IL DIRETTORE GENERALE
                           DEGLI OSPEDALI
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario della
unita' locale socio sanitaria n. 10 di Treviso in  data  25  novembre
1994  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'espletamento  delle
attivita' di trapianto di segmenti  vascolari  da  cadavere  a  scopo
terapeutico  presso  l'ente  ospedaliero  di  Treviso  U.L.S.S. n. 10
ospedale Ca' Foncello di Treviso;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in  data  28  febbraio  1995,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 12 aprile 1995;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ente  ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello
di Treviso e' autorizzato  al  trapianto  di  segmenti  vascolari  da
cadavere   a  scopo  terapeutico  prelevati  in  Italia  o  importati
gratuitamente dall'estero.