Ai  fini  dell'ammissione  al contributo a carico del "Fondo per lo
sviluppo" istituito dall'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  le  societa'
anche consortili, i soggetti pubblici e gli enti previsti dal comma 3
del  predetto art. 1-ter possono presentare i programmi relativi alle
finalita' espresse dalla legge e  riguardanti  le  aree  territoriali
previste  dall'art.  1  della  legge n. 236/1993 (obiettivo 1 e 2 del
regolamento CEE n. 2052/88,  cosi'  come  modificato  dal  successivo
regolamento CEE n. 2081/93) e dal decreto ministeriale 14 marzo 1995,
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.
  I  programmi  ammissibili  al  contributo del Fondo per lo sviluppo
devono riguardare in via  prioritaria  gli  interventi  indicati  nel
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994 e
devono essere predisposti secondo lo schema  allegato  alla  presente
circolare (allegato A).
  Come  previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, in sede di  prima  attuazione
sono  ammessi all'istruttoria per accedere al contributo a carico del
Fondo per lo sviluppo per gli anni 1993-1994 i  programmi  presentati
entro   venti   giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  medesimo
regolamento al Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  -
Direzione  generale  per l'impiego - Divisione VII, che ne curera' il
tempestivo inoltro alla apposita  struttura  tecnica  per  l'esame  e
l'istruttoria degli stessi.
  Per  le  successive  annualita'  (1995-1996-1997) il termine per la
presentazione dei programmi e' fissato al 31 ottobre 1995.
                                                    Il Ministro: TREU