IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,   recante
modifiche  alla  legge  1  marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge  n.  488/1992
sopra  richiamata  che disciplina la permanenza, per alcune categorie
di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  relativo  al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994,  n.
283  con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla
riorganizzazione del Ministero del bilancio  e  della  programmazione
economica;
  Visto,  in  particolare  l'art. 6 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito  al  Servizio  per  la
contrattazione   programmata   del  Ministero  del  bilanio  e  della
programmazione economica le competenze in materia  di  contrattazione
programmata;
  Visto   il   decreto-legge   9   dicembre  1994,  n.  675,  recante
disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni
alle attivita' gestite dalla  ex  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Visti,  in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge
n. 675/1994 che disciplinano,  tra  l'altro,  la  prosecuzione  degli
interventi   attribuiti   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione economica e la gestione  del  Fondo  ex  art.  19  del
decreto legislativo n. 96/1993;
  Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni
e  modificazioni,  concernenti  le direttive per la concessione delle
agevolazioni  finanziarie  a  favore   delle   attivita'   produttive
localizzate  nei  territori meridionali, ai sensi della legge 1 marzo
1986, n. 64;
  Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre  1986  e  del  29  marzo
1990,  concernenti,  tra  l'altro,  le procedure della contrattazione
programmata;
  Viste le delibere del CIPI e del CIPE in data 2 febbraio  1990  che
hanno  esteso  la contrattazione programmata ai consorsi di piccole e
medie imprese produttrici di beni e di servizi;
  Vista  la  domanda  di  accesso  alla  contrattazione   programmata
presentata in data 28 aprile 1992 dalla Tari' industriale S.c.r.l.;
  Considerato  che  gli  investimenti previsti nel piano dell'azienda
sono stati avviati entro il 21 agosto 1992, e che pertanto  rientrano
nella  previsione dell'art. 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge
n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992;
  Considerato che gli oneri finanziari a carico dello  Stato  trovano
copertura   sulle   disponibilita'  derivanti  dalle  modifiche  gia'
apportate ai contratti di programma in essere;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. E' approvato il contratto di  programma  tra  il  Ministero  del
bilancio  e della programmazione economica e la societa' consortile a
responsabilita' limitata Tari' industriale che comporta  investimenti
per complessive 105.156 milioni di lire, cosi' ripartiti:
                                                             Milioni
                                                            di lire
                                                               _
Investimenti tecnologico-industriali (comprese
 lire 15.439 milioni per scorte)                            74.196
Centro di servizi per lo sviluppo tecnologico                8.500
Progetti di formazione per addetti all'industria            22.460
                                                           _______
                                               Totale. . . 105.156
  2.   Le   singole   tipologie  di  investimento  sono  riconosciute
ammissibili alle agevolazioni finanziarie di seguito indicate:
   2.1. quanto agli investimenti tecnologico-industriali,  costituiti
da  44  iniziative proposte dalle singole piccole aziende industriali
consorziate, da  realizzare  nell'area  di  sviluppo  industriale  di
Marcianise   (Caserta)   e  che  ammontano  a  lire  58.757  milioni,
contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del  testo  unico  n.
218/1978,  cosi'  come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986,
con l'attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all'art. 69,
comma 4, del testo unico n. 218/1978;
   2.2. per tutti gli investimenti indicati al precedente punto  2.1.
e  per  le  scorte  previste  in lire 15.439 milioni, finanziamenti a
tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n.
218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9,  della  legge  n.
64/1986;
   2.3.  quanto  al  centro  di  servizi  da  realizzare nell'area di
sviluppo industriale di Marcianise (Caserta) comportante investimenti
per lire 8.500 milioni, le agevolazioni previste dall'art. 12,  comma
1,  della  legge  n.  64/1986,  consistente  nell'applicazione  degli
articoli 63  e  69  del  citato  testo  unico  n.  218/1978,  con  la
maggiorazione,  ove  ricorrano  le  condizioni,  del  quinto  di  cui
all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978;
   2.4. quanto al progetto consortile per la formazione, per un costo
complessivo di lire 22.460 milioni, contributo in conto capitale pari
al 70% dei costi per quanto concerne il personale gia' in forza ed il
90% per il personale di nuova assunzione.
  3. A fronte della realizzazione del piano  progettuale  di  cui  al
precedente punto 1, l'onere a carito dello Stato, per le agevolazioni
finanziarie  da  erogarsi  una  volta  completate  favorevolmente  le
previste istruttorie, e' stato valutato in 66.591 milioni di lire.
  4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli   investimenti   non
potranno  comportare  aumento  degli  oneri  dello  Stato indicati al
precedente punto 4, tenuto conto  di  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di
conversione n. 488/1992.
  Le   variazioni   che  comportino  modifiche  sostanziali  o  spese
superiori al 20% per singole  tipologie  di  investimento  del  piano
progettuale,   dovranno   essere   autorizzate  dal  CIPE;  le  altre
variazioni saranno valutate dal competente Servizio del Ministero del
bilancio e della programmazione economica.
  5. Nel programma consortile sono previste attivita'  di  ricerca  e
sviluppo  per  un costo complessivo di lire 5.500 milioni, per il cui
finanziamento si fara' ricorso all'intervento ordinario di  cui  alla
legge n. 46/1982 e successive integrazioni e modificazioni.
  6. La Tari' industriale S.c.r.l. si fara' carico, nell'ambito delle
funzioni  previste dalla delibera CIPE 29 marzo 1990, di sostituire o
integrare competenze o  attivita'  di  singole  consorziate,  per  il
raggiungimento    degli   obiettivi   consortili,   con   particolare
riferimento alla nuova occupazione da creare stabilita in  289  nuovi
assunti, che si aggiungono a 94 persone gia' in organico.
  7.   Le   domande   di  agevolazioni  finanziarie  dovranno  essere
presentate  dalle  societa'   beneficiarie   al   Servizio   per   la
contrattazione   programmata  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica ed alla  banca  finanziatrice  entro  trenta
giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto.
  I  decreti  di  concessione delle agevolazioni finanziarie previste
dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995.
  8. Il Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
provvede  alla  stipula  e all'attuazione del contratto di programma,
secondo  le  procedure  indicate  nel  medesimo,  avendo   cura   che
l'attuazione   della   presente   determinazione  sia  effettuata  in
conformita' alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti  e
che  non  vengano  superati  i  massimali di intervento stabiliti dal
sistema di aiuti quale approvato con decisione 88/318/CEE.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
 Registrata alla Corte dei conti il 1 giugno 1995
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 111