IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 11 del decreto-legge 29 aprile 1995, n.  134,  recante
disposizioni  urgenti  per  il risanamento ed il riordino della RAI -
S.p.a.;
  Ritenuto che occorre stabilire i termini  e  le  modalita'  per  le
comunicazioni  all'ufficio  del  registro  abbonamenti radio TV delle
generalita' e del domicilio di coloro che  usufruiscono  di  garanzie
relative ad apparecchi di radio-diffusione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese  che  ricevono  le  richieste  e le convalide delle
garanzie  relative  ad  apparecchi  di   radiodiffusione   comunicano
all'ufficio  del  registro  abbonamenti  radio  TV di Torino, casella
postale 715 - 10100 Torino, le generalita' e il domicilio  di  coloro
che  usufruiscono  delle garanzie medesime, inviando apposito elenco,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non  oltre  il  mese
successivo  a quello della ricezione delle garanzie e delle convalide
stesse.
  2. Nel caso in cui a seguito di accordi con l'impresa che  fornisce
l'assistenza  in  garanzia, questa sia subordinata all'esibizione del
solo scontrino fiscale d'acquisto dell'apparecchio radiotelevisivo, i
commercianti, i rappresentanti e gli agenti di vendita in  genere  di
apparecchi  radiotelevisivi  effettuano  le  comunicazioni  di cui al
comma 1, con le stesse modalita', non  oltre  il  mese  successivo  a
quello dell'acquisto.
  3.  Copia  degli  elenchi  di  cui  al  comma  1  e' conservata dal
mittente, unitamente alle ricevute di spedizione  e  agli  avvisi  di
ricevimento,  per  i  controlli  da parte degli agenti autorizzati ai
sensi dell'art. 7, ottavo comma, della legge  12  novembre  1949,  n.
996.
   Roma, 26 maggio 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI