IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il  23  maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Viste  le  periodiche  comunicazioni  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo;
  Ritenuto di dover modificare la propria ordinanza emanata  in  data
30 dicembre 1994;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62
e  seguenti,  saranno  applicate  ai viaggiatori internazionali, alle
merci ed ai vettori  provenienti  dalle  Nazioni  di  cui  all'elenco
allegato  1,  incluse  nell'elenco  delle  zone infette per il colera
periodicamente aggiornato dall'Organizzazione mondiale della sanita'.