IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: "Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488"; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale"; Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse; Visto l'art. 4, comma 11, della predetta legge n. 104/1995 che autorizza l'utilizzo delle somme recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992 per la concessione delle agevolazioni industriali di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 488/1992; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale per il triennio 1995-97; Visto l'art. 25, comma 2, della legge 31 gennaio 1994 (legge sulla montagna) n. 97 che stabilisce che una quota del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 deve essere vincolata per le finalita' previste dalla legge stessa; Viste le decisioni della Commissione europea in data 9 dicembre 1992 e 1 marzo 1995 che prevedono la possibilita' di assumere provvedimenti di concessione per agevolazioni alle attivita' produttive a valere sui fondi residui della legge n. 64/1986 come rifinanziate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 488/1992 entro il termine massimo del 31 dicembre 1995; Vista la propria delibera in data 28 dicembre 1993 con la quale l'importo di lire 10.000 miliardi recato dall'art. 1, comma 8, legge n. 488/1992 e' stato ripartito tra incentivi industriali - 7.000 miliardi - e progetti strategici - 3.000 miliardi; Viste le proprie delibere in data 19 gennaio, 13 aprile, 24 giugno e 22 novembre 1994 con le quali si e' provveduto all'assegnazione delle somme relative all'anno 1994, nonche' alla parziale assegnazione ed al riparto programmatico per gli anni 1995 e seguenti; Considerato che per far fronte alle esigenze relative alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate e' disponibile un importo complessivo di lire 48.755,986 miliardi (57.134,904 miliardi - consistenza del Fondo - meno 8.378,918 miliardi gia' assegnati nel 1994), al netto dei rientri comunitari per interventi cofinanziati e delle somme disponibili mediante attivazione dei mutui previsti dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992; Ritenuto di dover procedere a valere sul predetto importo complessivo di lire 48.755,986 miliardi: a) all'assegnazione definitiva per l'anno 1995 della somma di lire 8.675 miliardi (importo rimodulato dalla legge finanziaria 1995); b) alla rimodulazione, per gli anni 1996, 1997 e 1998, del riparto programmatico effettuato con delibera C.I.P.E. del 24 giugno 1994 per il residuo importo di lire 40.080,986 miliardi; Ritenuto altresi' di dover utilizzare la somma di lire 1.170 miliardi, afferente ai rientri comunitari contabilizzati dal Fondo di rotazione ex-lege n. 183/1987 a fronte di interventi cofinanziati sulla legge n. 64/1986; Considerato che per provvedere, entro il termine massimo del 31 dicembre 1995 stabilito dall'Unione europea, all'adozione dei provvedimenti di concessione per progetti d'investimento con stato di avanzamento contabile al 31 dicembre 1993 inferiore al 75% (da calcolarsi in E.S.N. e liquidabili con le procedure legge n. 64/1986), occorre assegnare al Ministero dell'industria la somma di lire 2.547,500 miliardi a valere sulle disponibilita' recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, restando un pari importo a carico delle risorse comunitarie (Quadro Comunitario di Sostegno 1994-99); Ritenuto che per poter provvedere alla concessione di nuove agevolazioni industriali occorre una somma complessiva di lire 2.000 miliardi - al lordo di eventuali cofinanziamenti comunitari - di cui 1.200 gia' assegnati con propria delibera del 19 gennaio 1994 e 800 da assegnarsi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992; Ritenuto che, a valere sulle disponibilita' recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, occorre vincolare l'importo di lire 50 miliardi, per l'anno 1995 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 e l'importo di lire 100 miliardi, per gli anni 1995-96, da assegnare rispettivamente alla regione Abruzzo, 70 miliardi, e alla regione Molise, 30 miliardi, per la costituzione di un fondo regionale a sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese in tali regioni, gravemente danneggiate dalla difficile situazione congiunturale, piu' grave nella regione Molise in termini di reddito per abitante e di tasso di disoccupazione; Sentite le amministrazioni interessate che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attestato la verifica della permanenza della validita' economica dei singoli investimenti ai sensi del punto 4 della propria delibera del 24 giugno 1994; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale e' stato acquisito il previsto concerto del Ministero del tesoro; Delibera: 1. A valere sulla disponibilita' complessiva di lire 48.755,986 miliardi e' accantonata la somma di lire 3.666,508 miliardi per far fronte ad esigenze allo stato attuale non ancora puntualmente definite. Il restante importo di lire 45.089,478 e' ripartito: a) a titolo di assegnazione per l'anno 1995, limitatamente all'importo di lire 8.675 miliardi, oltre a 1.170 miliardi di lire afferenti ai rientri comunitari contabilizzati; b) in via programmatica per l'importo di lire 36.414,478, relativo al triennio 1996, 1997 e 1998, sulla base dei criteri gia' individuati al punto 2 della propria delibera del 19 gennaio 1994; agli importi del riparto programmatico puo' farsi immediato riferimento ai fini dell'operativita' delle varie amministrazioni interessate. Le predette ripartizioni sono riportate nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. 2. E' inoltre assegnata, per le finalita' indicate in premessa, al Ministero dell'industria, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, la somma complessiva di lire 4.547,5 di cui lire 1.200 miliardi gia' assegnate con propria delibera del 19 gennaio 1994. Il predetto importo e' cosi' ripartito: 2.547,5 per le pregresse iniziative; 2.000 miliardi per nuove agevolazioni industriali. 3. Sono assegnati a favore delle regioni Abruzzo e Molise per il biennio 1995-96 rispettivamente 70 e 30 miliardi di lire (50 nel 1995 e 50 nel 1996) per la costituzione di un fondo regionale, eventualmente integrato da risorse delle regioni interessate, per il sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese. Detto fondo sara' gestito nel rispetto delle normative comunitarie ed in particolare della comunicazione 92/c213/02 del 19 agosto 1992 e della lettera 23 marzo 1993 n. 6878 della Commissione agli Stati membri, interpretative della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. 4. Per le finalita' della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (legge sulla montagna), e' vincolata sulle disponibilita' previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, la somma di lire 50 miliardi. 5. Le amministrazioni intensificheranno l'attivita' di verifica prevista al punto 4 della propria delibera 24 giugno 1994, dando priorita' agli interventi beneficiari di coofinanziamenti comunitari, che dovranno essere attuati nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Unione europea ovvero revocati. Le amministrazioni comunicheranno al CIPE, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, le risultanze dell'attivita' di controllo, anche con riferimento alle somme trasferite alle regioni; alla stessa data dovranno essere analiticamente dettagliati i rientri comunitari contabilizzati, afferenti agli interventi cofinanziati, nonche' i finanziamenti revocati. L'ottemperanza al richiesto flusso informativo anche da parte delle competenti amministrazioni regionali costituisce condizione indispensabile per ogni ulteriore assegnazione da parte del CIPE. Le amministrazioni interessate potranno richiedere per l'attivita' di verifica di propria competenza la collaborazione del nucleo ispettivo degli investimenti pubblici, secondo modalita' da stabilire d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. Roma, 27 aprile 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 1 giugno 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 112