IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE,  relativa  a  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Visto  il  decreto  di  riconoscimento del titolo di "Rechtsanwalt"
della Giebelmann come titolo abilitante all'iscrizione nell'albo  dei
procuratori;
  Visto  il  ricorso di Angela Giebelmann in Salvoni, pervenuto il 16
maggio 1995;
  Visto che l'interessata ha documentato di avere svolto in  Germania
piu'  di  sei anni di professione di "Rechtsanwalt", corrispondente a
quella di procuratore;
  Ritenuto che, in via di autotutela ricorrono i presupposti per  una
revoca  parziale del decreto di riconoscimento, in punto abilitazione
all'iscrizione all'albo dei procuratori, potendosi  il  titolo  della
Giebelmann  riconoscere come abilitante all'iscrizione all'albo degli
avvocati;
                              Decreta:
  Il titolo di "Rechtsanwalt" di Angela Giebelmann in Salvoni, nata a
Bremerhaven il 28 gennaio 1947, cittadina  tedesca,  e'  riconosciuto
quale  titolo  abilitante  all'iscrizione  all'albo  degli  avvocati,
subordinatamente al  superamento  della  prova  attitudinale  con  le
modalita'  descritte nel decreto del direttore generale del Ministero
di grazia e giustizia del 27 febbraio 1995.
   Roma, 3 giugno 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO