IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sull'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni, con cui e' stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto legge 28 giugno 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalita' della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalita' ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 17 maggio 1995, emanato ai sensi de1l'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con cui sono stati aggiornati gli importi del diritto annuale per l'anno 1995; Ritenuto di derogare dai termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, al fine di consentire alle camere di commercio l'effettuazione di tutte le operazioni tecniche che precedono l'emissione dei bollettini di conto corrente postale per la riscossione di tale diritto prima della scadenza del termine di emissione; Considerato che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e Trento hanno comunicato di non necessitare di uno spostamento dei termini anzidetti; Considerata la particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi i soggetti colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 1995, salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, i termini di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed i soggetti obbligati devono provvedere al pagamento del diritto annuale sono posticipati rispettivamente al 20 giugno ed al 20 luglio. 2. I soggetti di cui al comma 1 che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 10 luglio 1995 sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente. 3. Il presente decreto non si applica alle camere di commercio di Bolzano e Trento.