IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della unita' locale socio sanitaria n. 10 di Treviso in data 25 novembre 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 28 febbraio 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 12 aprile 1995; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. L'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso e' autorizzato al trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.