IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 1 marzo 1986, n. 64, recante: "Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1992, n. 488, concernente
modifiche alla predetta legge n. 64/1986;
  Visto il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  recante:
"Trasferimento  delle  competenze  del soppresso Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la  promozione
dello  sviluppo  del  Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488";
  Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,  convertito  nella
legge  7  aprile  1995,  n.  104,  recante: "Disposizioni urgenti per
accelerare la concessione delle  agevolazioni  alle  attivita'  della
soppressa  Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e
del relativo personale";
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1,  della  medesima  legge  n.
104/1995  che  demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma
5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni
assunti in relazione alle  competenze  trasferite  a  ciascuna  delle
amministrazioni  interessate,  nonche' delle esigenze segnalate dalle
amministrazioni stesse;
  Visto l'art. 4, comma 11, della  predetta  legge  n.  104/1995  che
autorizza  l'utilizzo  delle somme recate dall'art. 1, comma 8, della
legge n. 488/1992 per la concessione delle  agevolazioni  industriali
di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 488/1992;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);
  Vista  la  legge  23  dicembre  1994,  n.  726, di approvazione del
bilancio dello Stato per l'anno 1995 e del bilancio  pluriennale  per
il triennio 1995-97;
  Visto  l'art. 25, comma 2, della legge 31 gennaio 1994 (legge sulla
montagna) n. 97 che stabilisce che una quota del Fondo ex art. 19 del
decreto legislativo n. 96/1993 deve essere vincolata per le finalita'
previste dalla legge stessa;
  Viste le decisioni della Commissione europea  in  data  9  dicembre
1992  e  1  marzo  1995  che  prevedono  la  possibilita' di assumere
provvedimenti  di  concessione  per   agevolazioni   alle   attivita'
produttive  a  valere  sui  fondi residui della legge n. 64/1986 come
rifinanziate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 488/1992  entro  il
termine massimo del 31 dicembre 1995;
  Vista  la  propria  delibera  in data 28 dicembre 1993 con la quale
l'importo di lire 10.000 miliardi recato dall'art. 1, comma 8,  legge
n.  488/1992  e'  stato  ripartito  tra incentivi industriali - 7.000
miliardi - e progetti strategici - 3.000 miliardi;
  Viste le proprie delibere in data 19 gennaio, 13 aprile, 24  giugno
e  22  novembre  1994  con le quali si e' provveduto all'assegnazione
delle  somme  relative   all'anno   1994,   nonche'   alla   parziale
assegnazione  ed  al  riparto  programmatico  per  gli  anni  1995  e
seguenti;
  Considerato   che  per  far  fronte  alle  esigenze  relative  alle
competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate e'
disponibile  un  importo  complessivo  di  lire  48.755,986  miliardi
(57.134,904  miliardi  -  consistenza  del  Fondo  -  meno  8.378,918
miliardi gia' assegnati nel 1994), al netto  dei  rientri  comunitari
per  interventi  cofinanziati  e  delle  somme  disponibili  mediante
attivazione dei mutui previsti dall'art. 1, comma 8, della  legge  n.
488/1992;
  Ritenuto   di   dover  procedere  a  valere  sul  predetto  importo
complessivo di lire 48.755,986 miliardi:
    a) all'assegnazione definitiva per l'anno  1995  della  somma  di
lire  8.675  miliardi  (importo  rimodulato  dalla  legge finanziaria
1995);
    b) alla rimodulazione, per  gli  anni  1996,  1997  e  1998,  del
riparto  programmatico effettuato con delibera C.I.P.E. del 24 giugno
1994 per il residuo importo di lire 40.080,986 miliardi;
  Ritenuto altresi' di  dover  utilizzare  la  somma  di  lire  1.170
miliardi, afferente ai rientri comunitari contabilizzati dal Fondo di
rotazione  ex-lege  n.  183/1987  a fronte di interventi cofinanziati
sulla legge n. 64/1986;
  Considerato che per provvedere, entro il  termine  massimo  del  31
dicembre   1995   stabilito  dall'Unione  europea,  all'adozione  dei
provvedimenti di concessione per progetti d'investimento con stato di
avanzamento contabile al  31  dicembre  1993  inferiore  al  75%  (da
calcolarsi  in  E.S.N.  e  liquidabili  con  le  procedure  legge  n.
64/1986), occorre assegnare al Ministero dell'industria la  somma  di
lire   2.547,500   miliardi  a  valere  sulle  disponibilita'  recate
dall'art. 1, comma 8, della  legge  n.  488/1992,  restando  un  pari
importo  a  carico  delle  risorse comunitarie (Quadro Comunitario di
Sostegno 1994-99);
  Ritenuto  che  per  poter  provvedere  alla  concessione  di  nuove
agevolazioni  industriali occorre una somma complessiva di lire 2.000
miliardi - al lordo di eventuali cofinanziamenti comunitari - di  cui
1.200  gia'  assegnati con propria delibera del 19 gennaio 1994 e 800
da assegnarsi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1,  comma
8, della legge n. 488/1992;
  Ritenuto  che,  a  valere  sulle disponibilita' recate dall'art. 1,
comma 8, della legge n. 488/1992, occorre vincolare l'importo di lire
50 miliardi, per l'anno 1995 ai sensi dell'art. 25,  comma  2,  della
legge  n.  97/1994  e  l'importo  di  lire 100 miliardi, per gli anni
1995-96,  da  assegnare  rispettivamente  alla  regione  Abruzzo,  70
miliardi,  e alla regione Molise, 30 miliardi, per la costituzione di
un fondo regionale a sostegno dell'occupazione nelle piccole e  medie
imprese  in  tali  regioni,  gravemente  danneggiate  dalla difficile
situazione congiunturale, piu' grave nella regione Molise in  termini
di reddito per abitante e di tasso di disoccupazione;
  Sentite  le  amministrazioni  interessate  che,  nell'ambito  delle
proprie competenze, hanno  attestato  la  verifica  della  permanenza
della validita' economica dei singoli investimenti ai sensi del punto
4 della propria delibera del 24 giugno 1994;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica, sulla quale e' stato acquisito il  previsto  concerto  del
Ministero del tesoro;
                              Delibera:
  1.  A  valere  sulla  disponibilita' complessiva di lire 48.755,986
miliardi e' accantonata la somma di lire 3.666,508 miliardi  per  far
fronte  ad  esigenze  allo  stato  attuale  non  ancora  puntualmente
definite.
  Il restante importo di lire 45.089,478 e' ripartito:
    a) a  titolo  di  assegnazione  per  l'anno  1995,  limitatamente
all'importo  di  lire  8.675 miliardi, oltre a 1.170 miliardi di lire
afferenti ai rientri comunitari contabilizzati;
    b)  in  via  programmatica  per  l'importo  di  lire  36.414,478,
relativo  al  triennio 1996, 1997 e 1998, sulla base dei criteri gia'
individuati al punto 2 della propria delibera del  19  gennaio  1994;
agli   importi   del   riparto  programmatico  puo'  farsi  immediato
riferimento ai fini  dell'operativita'  delle  varie  amministrazioni
interessate.
  Le  predette  ripartizioni sono riportate nell'allegata tabella che
fa parte integrante della presente delibera.
  2. E' inoltre assegnata, per le finalita' indicate in premessa,  al
Ministero  dell'industria,  a  valere  sulle  disponibilita'  di  cui
all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, la somma complessiva di
lire 4.547,5 di cui lire 1.200 miliardi gia'  assegnate  con  propria
delibera del 19 gennaio 1994.
  Il predetto importo e' cosi' ripartito:
   2.547,5 per le pregresse iniziative;
   2.000 miliardi per nuove agevolazioni industriali.
  3.  Sono  assegnati  a favore delle regioni Abruzzo e Molise per il
biennio 1995-96 rispettivamente 70 e 30 miliardi di lire (50 nel 1995
e  50  nel  1996)  per  la  costituzione  di  un   fondo   regionale,
eventualmente  integrato da risorse delle regioni interessate, per il
sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese.
  Detto fondo sara' gestito nel rispetto delle normative  comunitarie
ed in particolare della comunicazione 92/c213/02 del 19 agosto 1992 e
della  lettera  23  marzo  1993  n. 6878 della Commissione agli Stati
membri, interpretative della disciplina  comunitaria  in  materia  di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
  4. Per le finalita' della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (legge sulla
montagna),  e'  vincolata  sulle disponibilita' previste dall'art. 1,
comma 8, della legge n. 488/1992, la somma di lire 50 miliardi.
  5. Le amministrazioni  intensificheranno  l'attivita'  di  verifica
prevista  al  punto  4  della  propria delibera 24 giugno 1994, dando
priorita' agli interventi beneficiari di coofinanziamenti comunitari,
che  dovranno  essere  attuati  nel  rispetto  dei  tempi   stabiliti
dall'Unione    europea    ovvero    revocati.    Le   amministrazioni
comunicheranno al CIPE, entro il 30 giugno e il 31 dicembre  di  ogni
anno,   le   risultanze   dell'attivita'   di  controllo,  anche  con
riferimento alle somme trasferite  alle  regioni;  alla  stessa  data
dovranno  essere  analiticamente  dettagliati  i  rientri  comunitari
contabilizzati, afferenti agli  interventi  cofinanziati,  nonche'  i
finanziamenti    revocati.   L'ottemperanza   al   richiesto   flusso
informativo anche da parte delle competenti amministrazioni regionali
costituisce condizione indispensabile per ogni ulteriore assegnazione
da parte del CIPE.
  Le  amministrazioni interessate potranno richiedere per l'attivita'
di verifica  di  propria  competenza  la  collaborazione  del  nucleo
ispettivo degli investimenti pubblici, secondo modalita' da stabilire
d'intesa   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
   Roma, 27 aprile 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 1 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 112