IL RETTORE Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore aprovato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, emanato con decreto rettorale 15 dicembre 1992 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993; Vista la deliberazione del consiglio accademico in data 13 gennaio 1995, con la quale sono state approvate modifiche allo statuto sopracitato, acquisiti i pareri del comitato di facolta' e del consiglio di amministrazione; Vista la nota in data 5 aprile 1995, prot. 175/95, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione universitaria, ha mosso all'Universita' rilievi di legittimita' relativamente a talune di dette modifiche; Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione in data 16 maggio 1995, con la quale il consiglio d'amministrazione, nell'esprimere parere favorevole in merito all'accoglimento dei rilievi di legittimita' mossi dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, salvo per il rilievo relativo all'art. 5, comma 2, lettera l), ha ritenuto di riformulare tale norma nel testo seguente: "La stipula delle convenzioni e dei contratti concernenti la ricerca e la didattica"; Vista la conforme deliberazione del consiglio accademico in data 17 maggio 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia e' modificato come appresso: Art. 5 (Il rettore). - 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. Egli coordina l'attivita' di indirizzo degli altri organi dell'Ateneo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Al rettore sono attribuiti: a) il compito di convocare, presiedere il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione, e di dare esecuzione ai loro deliberati; b) la definizione, sentito il consiglio di amministrazione e tenuto conto delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico, degli obiettivi e dei programmi da attuare, con l'indicazione delle priorita', nonche' l'emanazione delle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; c) il compito di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti; d) l'esercizio dell'autorita' disciplinare su tutto il personale dell'Universita', nei limiti fissati dalla legge; e) il compito di emanare gli atti inerenti alla funzione di governo; f) la presentazione al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle relazioni periodiche previste dalla legge; g) la nomina del direttore amministrativo su proposta del consiglio di amministrazione; h) il controllo sull'attivita' dei dirigenti, mediante verifica dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati, con l'ausilio di apposito nucleo di valutazione da istituirsi con deliberazione del consiglio di amministrazione; i) l'adozione, in casi straordinari di necessita' ed urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione, salva successiva ratifica da parte degli organi citati; l) la stipula delle convenzioni e dei contratti concernenti la ricerca e la didattica; m) l'emanazione dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo; n) la presentazione al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione di una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo; o) l'esercizio di tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 3. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia a tempo pieno in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. 4. L'elettorato attivo e' costituito: a) dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia; b) dai docenti comandati e incaricati ad esaurimento, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,50; c) dai ricercatori, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,40; d) da tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana; e) da cinque rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo; f) da un rappresentante degli studenti per ciascuna delle facolta' attivate. 5. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e) ed f) e le relative procedure di elettorato, nonche' gli arrotondamenti all'unita' della somma dei voti espressi dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento e dai ricercatori, sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22. 6. Il collegio elettorale e' convocato dal decano dei professori di prima fascia almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore. In caso di anticipata cessazione, la convocazione ha luogo tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla cessazione. 7. L'elezione del rettore ha luogo, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla somma dei voti degli aventi diritto, quale risultante dall'applicazione del precedente comma 4. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piu' voti nella terza votazione: risulta eletto il candidato che riporta il numero maggiore di voti e, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311. 8. Il decano dei professori di prima fascia procede alla proclamazione dell'eletto. 9. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 10. Il rettore nomina, con proprio provvedimento, un pro-rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, il quale collabora con il rettore nello svolgimento della sua attivita'. Il pro-rettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo. Art. 6 (Consiglio accademico). - 1. Il consiglio accademico svolge le funzioni di programmazione annuale e pluriennale, di coordinamento e di controllo connesse all'esercizio dell'autonomia universitaria. A tal fine fornisce indicazioni programmatiche al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Universita' per la preparazione dei rispettivi piani di attivita'. 