IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE; Vista l'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi; Vista la decisione della Commissione del 6 marzo 1995, n. 95/60/CE, che modifica la decisione n. 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi; Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per conformarsi alle nuove disposizioni stabilite con la decisione comunitaria richiamata; Ordina: Art. 1. 1. Il divieto di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 relativa a "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi", non si applica ai seguenti prodotti: a) latte; b) gelatina; c) aminoacidi ottenuti da pelli e cuoi con un procedimento comportante dapprima l'esposizione del materiale a un pH di 1-2, quindi la sua esposizione a un pH maggiore di 11, ed infine un trattamento termico di 30 minuti ad una temperatura di 140 C e ad una pressione di 3 bar; d) fosfato bicalcio ottenuto da ossa sgrassate; e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici. 2. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 1995 Il Ministro: GUZZANTI Registrata alla Corte dei conti il 24 maggio 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 232