IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054; Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751; Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che i versamenti delle somme previste dallo stesso decreto-legge vengano eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751; Considerato che e' necessario stabilire le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli; Decreta: Art. 1. L'azienda di credito delegata al pagamento ai sensi dell'art. 19- bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione della modalita' di versamento, nonche' i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente. L'azienda di credito delegata deve controllare: a) che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente nell'attestato corrispondano al codice di uno degli uffici IVA esistenti; tale controllo non deve essere effettuato nel caso in cui il contribuente abbia indicato, barrando la relativa casella, di non essere in possesso di partita IVA; b) l'indicazione nell'attestato del codice fiscale. Dei tre esemplari dell'attestato: il primo deve essere consegnato con le modalita' e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata; il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito; il terzo deve essere consegnato al contribuente.