IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata; Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 675/1994 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993; Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64; Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre 1986 e del 29 marzo 1990, concernenti, tra l'altro, le procedure della contrattazione programmata; Viste le delibere del CIPI e del CIPE in data 2 febbraio 1990 contenenti indirizzi di politica industriale nel Mezzogiorno; Vista la domanda di accesso alla procedura della contrattazione programmata che la societa' di diritto tedesco Milchhof-Eiskrem Gmbh & Co. K.G. a valere per se' o per costituenda societa' ha presentato in data 15 maggio 1990, inoltrando il piano progettuale in data 23 ottobre 1990; Considerato che l'impresa EM.I.S. S.r.l. (controllata dalla Eismann S.r.l., a sua volta controllata dal Gruppo proponente) e' stata costituita in data 4 marzo 1992, ed ha avviato gli investimenti previsti dal piano progettuale entro il 21 agosto 1992, i quali pertanto rientrano nella previsione dell'art. 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992; Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato trovano copertura sulle disponibilita' derivanti dalle modifiche gia' apportate ai contratti di programma in essere; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. E' approvato il contratto di impresa tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la EM.I.S. S.r.l. che comporta investimenti per 100.400 milioni di lire, cosi' ripartiti: Milioni di lire -- Investimenti tecnologico-industriali (comprese lire 4 miliardi per scorte) 89.450 Centro di ricerca 2.200 Progetti di ricerca 8.750 _______ Totale..... 100.400 2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle agevolazioni finanziarie di seguito indicate: 2.1. quanto agli investimenti tecnologico-industriali ammontanti a 85.450 milioni di lire, da realizzare come impianto produttivo nel comune di Larino (Campobasso) e come depositi ad esso collegati in altri comuni da individuare sull'intero territorio nazionale, con prevalenza ai territori di cui agli obiettivi 1), 2) e 5 b) di cui al regolamento CEE 2052/88, contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978 cosi' come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986, con la attribuzione delle maggiorazioni di 1/5, ove spettanti, a norma del citato art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978; 2.2. per gli investimenti di cui al precedente punto 2.1 e per le scorte previste in 4.000 milioni di lire, finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986; 2.3. quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca da realizzarsi attraverso un consorzio da costituirsi nell'area nel comune di Larino (Campobasso), contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/1978, con la maggiorazione del quinto settoriale previsto dall'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986 e finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986; 2.4. quanto ai progetti di ricerca, da realizzarsi all'interno del centro di ricerca di cui sopra, contributo in conto capitale pari all'80% del costo dei progetti stessi, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986. 3. A fronte della realizzazione del piano progettuale di cui al precedente punto 1, l'onere a carico dello Stato per le agevolazioni finanziarie da concedersi ed erogarsi una volta completate favorevolmente le procedure amministrative di norma, e' stato valutato in 59.948 milioni di lire. 4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri dello Stato indicati al precedente punto 3 tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992. Le variazioni che comportino modifiche sostanziali o spese superiori al 20% per singole tipologie di investimento del piano progettuale, dovranno essere autorizzate dal CIPE; le altre variazioni saranno valutate dal competente servizio del Ministero del bilancio e della programmazione economica. 5. Quanto al progetto di formazione, il fabbisogno complessivo previsto in lire 4.600 milioni sara' coperto con il ricorso a fonti di finanziamento diverse dalla legge n. 64/1986, a valere su altre normative nazionali, regionali o comunitarie. 6. Il piano progettuale comporta una nuova occupazione di 201 nuovi assunti dei quali 24 addetti alla ricerca. 7. Le domande di agevolazioni finanziarie dovranno essere presentate dalla societa' beneficiaria al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla banca finanziatrice entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto. I decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995. 8. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di impresa, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che l'attuazione della presente determinazione sia effettuata in conformita' alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti e che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dal sistema di aiuti quale approvato con decisione 88/318/CEE. Roma, 20 dicembre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 1 giugno 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 109