IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali
di moltiplicazione vegetativa della vite;
  Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 con il quale sono state
dettate norme applicative del decreto del Presidente della Repubblica
sopra citato;
  Visto, in particolare, l'art. 1 dell'anzidetto decreto ministeriale
4  luglio 1970, con il quale viene disposto che le ditte autorizzate,
ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e
commercializzare materiale di moltiplicazione vegetativa  della  vite
devono presentare entro il 15 giugno apposita denuncia per richiedere
il controllo e la certificazione del materiale vivaistico prodotto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre 1972, con il quale il
termine del 15 giugno e' stato anticipato al 15 maggio;
  Considerato che la produzione del materiale vivaistico  certificato
rappresenta  il  presupposto  per  un  miglioramento della produzione
vivaistica;
  Rilevato  che  l'anticipazione  del   termine   comporta   notevoli
difficolta'  operative per la messa a dimora dei barbatellai entro il
mese  di  maggio,  riducendo  di  conseguenza  la   possibilita'   di
certificazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dall'anno 1995, il termine del 15 maggio - fissato dal
decreto ministeriale 9  dicembre  1972  per  la  presentazione  delle
denunce ai fini del controllo e della certificazione del materiale di
moltiplicazione  vegetativa  della  vite - e' riportato al 15 giugno,
come previsto dal decreto ministeriale 4 luglio 1970.