' di Foggia, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1994 con decorrenza 20 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unita' di Foggia, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 20 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unita' di Sessa Aurunca (Caserta). Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unita' di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unita' di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ce.Mer., con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 31 luglio 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pal Strade, con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 31 luglio 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Leadri, con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Lecce, Brindisi e Taranto, per il periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 31 luglio 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. I.Me.S. - Industrie meridionali serramenti, con sede in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari). Parere comitato tecnico del 1 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.Me.S. - Industrie meridionali serramenti, con sede in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.Me.S. - Industrie meridionali serramenti, con sede in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 30 aprile 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unita' di S. Marco Evangelista (Caserta). Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unita' di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 agosto 1993 al 9 agosto 1994, della ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unita' di Corbetta (Milano), Milano e Pero (Milano). Parere comitato tecnico del 9 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unita' di Corbetta (Milano), Milano e Pero (Milano), per il periodo dal 10 agosto 1993 al 9 febbraio 1994). Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 10 agosto 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unita' di Corbetta (Milano), Milano e Pero (Milano), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza dal 10 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.