IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.
315, sulla soppressione  dei  consigli  e  degli  uffici  provinciali
dell'economia   e   sull'istituzione   delle   camere  di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura  e  degli  uffici  provinciali
dell'industria e del commercio;
  Vista  la  legge  29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Visto l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito  nella  legge  26  febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modificazioni e integrazioni, con cui e' stato istituito  un  diritto
annuale  a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e sono stati individuati i soggetti  tenuti  al  relativo
pagamento;
  Visto  il terzo comma dell'art. 3 del decreto legge 28 giugno 1987,
n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i
criteri e le  modalita'  della  riscossione  di  detto  diritto  sono
stabiliti  con  decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n.  407,  con  cui
sono   stati   stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'  ed  in
particolare l'art. 2 dello stesso  con  cui  sono  stati  fissati  il
termine  per  l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed
il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti
obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30  giugno  di  ciascun
anno;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del 17 maggio 1995,
emanato ai sensi de1l'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, con cui sono stati aggiornati gli importi del diritto annuale
per l'anno 1995;
  Ritenuto di derogare dai termini previsti dal decreto  ministeriale
17  settembre  1987,  n.  407,  al  fine di consentire alle camere di
commercio  l'effettuazione  di  tutte  le  operazioni  tecniche   che
precedono l'emissione dei bollettini di conto corrente postale per la
riscossione  di  tale  diritto  prima  della  scadenza del termine di
emissione;
  Considerato che le camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  di  Bolzano e Trento hanno comunicato di non necessitare
di uno spostamento dei termini anzidetti;
  Considerata la particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi
i soggetti colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche e  dagli
eventi  alluvionali  nella prima decade del mese di novembre 1994, di
cui al decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno 1995, salvo quanto disposto al comma 3 del presente
articolo,  i  termini  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
ministeriale  17  settembre  1987, n. 407, entro cui deve provvedersi
all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed i  soggetti
obbligati  devono  provvedere  al  pagamento del diritto annuale sono
posticipati rispettivamente al 20 giugno ed al 20 luglio.
  2. I soggetti di cui al comma 1  che  non  abbiano  ricevuto  detto
bollettino  entro  il  10 luglio 1995 sono tenuti ad acquisirne copia
presso la camera di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura
territorialmente competente.
  3.  Il  presente decreto non si applica alle camere di commercio di
Bolzano e Trento.