2. Spetta in particolare al consiglio accademico: a) modificare lo statuto secondo le procedure apposite; b) deliberare il regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22; c) deliberare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di Ateneo, di cui al successivo art. 23; d) definire i programmi scientifici e didattici dei corsi diversi da quelli istituzionali dell'Ateneo, dei seminari e dei progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati, valutandone la compatibilita' con le finalita' istituzionali, e provvedere altresi', se necessario, ad individuare la struttura didattica o di ricerca alla quale affidare l'esecuzione degli stessi; e) deliberare il regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24; f) coordinare l'attivita' tra le facolta' e le altre strutture didattiche; g) proporre al consiglio di amministrazione, sentite le facolta', l'istituzione dei dipartimenti e delle altre strutture didattiche e di servizio, e coordinare l'attivita' fra i dipartimenti stessi; h) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio d'amministrazione per le deliberazioni di sua competenza; i) approvare le relazioni ufficiali, compresa la relazione triennale prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, da inoltrare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; l) esprimere al consiglio d'amministrazione parere in ordine al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo art. 26; m) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'ateneo in seno ad organismi esterni, cui l'Universita' partecipi per finalita' didattiche o di ricerca; n) dare parere sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; o) proporre al consiglio di amministrazione le modifiche della pianta organica del personale docente e ricercatore; p) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al senato accademico delle universita' da norme generali. 3. Il consiglio accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno ogni tre mesi e, all'occorrenza, in via straordinaria. Esso deve anche essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. 4. Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attivita' e per fornire indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione. 5. Le norme per il funzionamento del consiglio accademico sono contenute nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22. 6. Il consiglio accademico e' composto da: a) il rettore; b) il pro-rettore; c) i presidi delle facolta' attivate nell'Universita'; d) cinque professori di prima fascia in rappresentanza delle facolta', eletti dai professori della stessa fascia; e) cinque professori di seconda fascia in rappresentanza delle facolta', eletti dai professori della stessa fascia; f) tre rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, in rappresentanza delle facolta', eletti dai docenti della stessa categoria; g) i direttori dei dipartimenti attivati; h) tre rappresentanti dei ricercatori, eletti dalla categoria; i) due rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, eletti dalla categoria stessa; l) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti dalla categoria; m) due rappresentanti degli studenti, eletti dagli iscritti ai corsi di diploma di cui al successivo art. 12, comma 1, punto 6). 7. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e), g), h), i) ed l) e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22. 8. Fa inoltre parte del consiglio accademico a titolo consultivo, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario. 9. Il consiglio accademico dura in carica tre anni ed il suo mandato coincide con quello del rettore. Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attivita' inerenti le gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. Per tutte le deliberazioni di carattere amministrativo che abbiano connessione con le attivita' scientifiche e didattiche, il consiglio di amministrazione, prima di decidere, deve acquisire il parere del consiglio accademico. 3. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione: a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, sulla base delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico; b) fissare l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio accademico; c) approvare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale sulla base delle proposte formulate dal consiglio accademico; d) approvare le modifiche della pianta organica del personale docente e ricercatore, su proposta del consiglio accademico; e) approvare le modifiche della pianta organica del personale tecnico ed amministrativo ed i criteri per l'assegnazione del medesimo; f) determinare, a carico del bilancio: la misura del compenso aggiuntivo a favore dei docenti comandati ad esaurimento, facente parte del trattamento retributivo in godimento all'atto dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204; il trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati ad esaurimento e degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana ad esaurimento, il cui onere e' a carico del bilancio dell'Universita', ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204; la misura dei compensi per i contratti di diritto privato previsti dal successivo art. 17, commi 2 e 3; il corrispettivo delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 204; g) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo art. 26; h) approvare i contratti e le convenzioni di propria competenza, secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo; i) stabilire la misura dell'indennita' dovuta ai componenti il nucleo di valutazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti; l) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi pubblici o privati, ai quali l'Universita' partecipi per propri fini istituzionali, salvo quanto previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera m); m) esprimere parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo e sul regolamento degli studenti, di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24; n) proporre al rettore la nomina del direttore amministrativo; o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 4. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore; b) il pro-rettore; c) il direttore amministrativo; d) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno; e) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno; f) due rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento; g) due rappresentanti dei ricercatori; h) un rappresentante della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana per ogni venticinque o per frazione superiore a quindici, in servizio all'atto dell'elezione, ed eletto dalla categoria; i) quattro rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo; l) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, designato dal Ministro; m) un rappresentate del Ministero degli affari esteri, designato dal Ministro; n) due membri nominati dal rettore, su terne proposte dal C.N.E.L., dei quali uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori; o) un membro nominato dal rettore su una terna proposta dal C.N.R.; p) il presidente della regione dell'Umbria, od un suo delegato; q) il presidente della provincia di Perugia, od un suo delegato; r) il sindaco del comune di Perugia, od un suo delegato; s) il presidente della unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, od un suo delegato; t) il presidente dell'azienda di promozione turistica di Perugia, od un suo delegato; u) il presidente dell'organismo regionale per il diritto allo studio universitario, od un suo delegato; v) due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma; z) rappresentanti di altri enti pubblici e privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento dell'Universita' per stranieri con un contributo il cui ammontare minimo e' fissato triennalmente dal consiglio di amministrazione. 5. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e), f), g), h), i) ed v) e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22. 6. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore; essi durano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti o designati. Art. 16 (Personale docente e ricercatori). - 1. Nell'Universita' prestano servizio: 1) professori universitari di prima e seconda fascia; 2) docenti comandati ed incaricati ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, trattenuti in servizio ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204; 3) professori a contratto, secondo le procedure previste dall'art. 25 e dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 4) ricercatori universitari, i quali svolgono la loro attivita' per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. 2. I docenti comandati e incaricati di cui al n. 2) del precedente comma svolgono l'insegnamento della disciplina loro affidata secondo le norme degli statuti vigenti al momento delle rispettive nomine. Ad essi possono essere conferiti dal consiglio di facolta' affidamenti e supplenze per discipline appartenenti al raggruppamento concorsuale cui afferisca la disciplina di nomina degli affidatari, ovvero per discipline di raggruppamenti affini definiti dal Consiglio universitario nazionale. 3. Ai ricercatori confermati possono essere conferiti affidamenti e supplenze di insegnamento, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 15 novembre 1990, n. 341. 4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il consiglio accademico, su proposta del consiglio di facolta' e sentito il consiglio di amministrazione, puo', deliberare la stipula, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 204, di apposite convenzioni con l'Universita' degli studi di Perugia, per l'affidamento a professori di ruolo di detta Universita', salvo il consenso degli stessi, di incarichi di insegnamento curriculari, in aggiunta a quelli di titolarita'. Titolo VII PERSONALE NON DOCENTE Art. 26-bis (Direttore amministrativo). - 1. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo, ed esplica una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo. 2. In particolare il direttore amministrativo: a) e' responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; b) esercita, nell'ambito delle deliberazioni generali degli organi di Ateneo, autonomi poteri di spesa; c) provvede all'organizzazione degli uffici secondo criteri di trasparenza, produttivita' ed economicita', tenendo conto delle specifiche professionalita' del personale tecnico ed amministrativo e nell'osservanza dei criteri obiettivi di ripartizione ed assegnazione del personale, fissati dal consiglio di amministrazione; d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale medesimo, nell'ambito della normativa vigente e degli accordi nazionali e di settore; e) formula proposte agli organi di Ateneo ai fini dell'elaborazione dei programmi e degli obiettivi dell'Universita'; f) puo' delegare ai dirigenti ed ai funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 funzioni di sua competenza; g) stipula i contratti e le convenzioni non riservate al rettore ai sensi del precedente art. 5; h) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici, adottando misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa e di gestione; i) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici conformemente agli indirizzi degli organi di governo; l) adotta tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali degli organi di Ateneo, ivi compresi quelli aventi rilevanza esterna; n) verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia. 3. L'incarico di direttore amministrativo e conferito dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, ad un dirigente della stessa universita' o di altre sedi universitarie ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 4. Il direttore ammistrativo dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 5. Al direttore amministrativo compete il trattamento previsto dalla normativa vigente. 6. Gli atti di competenza del direttore amministrativo non sono soggetti ad avocazione da parte del rettore se non per motivi di necessita' ed urgenza da indicarsi specificamente nel provvedimento di avocazione. 7. Il direttore amministrativo nomina un vicario tra i dirigenti o i funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 in servizio presso l'Universita'. Art. 26-ter (Dirigenti e funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993). - 1. Ai dirigenti sono attribuite le funzioni e le competenze indicate nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive. 2. Ai funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente. Art. 26-quater (Modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali). - 1. I concorsi per esami per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sono banditi dall'Universita' entro il mese di marzo di ciascun anno successivo a quello in cui si rendano disponibili uno o piu' posti per dirigente. 2. Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi i dipendenti di ruolo delle universita' in possesso dei requisiti indicati nell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive. 3. Il concorso consiste in due prove scritte, un colloquio ed una prova di accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. 4. Le prove scritte di esame si svolgono con le modalita' indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalita' del candidato ed alla sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in generale ed, in particolare, di quelle inerenti l'ordinamento universitario e l'ordinamento speciale dell'Universita' per stranieri. 6. La prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in un colloquio, in una o piu' lingue straniere prescelte dal candidato. 7. I concorsi sono indetti con decreto dirigenziale, da portare a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. 8. