IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n.  488,
recante  modifiche  alla  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  terzo  comma,  della  legge  n.
488/1992  sopra  richiamata  che disciplina la permanenza, per alcune
categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla  legge  n.
64/1986;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento  delle  competenze   gia'   attribuite   ai   soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della  suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla
riorganizzazione del Ministero del bilancio  e  della  programmazione
economica;
  Visto,  in  particolare, l'art. 6 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito  al  servizio  per  la
contrattazione   programmata  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica le competenze in materia  di  contrattazione
programmata;
  Visto   il   decreto-legge   9   dicembre  1994,  n.  675,  recante
disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni
alle attivita' gestite dalla  ex  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Visti,  in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge
n. 675/1994 che disciplinano,  tra  l'altro,  la  prosecuzione  degli
interventi   attribuiti   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione economica e la gestione  del  Fondo  ex  art.  19  del
decreto legislativo n. 96/1993;
  Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni
e  modificazioni,  concernenti  le direttive per la concessione delle
agevolazioni  finanziarie  a  favore   delle   attivita'   produttive
localizzate  nei  territori meridionali, ai sensi della legge 1 marzo
1986, n. 64;
  Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre  1986  e  del  29  marzo
1990,  concernenti,  tra  l'altro,  le procedure della contrattazione
programmata;
  Viste le delibere del CIPI e del  CIPE  in  data  2  febbraio  1990
contenenti indirizzi di politica industriale nel Mezzogiorno;
  Vista  la  domanda  di  accesso alla procedura della contrattazione
programmata che la societa' di diritto tedesco Milchhof-Eiskrem  Gmbh
&  Co. K.G. a valere per se' o per costituenda societa' ha presentato
in data 15 maggio 1990, inoltrando il piano progettuale  in  data  23
ottobre 1990;
  Considerato che l'impresa EM.I.S. S.r.l. (controllata dalla Eismann
S.r.l.,  a  sua  volta  controllata  dal  Gruppo proponente) e' stata
costituita in data 4 marzo  1992,  ed  ha  avviato  gli  investimenti
previsti  dal  piano  progettuale  entro  il  21 agosto 1992, i quali
pertanto rientrano nella previsione dell'art. 1, comma 3, lettera e),
del   decreto-legge  n.  415/1992  come  modificato  dalla  legge  di
conversione n. 488/1992;
  Considerato che gli oneri finanziari a carico dello  Stato  trovano
copertura   sulle   disponibilita'  derivanti  dalle  modifiche  gia'
apportate ai contratti di programma in essere;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
   1.  E'  approvato  il  contratto  di  impresa tra il Ministero del
bilancio e della programmazione economica e  la  EM.I.S.  S.r.l.  che
comporta investimenti per 100.400 milioni di lire, cosi' ripartiti:
                                                             Milioni
                                                             di lire
                                                                --
Investimenti tecnologico-industriali (comprese
 lire 4 miliardi per scorte)                                  89.450
Centro di ricerca                                              2.200
Progetti di ricerca                                            8.750
                                                             _______
                                        Totale.....          100.400
  2.   Le   singole   tipologie  di  investimento  sono  riconosciute
ammissibili alle agevolazioni finanziarie di seguito indicate:
   2.1. quanto agli investimenti tecnologico-industriali ammontanti a
85.450 milioni di lire, da realizzare come  impianto  produttivo  nel
comune  di  Larino  (Campobasso) e come depositi ad esso collegati in
altri comuni da individuare  sull'intero  territorio  nazionale,  con
prevalenza ai territori di cui agli obiettivi 1), 2) e 5 b) di cui al
regolamento CEE 2052/88, contributo in conto capitale di cui all'art.
69  del  testo  unico  n.  218/1978 cosi' come modificato dall'art. 9
della legge n. 64/1986, con la attribuzione  delle  maggiorazioni  di
1/5,  ove  spettanti,  a norma del citato art. 69, comma 4, del testo
unico n. 218/1978;
   2.2. per gli investimenti di cui al precedente punto 2.1 e per  le
scorte  previste  in  4.000  milioni  di  lire, finanziamento a tasso
agevolato di cui all'art.  63  del  testo  unico  n.  218/1978,  come
modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986;
   2.3.  quanto  agli  investimenti  relativi al centro di ricerca da
realizzarsi attraverso un  consorzio  da  costituirsi  nell'area  nel
comune  di  Larino  (Campobasso), contributo in conto capitale di cui
all'art. 70 del citato testo unico delle  leggi  sul  Mezzogiorno  n.
218/1978,   con  la  maggiorazione  del  quinto  settoriale  previsto
dall'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986 e finanziamento a tasso
agevolato di cui all'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978, come
modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986;
   2.4. quanto ai progetti di ricerca, da realizzarsi all'interno del
centro di ricerca di cui sopra, contributo  in  conto  capitale  pari
all'80%  del  costo  dei  progetti  stessi,  secondo quanto stabilito
dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.
  3. A fronte della realizzazione del piano  progettuale  di  cui  al
precedente  punto 1, l'onere a carico dello Stato per le agevolazioni
finanziarie  da  concedersi  ed   erogarsi   una   volta   completate
favorevolmente   le  procedure  amministrative  di  norma,  e'  stato
valutato in 59.948 milioni di lire.
  4.   Eventuali   variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno comportare aumento  degli  oneri  dello  Stato  indicati  al
precedente punto 3 tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma
4,  del  decreto-legge  n.  415/1992  come  modificato dalla legge di
conversione n. 488/1992.
  Le  variazioni  che  comportino  modifiche  sostanziali   o   spese
superiori  al  20%  per  singole  tipologie di investimento del piano
progettuale,  dovranno  essere  autorizzate  dal   CIPE;   le   altre
variazioni saranno valutate dal competente servizio del Ministero del
bilancio e della programmazione economica.
  5.  Quanto  al  progetto  di  formazione, il fabbisogno complessivo
previsto in lire 4.600 milioni sara' coperto con il ricorso  a  fonti
di  finanziamento  diverse  dalla legge n. 64/1986, a valere su altre
normative nazionali, regionali o comunitarie.
  6. Il piano progettuale comporta una nuova occupazione di 201 nuovi
assunti dei quali 24 addetti alla ricerca.
  7.  Le  domande  di  agevolazioni   finanziarie   dovranno   essere
presentate   dalla   societa'   beneficiaria   al   servizio  per  la
contrattazione  programmata  del  Ministero  del  bilancio  e   della
programmazione  economica  ed  alla  banca finanziatrice entro trenta
giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto.
  I decreti di concessione delle  agevolazioni  finanziarie  previste
dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995.
  8.  Il  Ministero  del  bilancio  e  della programmazione economica
provvede alla stipula e  all'attuazione  del  contratto  di  impresa,
secondo   le   procedure  indicate  nel  medesimo,  avendo  cura  che
l'attuazione  della  presente  determinazione   sia   effettuata   in
conformita'  alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti e
che non vengano superati i  massimali  di  intervento  stabiliti  dal
sistema di aiuti quale approvato con decisione 88/318/CEE.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti il 1 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 109