Ai fini dell'ammissione al contributo a carico del "Fondo per lo sviluppo" istituito dall'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, le societa' anche consortili, i soggetti pubblici e gli enti previsti dal comma 3 del predetto art. 1-ter possono presentare i programmi relativi alle finalita' espresse dalla legge e riguardanti le aree territoriali previste dall'art. 1 della legge n. 236/1993 (obiettivo 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, cosi' come modificato dal successivo regolamento CEE n. 2081/93) e dal decreto ministeriale 14 marzo 1995, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale. I programmi ammissibili al contributo del Fondo per lo sviluppo devono riguardare in via prioritaria gli interventi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994 e devono essere predisposti secondo lo schema allegato alla presente circolare (allegato A). Come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, in sede di prima attuazione sono ammessi all'istruttoria per accedere al contributo a carico del Fondo per lo sviluppo per gli anni 1993-1994 i programmi presentati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VII, che ne curera' il tempestivo inoltro alla apposita struttura tecnica per l'esame e l'istruttoria degli stessi. Per le successive annualita' (1995-1996-1997) il termine per la presentazione dei programmi e' fissato al 31 ottobre 1995. Il Ministro: TREU