IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283 con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto, in particolare l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilanio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata; Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 675/1994 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993; Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64; Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre 1986 e del 29 marzo 1990, concernenti, tra l'altro, le procedure della contrattazione programmata; Viste le delibere del CIPI e del CIPE in data 2 febbraio 1990 che hanno esteso la contrattazione programmata ai consorsi di piccole e medie imprese produttrici di beni e di servizi; Vista la domanda di accesso alla contrattazione programmata presentata in data 28 aprile 1992 dalla Tari' industriale S.c.r.l.; Considerato che gli investimenti previsti nel piano dell'azienda sono stati avviati entro il 21 agosto 1992, e che pertanto rientrano nella previsione dell'art. 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992; Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato trovano copertura sulle disponibilita' derivanti dalle modifiche gia' apportate ai contratti di programma in essere; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. E' approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la societa' consortile a responsabilita' limitata Tari' industriale che comporta investimenti per complessive 105.156 milioni di lire, cosi' ripartiti: Milioni di lire _ Investimenti tecnologico-industriali (comprese lire 15.439 milioni per scorte) 74.196 Centro di servizi per lo sviluppo tecnologico 8.500 Progetti di formazione per addetti all'industria 22.460 _______ Totale. . . 105.156 2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle agevolazioni finanziarie di seguito indicate: 2.1. quanto agli investimenti tecnologico-industriali, costituiti da 44 iniziative proposte dalle singole piccole aziende industriali consorziate, da realizzare nell'area di sviluppo industriale di Marcianise (Caserta) e che ammontano a lire 58.757 milioni, contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978, cosi' come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978; 2.2. per tutti gli investimenti indicati al precedente punto 2.1. e per le scorte previste in lire 15.439 milioni, finanziamenti a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986; 2.3. quanto al centro di servizi da realizzare nell'area di sviluppo industriale di Marcianise (Caserta) comportante investimenti per lire 8.500 milioni, le agevolazioni previste dall'art. 12, comma 1, della legge n. 64/1986, consistente nell'applicazione degli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978, con la maggiorazione, ove ricorrano le condizioni, del quinto di cui all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978; 2.4. quanto al progetto consortile per la formazione, per un costo complessivo di lire 22.460 milioni, contributo in conto capitale pari al 70% dei costi per quanto concerne il personale gia' in forza ed il 90% per il personale di nuova assunzione. 3. A fronte della realizzazione del piano progettuale di cui al precedente punto 1, l'onere a carito dello Stato, per le agevolazioni finanziarie da erogarsi una volta completate favorevolmente le previste istruttorie, e' stato valutato in 66.591 milioni di lire. 4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri dello Stato indicati al precedente punto 4, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992. Le variazioni che comportino modifiche sostanziali o spese superiori al 20% per singole tipologie di investimento del piano progettuale, dovranno essere autorizzate dal CIPE; le altre variazioni saranno valutate dal competente Servizio del Ministero del bilancio e della programmazione economica. 5. Nel programma consortile sono previste attivita' di ricerca e sviluppo per un costo complessivo di lire 5.500 milioni, per il cui finanziamento si fara' ricorso all'intervento ordinario di cui alla legge n. 46/1982 e successive integrazioni e modificazioni. 6. La Tari' industriale S.c.r.l. si fara' carico, nell'ambito delle funzioni previste dalla delibera CIPE 29 marzo 1990, di sostituire o integrare competenze o attivita' di singole consorziate, per il raggiungimento degli obiettivi consortili, con particolare riferimento alla nuova occupazione da creare stabilita in 289 nuovi assunti, che si aggiungono a 94 persone gia' in organico. 7. Le domande di agevolazioni finanziarie dovranno essere presentate dalle societa' beneficiarie al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla banca finanziatrice entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto. I decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995. 8. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di programma, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che l'attuazione della presente determinazione sia effettuata in conformita' alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti e che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dal sistema di aiuti quale approvato con decisione 88/318/CEE. Roma, 20 dicembre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 1 giugno 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 111