IL PRESIDENTE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  e  le  successive  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme  in  materia di assicurazioni di assistenza,
credito, cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista l'istanza presentata  dalla  societa'  Securus  assicurazioni
S.p.a.,  con  la  quale  la  predetta  impresa  ha  chiesto di essere
autorizzata    all'esercizio    dell'attivita'     assicurativa     e
riassicurativa  in  tutti  i  rami indicati al punto A) della tabella
allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la delibera con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto,   nella   seduta  del  25  maggio  1995,  ritenuta  la
sussistenza dei requisiti  di  accesso  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si e'
espresso   favorevolmente  in  merito  all'istanza  sopra  richiamata
presentata dalla societa' Securus assicurazioni S.p.a.;
                              Autorizza
la  societa'  Securus  assicurazioni  S.p.a., con sede in Torino, via
Carlo  Marenco  n.  25,  ad  esercitare  l'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  in  tutti  i  rami indicati al punto A) della tabella
allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  175,  approvandone
il  relativo  statuto  ai  sensi  dell'art.  11, par. 4, del suddetto
decreto legislativo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 giugno 1995
                                            Il presidente: SANGIORGIO