IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio  1954,  n.
270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1054;
  Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;
  Visto  il  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che
i versamenti delle somme previste dallo stesso decreto-legge  vengano
eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751;
  Considerato  che  e'  necessario  stabilire le caratteristiche e le
modalita'  di  conferimento  delle   deleghe,   di   rilascio   delle
attestazioni  da  parte  delle aziende di credito, nonche' quelle per
l'esecuzione  dei  versamenti  e  per  la  trasmissione  dei  dati  e
documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  di  credito delegata al pagamento ai sensi dell'art. 19-
bis del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, deve attestare la
data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo  e
l'impegno  ad  effettuare  il  pagamento entro i previsti termini, su
apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre  esemplari  da
ottenersi   a  ricalco  dalla  delega  rilasciata  dal  contribuente.
L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di  codice  atto
ad  individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che
ha ricevuto l'ordine di  pagamento  e  deve  contenere  l'indicazione
della  modalita'  di  versamento,  nonche'  i dati identificativi, la
partita IVA ed il codice fiscale del contribuente.
  L'azienda di credito delegata deve controllare:
    a) che la quarta, terza e seconda cifra a partire da  destra  del
numero  di  partita  IVA  indicato  dal  contribuente  nell'attestato
corrispondano al codice di  uno  degli  uffici  IVA  esistenti;  tale
controllo  non deve essere effettuato nel caso in cui il contribuente
abbia indicato, barrando  la  relativa  casella,  di  non  essere  in
possesso di partita IVA;
    b) l'indicazione nell'attestato del codice fiscale.
  Dei tre esemplari dell'attestato:
   il  primo  deve  essere  consegnato con le modalita' e nei termini
previsti nel successivo art. 5 all'ufficio  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  nella  cui  competenza  territoriale  ha sede la dipendenza
delegata;
   il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;
   il terzo deve essere consegnato al contribuente.