IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106; Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo; Ritenuto di dover modificare la propria ordinanza emanata in data 30 dicembre 1994; Ordina: Art. 1. Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dalle Nazioni di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco delle zone infette per il colera periodicamente aggiornato dall'Organizzazione mondiale della sanita'.