Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche: all'art. 5, comma 6, nella parte in cui e' stato sostituito il primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla pag. 53 del sopra indicato supplemento ordinario, in luogo delle parole: " .. e collaboratore tecnici ..", leggasi: " .. e collaboratori tecnici .."; all'art. 6, comma 4, nella parte in cui e' stato inserito l'art. 20-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla pag. 54 del supplemento ordinario sopra indicato, in luogo delle parole: " .. permangono nella qualifica riveste nel suddetto ruolo ..", leggasi: " .. permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo .."; all'art. 10, comma 1, alla pag. 57 del supplemento ordinario sopra indicato, in luogo delle parole: " .. sono modificate a nome dei seguenti commi:", leggasi: " .. sono modificate a norma dei seguenti commi:"; all'art. 16, comma 1, secondo periodo, alla pag. 60 del supplemento ordinario sopra indicato, in luogo delle parole: " .. ai sensi del comma precedente ..", leggasi: " .. ai sensi del periodo precedente .."; all'art. 24, comma 1, nella parte in cui e' stato inserito il comma 2 dell'art. 43-bis della legge 1 aprile 1981, n. 121, alla pag. 61 del sopra indicato supplemento ordinario, in luogo delle parole: " .. attribuito al personale di cui al comma 2", leggasi: " .. attribuito al personale di cui al comma 1"; di seguito alla "Tabella G", allegata al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicata alla pag. 62 del sopra menzionato supplemento ordinario, e' inserita la "Tabella" qui di seguito riportata - prevista dall'art. 24, comma 1, del predetto decreto legislativo, nella parte in cui ha inserito il comma 3 dell'art. 43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121 - tabella che forma parte integrante del decreto legislativo medesimo. ----> vedere tabella a pag. 37 della G.U. <----