AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 15 dicembre 1994, n.
684, e 18 febbraio 1995,  n.  37".  I  decreti-legge  n.  684/1994  e
37/1/995,  di  contenuto  pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.    38
del 15 febbraio 1995 e n. 92 del 20 aprile 1995).
                               Art. 1.
  1.   Le   disposizioni   contenute  nell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato  dall'articolo  7
del  decreto  legislativo  10  settembre 1993, n. 360, si applicano a
decorrere dal 1 luglio 1995. E' comunque consentita l'approvazione  e
l'omologazione  dei  mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti
dal comma 8 dello stesso articolo 10.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 30  aprile
          1992,  n.    285, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 10
          settembre 1993, n. 360 (Nuovo codice della strada).
             "Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in  condizioni
          di  eccezionalita').  -  1.  E'  eccezionale il veicolo che
          nella  propria  configurazione   di   marca   superi,   per
          specifiche  esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa
          stabiliti negli articoli 61 e 62.
             2.   E'   considerato   trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita':
               a) il trasporto di una o piu' cose  indivisibili  che,
          per  le  loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
          limiti di sagoma stabiliti  dall'art.  61,  ma  sempre  nel
          rispetto  dei  limiti  di  massa  stabiliti  nell'art.  62;
          insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
          anche altre cose non  eccedenti  per  dimensioni  i  limiti
          dell'art.  61,  sempreche' non vengano superati i limiti di
          massa stabiliti dall'art. 62;
               b) il trasporto di blocchi di  pietre  naturali  o  di
          manufatti  indivisibili, prodotti siderurgici e industriali
          compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con  veicoli
          eccezionali,  fino alla concorrenza della massa complessiva
          riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque
          in numero non superiore a tre  unita',  purche'  almeno  un
          carico  delle  cose  indicate richieda l'impiego di veicoli
          eccezionali  e  la  predetta  massa  complessiva  non   sia
          superiore  a  40  t  se  isolati  ed  86  t se complessi; i
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
             3.   E'   considerato   trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:
               a)  il  cui  carico indivisibile sporge posteriormente
          oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
          del veicolo stesso;
               b) che, pur avendo un  carico  indivisibile  sporgente
          posteriormente  meno  di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
          carico, superiore alla sagoma limite in  lunghezza  propria
          di ciascuna categoria di veicoli;
               c)  il  cui  carico  indivisibile sporge anteriormente
          oltre la sagoma del veicolo;
               d)   isolati   o    costituenti    autotreno    ovvero
          autoarticolati,  purche' il carico non sporga anteriormente
          dal semirimorchio, caratterizzati  in  modo  permanente  da
          particolari  attrezzature risultanti dalle rispettive carte
          di circolazione, destinati esclusivamente al  trasporto  di
          veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
               e)    isolati    o   costituenti   autotreno,   ovvero
          autoarticolati allestiti  per  il  trasporto  esclusivo  di
          containers  o  casse mobili di tipo unificato, eccedenti le
          dimensioni stabilite dall'art.  61  o  le  masse  stabilite
          nell'art. 62;
               f)  mezzi  d'opera  definiti  all'art.  54,  comma  1,
          lettera n), quando eccedono i  limiti  di  massa  stabiliti
          dall'art. 62;
               g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
          trasporti di animali vivi.
             4.  Si  intendono  per  cose indivisibili, ai fini delle
          presenti norme, quelle per  le  quali  la  riduzione  delle
          dimensioni  o delle masse, entro i limiti degli articoli 61
          o 62, puo' recare danni o  compromettere  la  funzionalita'
          delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
             5.  I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
          dalle aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'
          del   trasporto  eccezionale  ovvero  in  uso  proprio  per
          necessita'      inerenti       l'attivita'       aziendale;
          l'immatricolazione  degli  stessi  veicoli  potra' avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
             6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti  a
          specifica   autorizzazione  alla  circolazione,  rilasciata
          dall'ente proprietario o concessionario per le  autostrade,
          strade  statali e militari e dalle regioni per la rimanente
          rete viaria.
             Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
               a) di cui al comma 3, lettera  d),  quando,  ancorche'
          per  effetto  del  carico, non eccedano in altezza 4,20 m e
          non eccedano in lunghezza di oltre il 12%,  con  il  limite
          massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per
          gli  autotreni  e  17,36  m  per  gli  autoarticolati; tale
          eccedenza  puo'  essere  anteriore  e  posteriore,   oppure
          soltanto  posteriore,  per  i veicoli isolati o costituenti
          autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati,  a
          condizione  che  chi  esegue il trasporto verifichi che nel
          percorso siano comprese esclusivamente strade o  tratti  di
          strada  aventi  le  caratteristiche indicate nell'art. 167,
          comma 4;
               b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g),  quando
          non  eccedano  l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre
          dimensioni stabilite dall'art.  61  o  le  masse  stabilite
          dall'art.  62,  a  condizione  che  chi esegue il trasporto
          verifichi che nel percorso  siano  comprese  esclusivamente
          strade   o  tratti  di  strada  aventi  le  caratteristiche
          indicate nell'art. 167, comma 4.
             7. I veicoli di cui all'art. 54, comma  1,  lettera  n),
          classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
          stabiliti   nell'art.      62,   non   sono   soggetti   ad
          autorizzazione alla circolazione a condizione che:
               a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8
          e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
               b) circolino nelle strade o in tratti  di  strade  che
          nell'archivio  di  cui  all'art. 226 risultino transitabili
          per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal  comma
          4 dello stesso art.  226;
               c)  da parte di chi esegue il trasporto sia verificato
          che lungo il percorso non  esistano  limitazioni  di  massa
          totale  a  pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
          cartelli;
               d) per essi  sia  stato  corrisposto  l'indennizzo  di
          usura di cui all'art. 34.
             Qualora  non  siano rispettate le condizioni di cui alle
          lettere a), b) e c)  i  suddetti  mezzi  devono  richiedere
          l'apposita  autorizzazione  prevista  per  tutti  gli altri
          trasporti eccezionali.
             8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
          d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le  13  t,
          non puo' eccedere:
               a) veicoli a motore isolati:
               due assi: 20 t;
               tre assi: 33 t;
               quattro   o   piu'   assi,   con  due  assi  anteriori
          direzionali: 40 t;
               b) complessi di veicoli:
               quattro assi: 44 t;
               cinque o piu' assi: 56 t;
               cinque o piu' assi, per il trasporto  di  calcestruzzo
          in betoniera: 54 t.
             9.  L'autorizzazione  e'  rilasciata o volta per volta o
          per piu' transiti o per determinati periodi  di  tempo  nei
          limiti  della  massa  massima tecnicamente ammissibile. Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di  scorta  della
          polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
          stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista  la  scorta
          della  polizia  stradale,  questa,  ove  le  condizioni  di
          traffico  e  la  sicurezza  stradale  lo  consentano,  puo'
          autorizzare  l'impresa  ad  avvalersi,  in  sua vece, della
          scorta  tecnica,  secondo  le   modalita'   stabilite   nel
          regolamento.
             10.  L'autorizzazione  puo'  essere data solo quando sia
          compatibile  con  la  conservazione  delle   sovrastrutture
          stradali,   con  la  stabilita'  dei  manufatti  e  con  la
          sicurezza della circolazione.  In  essa  sono  indicate  le
          prescrizioni  nei  riguardi della sicurezza stradale. Se il
          trasporto eccezionale e'  causa  di  maggiore  usura  della
          strada  in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
          del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
          transiti per i quali e'  richiesta  l'autorizzazione,  deve
          altresi'  essere  determinato  l'ammontare dell'indennizzo,
          dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita'
          previste  al  comma  17.   L'autorizzazione   e'   comunque
          subordinata   al   pagamento   delle  spese  relative  agli
          eventuali   accertamenti   tecnici   preventivi   e    alla
          organizzazione  del  traffico  eventualmente necessaria per
          l'effettuazione  del  trasporto  nonche'  alle   opere   di
          rafforzamento necessarie.
             11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta
          per  i  veicoli  eccezionali  di  cui  al  comma  1  quando
          circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
          articoli 61 e 62 e quando garantiscono  il  rispetto  della
          iscrizione   nella   fascia   di   ingombro   prevista  dal
          regolamento.
             12. Non costituisce trasporto  eccezionale,  e  pertanto
          non  e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di
          veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e  di
          massa  stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
          sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
          costruttive e funzionali indicate  nel  regolamento  e  sia
          limitato  al  solo  itinerario  necessario a raggiungere la
          piu' vicina officina.
