IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, nella legge 30 giugno 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'ISPESL; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro che, all'art. 1, lettera h), prevede tra i compiti dell'Istituto stesso, lo svolgimento di attivita' didattica, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, relativo al regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPELS, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della scuola superiore della pubblica amministrazione, nel quale e' stabilito che agli istituti e scuole per il personale, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, si estendono in quanto applicabili, le disposizioni relative alle modalita' di corresponsione del trattamento economico dei docenti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione; Rilevata pertanto, la necessita' di fissare i compensi da corrispondere ai docenti dei corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento organizzati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, al fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento della speciale attivita' didattica demandata all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro dalla normativa sopra richiamata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 novembre 1989, con il quale sono state modificate le misure dei compensi per le lezioni, esercitazioni e conferenze per le attivita' didattiche della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. Ai docenti dei corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento attuati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si applicano le seguenti tariffe orarie: corsi di formazione e perfezionamento L. 100.000 lorde; corsi di aggiornamento L. 70.000 lorde. Agli incaricati delle esercitazioni vengono applicate le seguenti tariffe orarie: L. 50.000 lorde per i corsi di formazione e perfezionamento; L. 40.000 lorde per i corsi di aggiornamento.