IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto del Presidente del del Consiglio dei Ministri in
data 8 novembre 1994 con il quale e' stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza nei comuni delle regioni colpiti da avversita' atmosferiche
e  dagli  eventi  alluvionali della prima decade del mese di novembre
1994;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 novembre 1994 modificativo del precedente decreto;
  Viste  le  leggi  21 gennaio 1995, n. 22 e 16 febbraio 1995, n. 35,
recanti disposizioni  urgenti  a  favore  delle  zone  colpite  dalle
eccezionali  avversita'  atmosferiche  nella prima decade del mese di
novembre 1994;
  Vista la propria ordinanza n.  2404  del  29  aprile  1995  recante
interventi  urgenti  per  favorire il decorso delle acque dei fiumi e
torrenti nelle zone del bacino Padano;
  Viste le note con le quali le prefetture  di  Asti,  Alessandria  e
Cuneo  hanno  chiesto una proroga per il completamento dell'attivita'
di sezionamento dei tronchi d'albero negli alvei  dei  corsi  d'acqua
Tanaro,  Bormida  e  Belbo,  determinata da difficolta' operative per
l'esecuzione di tali lavori;
  Vista la nota n. 1415/UR  in  data  6  giugno  1995  del  Ministero
dell'interno   con   la  quale  viene  assicurata  la  disponibilita'
economica per l'attuazione delle summenzionate attivita';
  Sentita l'Autorita' per il bacino del Po;
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il termine stabilito dall'art. 2  dell'ordinanza  n.  2404  del  29
aprile  1995  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana del 6 maggio 1995 recante interventi urgenti per favorire il
decorso delle acque dei fiumi e torrenti nelle zone del bacino Padano
e' prorogato al 30 giugno 1995.