             13.   Non  costituisce  altresi'  trasporto  eccezionale
          l'autoarticolato il  cui  semirimorchio  e'  allestito  con
          gruppo  frigorifero  autorizzato, sporgente anteriormente a
          sbalzo,  a  condizione  che  il  complesso  non  ecceda  le
          dimensioni stabilite dall'art. 61.
             14.  I  veicoli  per  il  trasporto  di  persone che per
          specificate e giustificate esigenze funzionali superino  le
          dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
          compresi  tra  i  veicoli  di  cui al comma 1.   I predetti
          veicoli, qualora utilizzino i  sistemi  di  propulsione  ad
          alimentazione    elettrica,    sono   esenti   dal   titolo
          autorizzativo   allorche'   presentano   un'eccedenza    in
          lunghezza  rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di
          corrente in posizione di riposo.   L'immatricolazione,  ove
          ricorra,  e  l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' di  imprese  autorizzate
          ad effettuare il trasporto di persone.
             15.  L'autorizzazione  non  puo'  essere accordata per i
          motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di  massa  e
          alle  prescrizioni  di  esercizio  indicate  nella carta di
          circolazione prevista dall'art. 93.
             16. Nel regolamento sono  stabilite  le  caratteristiche
          costruttive  e  funzionali  dei  veicoli  eccezionali  e di
          quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei  mezzi
          d'opera.
             17.  Nel  regolamento sono stabilite le modalita' per il
          rilascio  delle   autorizzazioni   per   l'esecuzione   dei
          trasporti    eccezionali,   ivi   comprese   le   eventuali
          tolleranze,  l'ammontare  dell'indennizzo   nel   caso   di
          trasporto  eccezionale  per  massa,  e  i  criteri  per  la
          imposizione della  scorta  tecnica  o  della  scorta  della
          polizia della strada.
             18.  Chiunque,  senza  aver  ottenuto  l'autorizzazione,
          esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi  2,
          3  e  7,  ovvero  circoli  con  uno dei veicoli eccezionali
          indicati  nel  comma   1,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
          a lire quattromilioni.
             19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli
          con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni
          stabilite  nell'autorizzazione,  e'  soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          duecentomila a lire ottocentomila.
             20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con
          se    l'autorizzazione    e'    soggetto    alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquantamila   a  lire  duecentomila.  Il  viaggio  potra'
          proseguire  solo  dopo  l'esibizione   dell'autorizzazione;
          questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
             21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
          diverse  da  quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera
          n), e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento
          di  una  somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, e
          alla sanzione amministrativa accessoria  della  sospensione
          della  carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di
          circolazione  e'  ritirata immediatamente da chi accerta la
          violazione  e   trasmessa,   senza   ritardo,   all'ufficio
          provinciale  della  Direzione  generale  della M.C.T.C. che
          adottera'  il  provvedimento  di  sospensione.  Alla  terza
          violazione,  accertata  in  un  periodo  di cinque anni, e'
          disposta la revoca,  sulla  carta  di  circolazione,  della
          qualifica di mezzo d'opera.
             22.  Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza
          ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62  sulle  strade  e
          sulle  autostrade  non  percorribili  ai sensi del presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  cinquecentomila a lire
          duemilioni.
             23. Le sanzioni ammininistrative pecuniarie previste nei
          commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al
          proprietario del veicolo, nonche' al committente quando  si
          tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
             24.  Dalle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
          nei  commi  18,  19,  21  e   22   consegue   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di guida del  conducente  per  un  periodo  da  quindici  a
          sessanta  giorni,  nonche'  la  sospensione  della carta di
          circolazione del veicolo da uno  a  sei  mesi,  secondo  le
          norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
             25.  Nelle  ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e
          22  l'agente  accertatore  intima  al  conducente  di   non
          proseguire   il   viaggio   fino   a  che  non  sia  munito
          dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia  ottemperato  alle
          norme  ed  alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli
          deve, quando la sosta nel luogo in cui e'  stata  accertata
          la  violazione  costituisce  intralcio  alla  circolazione,
          provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino
          in cui effettuare  la  sosta.  Di  quanto  sopra  e'  fatta
          menzione  nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
          responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al
          conducente. Se le disposizioni  come  sopra  impartite  non
          sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della
          sospensione della patente e' da uno a tre mesi.
             26.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  macchine  agricole  eccezionali   e   alle
          macchine operatrici eccezionali".