IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto di riconoscimento del titolo di "Rechtsanwalt" della Giebelmann come titolo abilitante all'iscrizione nell'albo dei procuratori; Visto il ricorso di Angela Giebelmann in Salvoni, pervenuto il 16 maggio 1995; Visto che l'interessata ha documentato di avere svolto in Germania piu' di sei anni di professione di "Rechtsanwalt", corrispondente a quella di procuratore; Ritenuto che, in via di autotutela ricorrono i presupposti per una revoca parziale del decreto di riconoscimento, in punto abilitazione all'iscrizione all'albo dei procuratori, potendosi il titolo della Giebelmann riconoscere come abilitante all'iscrizione all'albo degli avvocati; Decreta: Il titolo di "Rechtsanwalt" di Angela Giebelmann in Salvoni, nata a Bremerhaven il 28 gennaio 1947, cittadina tedesca, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'iscrizione all'albo degli avvocati, subordinatamente al superamento della prova attitudinale con le modalita' descritte nel decreto del direttore generale del Ministero di grazia e giustizia del 27 febbraio 1995. Roma, 3 giugno 1995 Il direttore generale: ROVELLO