IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  25  luglio  1994,  n.  471,  di  conversione  del
decreto-legge  30 maggio 1994, n. 328, recante: "Disposizioni urgenti
a favore delle zone colpite  da  fenomeni  alluvionali  nei  mesi  da
settembre a dicembre 1993";
  Visto  in  particolare  l'art.  8, comma 1, della predetta legge n.
471, che destina un contributo a fondo perduto fino al 90% del  danno
accertato   alle   imprese   industriali,   commerciali,   artigiane,
alberghiere,  di  servizi  e  turistiche,  che  abbiano  impianti   o
attrezzature  danneggiati  o  distrutti  dagli eventi alluvionali dei
mesi da  settembre  a  dicembre  1993,  nei  comuni  individuati  con
delibera  delle giunte regionali delle regioni elencate agli articoli
1 e 2, ed affida alle camere di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura  la  corresponsione di tali contributi a valere sui fondi
ad esse conferiti  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
  Viste   le  deliberazioni  delle  giunte  regionali  delle  regioni
sottoelencate con le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del  citato
decreto-legge   n.   328/1994,   sono   stati  individuati  i  comuni
danneggiati:
   Liguria: deliberazione n. 2341 del 19 aprile 1994;
   Piemonte: deliberazione n. 203-35973 del 20 giugno 1994;
   Valle d'Aosta: deliberazione n. 8438 dell'11 ottobre 1993;
   Lombardia: deliberazioni n.  V/44391  del  30  novembre  1993,  n.
V/51213 dell'11 aprile 1994 e n. V/57711 del 27 settembre 1994;
   Toscana: deliberazione n. 1483 del 21 febbraio 1994;
   Lazio: deliberazione n. 3642 del 3 giugno 1994;
   Friuli-Venezia Giulia: deliberazione n. 535 del 22 febbraio 1994;
   Veneto: deliberazione n. 2885 del 28 giugno 1994;
   Sardegna: deliberazione n. 10/102 del 31 marzo 1994;
   Puglia: deliberazione n. 2311 del 21 aprile 1994;
   Sicilia: deliberazione n. 77 del 4 marzo 1994;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  3 maggio 1995, n. 154 recante
"Ulteriori interventi in favore delle  zone  alluvionate  negli  anni
1993-1994";
  Tenuto conto delle variazioni apportate in aumento al capitolo 7053
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  per  gli  anni   1993   e   1994
rispettivamente per lire 7 miliardi e per lire 43 miliardi;
  Viste   le   comunicazioni   inviate  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  interessate,  dalle  quali  si
rileva  che  il  danno  complessivo agli impianti e alle attrezzature
nonche' alle scorte delle imprese danneggiate, richiedenti i benefici
di legge, ammonta a lire 345.356.511.237;
  Considerato che i fondi stanziati  non  consentono  di  coprire  il
tetto  massimo  del fabbisogno indicato nel 90% del danno dimostrato,
riferito agli impianti, alle attrezzature ed alle scorte aziendali;
  Ravvisata  la  necessita'  di  provvedere  alla  ripartizione della
predetta disponibilita' di bilancio fra i vari  enti  interessati  su
base proporzionale rispetto al danno quantificato;
  Vista  la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL.
1/817/95 del 6 giugno 1995 con la  quale  e'  stata  autorizzata,  in
deroga  a  quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
marzo  1995,  n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del
capitolo 7053 dello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato  per  il  1995,  nell'ambito  delle
disponibilita' esistenti;
  Visto  il  decreto  del Ministro del tesoro n. 148017 del 30 maggio
1995, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1995,  registro  n.
2,  foglio n. 262, con il quale e' stata disposta una integrazione di
cassa di lire 47 miliardi per il capitolo 7053 per l'anno finanziario
1995;
  Ritenuto di dover procedere  al  conferimento  di  fondi,  mediante
appositi ordini di accreditamento a favore delle camere di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura interessate ed al trasferimento
dei fondi a favore della regione autonoma della Valle d'Aosta secondo
le quote proporzionali indicate nell'allegato prospetto;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per i motivi esposti nelle premesse, lo stanziamento complessivo di
lire 50 miliardi previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 25 luglio
1994, n. 471, che ha convertito, con modificazioni, il  decreto-legge
30 maggio 1994, n. 328, e' ripartito tra le province interessate e la
regione   autonoma   della   Valle   d'Aosta  nelle  misure  indicate
nell'allegato  prospetto,  che  e'  parte  integrante  del   presente
decreto.
  Le  suddette  quote  proporzionali  attribuite a ciascuna provincia
vengono conferite alle camere di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura  interessate  mediante  ordini di accreditamento emessi a
favore dei rispettivi segretari generali, quali  funzionari  delegati
preposti  alle  stesse,  ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta
mediante ordinativo diretto speciale.
  Le quote saranno destinate alla  corresponsione  dei  contributi  a
favore  delle  imprese  danneggiate  secondo  i  criteri  di cui alle
premesse.
  L'onere relativo,  di  complessive  lire  50  miliardi,  grava  sul
capitolo  7053  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   per   l'anno
finanziario  1995  -  residui  esercizio  finanziario 1993 per lire 7
miliardi e residui esercizio finanziario 1994 per lire 43 miliardi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1995
                                                    Il Ministro: CLO'