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso deve contenere gli elementi indicati nell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per quanto concerne le modalita' di presentazione delle domande, le preferenze a parita' di merito, lo svolgimento delle prove, la trasparenza amministrativa nel procedimento concorsuale, gli adempimenti cui e tenuta la commissione prima, durante e al termine delle procedure concorsuali, gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte ed al termine delle stesse, il processo verbale delle operazioni di esame, la formazione delle graduatorie, i termini per la presentazione dei titoli preferenziali, si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 4, 5 comma 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto rettorale. La sua composizione e quella prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439. 11. I concorsi per esami per l'accesso alle qualifiche dirigenziali possono essere attuati anche in collaborazione con altri atenei, aventi sede nella stessa regione in cui ha sede l'Universita' per stranieri, ovvero in regioni confinanti. 12. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, previo accordo fra gli atenei in ordine alla sede ed alle date in cui si svolgeranno le prove di concorso, nonche' alla composizione della commissione che provvedera' alla valutazione delle prove dei candidati, ed al contenuto delle prove in esame integrato da un colloquio volto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. 13. Per quanto concerne i posti messi a concorso dall'Universita' per stranieri, il bando deve comunque prevedere un colloquio che tenda a verificare anche la conoscenza, da parte dei candidati, delle problematiche inerenti l'ordinamento speciale della stessa Universita'. Il bando di concorso viene emanato con decreto adottato di concerto dai rettori di tutti gli atenei interessati. 14. Ferme restando le riserve di posti che, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/1994, devono essere previste nel bando, a favore del personale di ciascuna amministrazione universitaria che bandisce il concorso, viene formulata un'unica graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dalla legge. 15. In caso di concorso unico i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le sedi alle quali intendono essere assegnati, se vincitori. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di una o piu' amministrazione universitaria. 16. In ogni caso, i candidati che abbiano indicato, fra le sedi prescelte, anche l'Universita' per stranieri, devono essere sottoposti alle prove aggiuntive di cui al precedente comma 13. 17. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in modo insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad una delle sedi con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori. 18. Per quanto concerne i posti messi a concorso dall'Universita' per stranieri, la disposizione di cui al comma precedente si applica soltanto nell'ipotesi in cui manchino del tutto, nella graduatoria dei vincitori, candidati che avevano indicato, fra le sedi prescelte, l'Universita' per stranieri, siano stati sottoposti alle prove aggiuntive di cui al comma 13. 19. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto emanato di concerto dai rettori delle universita' che hanno bandito il concorso. tale decreto e' pubblicato con le modalita' indicate nell'art. 15, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Art. 27 (Organizzazione e funzionamento delle strutture tecniche e amministrative). - 1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Universita', in conformita' con i criteri fissati dall'art. 16, comma 4, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono organizzate per divisioni, che si articolano in sezioni. Le modalita' di tale organizzazione, gli ambiti di competenza delle divisioni e delle sezioni, le attribuzioni e le connesse responsabilita' dei funzionari e degli impiegati sono determinati dal direttore amministrativo, secondo generali direttive impartite dal rettore e dal consiglio di amministrazione. 2. Allo scopo di favorire l'espletamento di attivita' di particolare interesse, il consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione di centri di servizi speciali, con gestione accentrata. 3. I criteri di istituzione e le modalita' di funzionamento di detti centri sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al precedente art. 22. Art. 27-bis (Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo). - 1. Al fine di sviluppare e organizzare in forma coordinata le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonche' l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'Universita' per stranieri si dota di un sistema bibliotecario di Ateneo cui afferiscono le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Universita'. 2. L'Universita' organizza il sistema bibliotecario di Ateneo attraverso la costituzione di una struttura di coordinamento e di una o piu' strutture operative periferiche. Tale organizzazione e' adottata con decreto rettorale, previa deliberazione del consiglio accademico, sentiti le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo e il consiglio di amministrazione. Art. 33-bis (Nucleo di valutazione interna). - 1. E' istituito un nucleo di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, tenendo anche conto delle indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo. 2. Ove possibile, il nucleo di valutazione viene costituito, con decisione del consiglio di amministrazione, in comune con altri atenei mediante convenzione. In mancanza di tale possibilita', il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del nucleo su proposta del rettore. In tal caso il nucleo e' composto da tre membri scelti tra i dirigenti dello Stato, delle universita' o di altra pubblica amministrazione, anche in quiescenza, docenti universitari, consulenti esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione. I componenti il nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Universita'. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche e di ricerca, al personale docente e non docente, agli studenti, in relazione all'azione amministrativa di cui al comma 1. 4. Il nucleo riferisce almeno annualmente sui risultati della propria attivita' agli organi di governo dell'Universita' e predispone una relazione annuale da allegarsi al conto consuntivo. 6. Ai componenti il nucleo e' attribuita, in aggiunta all'eventuale indennita' di missione, una indennita' determinata dal consiglio di amministrazione. Perugia, 24 maggio 1995 Il rettore: BIANCHI DE VECCHI