IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei comuni delle regioni colpiti da avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1994 modificativo del precedente decreto; Viste le leggi 21 gennaio 1995, n. 22 e 16 febbraio 1995, n. 35, recanti disposizioni urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche nella prima decade del mese di novembre 1994; Vista la propria ordinanza n. 2404 del 29 aprile 1995 recante interventi urgenti per favorire il decorso delle acque dei fiumi e torrenti nelle zone del bacino Padano; Viste le note con le quali le prefetture di Asti, Alessandria e Cuneo hanno chiesto una proroga per il completamento dell'attivita' di sezionamento dei tronchi d'albero negli alvei dei corsi d'acqua Tanaro, Bormida e Belbo, determinata da difficolta' operative per l'esecuzione di tali lavori; Vista la nota n. 1415/UR in data 6 giugno 1995 del Ministero dell'interno con la quale viene assicurata la disponibilita' economica per l'attuazione delle summenzionate attivita'; Sentita l'Autorita' per il bacino del Po; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Dispone: Art. 1. Il termine stabilito dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2404 del 29 aprile 1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 maggio 1995 recante interventi urgenti per favorire il decorso delle acque dei fiumi e torrenti nelle zone del bacino Padano e' prorogato al 30 giugno 1995.