IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619,  concernente  l'istituzione  dell'Istituto  superiore   per   la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno  1982,  n. 390, convertito con
modificazioni, nella legge 30 giugno 1982,  n.  597,  concernente  la
disciplina  delle  funzioni prevenzionali ed omologative delle unita'
sanitarie locali e dell'ISPESL;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente il
riordinamento  dell'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e   la
sicurezza  del  lavoro  che,  all'art.  1,  lettera h), prevede tra i
compiti dell'Istituto stesso, lo svolgimento di attivita'  didattica,
di  formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte
al  personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  in   materia   di
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441,   relativo   al  regolamento  concernente  l'organizzazione,  il
funzionamento e la disciplina delle  attivita'  relative  ai  compiti
dell'ISPELS,   in  attuazione  dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
  Visto l'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento
della  scuola  superiore della pubblica amministrazione, nel quale e'
stabilito che agli istituti e  scuole  per  il  personale,  istituiti
presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  si  estendono  in  quanto
applicabili,   le   disposizioni   relative   alle    modalita'    di
corresponsione del trattamento economico dei docenti presso la Scuola
superiore della pubblica amministrazione;
  Rilevata   pertanto,   la  necessita'  di  fissare  i  compensi  da
corrispondere ai docenti dei corsi di formazione, perfezionamento  ed
aggiornamento  organizzati dall'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro,  al  fine  di  assicurare  il  corretto  e
regolare  svolgimento  della  speciale  attivita' didattica demandata
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del  lavoro
dalla normativa sopra richiamata;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro del tesoro in data 29 novembre 1989, con  il
quale  sono  state  modificate le misure dei compensi per le lezioni,
esercitazioni e conferenze per le attivita' didattiche  della  Scuola
superiore della pubblica amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   docenti   dei   corsi   di   formazione,   perfezionamento  ed
aggiornamento attuati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro si applicano le seguenti tariffe orarie:
   corsi di formazione e perfezionamento L. 100.000 lorde;
   corsi di aggiornamento L. 70.000 lorde.
  Agli incaricati delle esercitazioni vengono applicate  le  seguenti
tariffe orarie:
   L. 50.000 lorde per i corsi di formazione e perfezionamento;
   L. 40.000 lorde per i corsi di aggiornamento.