IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 25 luglio 1994, n. 471, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante: "Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993"; Visto in particolare l'art. 8, comma 1, della predetta legge n. 471, che destina un contributo a fondo perduto fino al 90% del danno accertato alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi da settembre a dicembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle giunte regionali delle regioni elencate agli articoli 1 e 2, ed affida alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la corresponsione di tali contributi a valere sui fondi ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le deliberazioni delle giunte regionali delle regioni sottoelencate con le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 328/1994, sono stati individuati i comuni danneggiati: Liguria: deliberazione n. 2341 del 19 aprile 1994; Piemonte: deliberazione n. 203-35973 del 20 giugno 1994; Valle d'Aosta: deliberazione n. 8438 dell'11 ottobre 1993; Lombardia: deliberazioni n. V/44391 del 30 novembre 1993, n. V/51213 dell'11 aprile 1994 e n. V/57711 del 27 settembre 1994; Toscana: deliberazione n. 1483 del 21 febbraio 1994; Lazio: deliberazione n. 3642 del 3 giugno 1994; Friuli-Venezia Giulia: deliberazione n. 535 del 22 febbraio 1994; Veneto: deliberazione n. 2885 del 28 giugno 1994; Sardegna: deliberazione n. 10/102 del 31 marzo 1994; Puglia: deliberazione n. 2311 del 21 aprile 1994; Sicilia: deliberazione n. 77 del 4 marzo 1994; Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154 recante "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"; Tenuto conto delle variazioni apportate in aumento al capitolo 7053 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1993 e 1994 rispettivamente per lire 7 miliardi e per lire 43 miliardi; Viste le comunicazioni inviate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, dalle quali si rileva che il danno complessivo agli impianti e alle attrezzature nonche' alle scorte delle imprese danneggiate, richiedenti i benefici di legge, ammonta a lire 345.356.511.237; Considerato che i fondi stanziati non consentono di coprire il tetto massimo del fabbisogno indicato nel 90% del danno dimostrato, riferito agli impianti, alle attrezzature ed alle scorte aziendali; Ravvisata la necessita' di provvedere alla ripartizione della predetta disponibilita' di bilancio fra i vari enti interessati su base proporzionale rispetto al danno quantificato; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL. 1/817/95 del 6 giugno 1995 con la quale e' stata autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del capitolo 7053 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1995, nell'ambito delle disponibilita' esistenti; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 148017 del 30 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1995, registro n. 2, foglio n. 262, con il quale e' stata disposta una integrazione di cassa di lire 47 miliardi per il capitolo 7053 per l'anno finanziario 1995; Ritenuto di dover procedere al conferimento di fondi, mediante appositi ordini di accreditamento a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate ed al trasferimento dei fondi a favore della regione autonoma della Valle d'Aosta secondo le quote proporzionali indicate nell'allegato prospetto; Decreta: Articolo unico Per i motivi esposti nelle premesse, lo stanziamento complessivo di lire 50 miliardi previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994, n. 471, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, e' ripartito tra le province interessate e la regione autonoma della Valle d'Aosta nelle misure indicate nell'allegato prospetto, che e' parte integrante del presente decreto. Le suddette quote proporzionali attribuite a ciascuna provincia vengono conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei rispettivi segretari generali, quali funzionari delegati preposti alle stesse, ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta mediante ordinativo diretto speciale. Le quote saranno destinate alla corresponsione dei contributi a favore delle imprese danneggiate secondo i criteri di cui alle premesse. L'onere relativo, di complessive lire 50 miliardi, grava sul capitolo 7053 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 - residui esercizio finanziario 1993 per lire 7 miliardi e residui esercizio finanziario 1994 per lire 43 miliardi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 1995 Il Ministro: CLO'