IL RETTORE
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore aprovato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia,
emanato  con  decreto  rettorale  15 dicembre 1992 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993;
  Vista la deliberazione del consiglio accademico in data 13  gennaio
1995,  con  la  quale  sono  state  approvate  modifiche allo statuto
sopracitato, acquisiti i  pareri  del  comitato  di  facolta'  e  del
consiglio di amministrazione;
  Vista  la nota in data 5 aprile 1995, prot. 175/95, con la quale il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
-  Dipartimento  istruzione  universitaria,  ha mosso all'Universita'
rilievi di legittimita' relativamente a talune di dette modifiche;
  Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione in  data  16
maggio   1995,   con   la   quale   il  consiglio  d'amministrazione,
nell'esprimere  parere  favorevole  in  merito  all'accoglimento  dei
rilievi  di legittimita' mossi dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica,  salvo  per  il  rilievo  relativo
all'art.  5,  comma  2,  lettera  l), ha ritenuto di riformulare tale
norma nel  testo  seguente:  "La  stipula  delle  convenzioni  e  dei
contratti concernenti la ricerca e la didattica";
  Vista la conforme deliberazione del consiglio accademico in data 17
maggio 1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia e' modificato
come appresso:
  Art. 5 (Il rettore). - 1. Il rettore rappresenta  l'Universita'  ad
ogni  effetto  di legge. Egli coordina l'attivita' di indirizzo degli
altri organi dell'Ateneo e  verifica  la  rispondenza  dei  risultati
della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
  2. Al rettore sono attribuiti:
    a) il compito di convocare, presiedere il consiglio accademico ed
il  consiglio  di  amministrazione,  e  di  dare  esecuzione  ai loro
deliberati;
    b) la definizione, sentito  il  consiglio  di  amministrazione  e
tenuto conto delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio
accademico,   degli   obiettivi  e  dei  programmi  da  attuare,  con
l'indicazione delle priorita', nonche' l'emanazione delle conseguenti
direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
    c) il compito di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei
docenti;
    d) l'esercizio dell'autorita' disciplinare su tutto il  personale
dell'Universita', nei limiti fissati dalla legge;
    e)  il  compito  di  emanare  gli  atti inerenti alla funzione di
governo;
    f) la presentazione al Ministro dell'universita' e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica delle relazioni periodiche previste dalla
legge;
    g)  la  nomina  del  direttore  amministrativo  su  proposta  del
consiglio di amministrazione;
    h) il controllo sull'attivita' dei dirigenti,  mediante  verifica
dei  risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati, con
l'ausilio  di  apposito  nucleo  di  valutazione  da  istituirsi  con
deliberazione del consiglio
di amministrazione;
    i)  l'adozione, in casi straordinari di necessita' ed urgenza, di
provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del  consiglio
di  amministrazione,  salva successiva ratifica da parte degli organi
citati;
    l) la stipula delle convenzioni e dei  contratti  concernenti  la
ricerca e la didattica;
    m) l'emanazione dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;
    n)  la  presentazione  al consiglio accademico ed al consiglio di
amministrazione di una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;
    o) l'esercizio di tutte le altre funzioni che gli sono  demandate
dalle   norme  generali  inerenti  l'ordinamento  universitario,  dal
regolamento  generale  di  Ateneo  e  dal  regolamento  generale  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
  3. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo di prima
fascia  a  tempo  pieno  in  seguito  a  presentazione di candidature
ufficiali. Egli dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  4. L'elettorato attivo e' costituito:
    a) dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
    b)  dai  docenti  comandati  e  incaricati  ad  esaurimento,  che
dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,50;
    c) dai ricercatori, che dispongono di un voto ponderato pari, per
ciascuno, a 0,40;
    d)  da  tre  rappresentanti  della categoria ad esaurimento degli
addetti alle esercitazioni di lingua italiana;
    e)  da   cinque   rappresentanti   del   personale   tecnico   ed
amministrativo;
    f)  da  un  rappresentante  degli  studenti  per  ciascuna  delle
facolta' attivate.
  5. I criteri di individuazione delle rappresentanze  indicate  alle
precedenti   lettere  d),  e)  ed  f)  e  le  relative  procedure  di
elettorato, nonche' gli arrotondamenti  all'unita'  della  somma  dei
voti  espressi  dai  docenti comandati ed incaricati ad esaurimento e
dai ricercatori, sono fissati dal regolamento generale di Ateneo,  di
cui al successivo art. 22.
  6. Il collegio elettorale e' convocato dal decano dei professori di
prima  fascia  almeno  sei  mesi prima della scadenza del mandato del
rettore. In caso di anticipata cessazione, la convocazione  ha  luogo
tra   il   trentesimo  ed  il  sessantesimo  giorno  successivi  alla
cessazione.
  7. L'elezione del rettore ha luogo, nelle prime  tre  votazioni,  a
maggioranza  assoluta da calcolarsi sulla somma dei voti degli aventi
diritto, quale risultante dall'applicazione del precedente  comma  4.
In   caso  di  mancata  elezione  si  procede  ad  una  votazione  di
ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piu' voti  nella
terza  votazione:  risulta  eletto il candidato che riporta il numero
maggiore di voti e, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo,  ai
sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  8.   Il   decano  dei  professori  di  prima  fascia  procede  alla
proclamazione dell'eletto.
  9. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica.
  10. Il rettore nomina, con proprio provvedimento,  un  pro-rettore,
scelto  tra i professori di ruolo di prima fascia, il quale collabora
con il rettore nello svolgimento della sua attivita'. Il  pro-rettore
supplisce  il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento
od assenza di quest'ultimo.
  Art. 6 (Consiglio accademico). - 1. Il consiglio accademico  svolge
le funzioni di programmazione annuale e pluriennale, di coordinamento
e di controllo connesse all'esercizio dell'autonomia universitaria. A
tal   fine   fornisce  indicazioni  programmatiche  al  consiglio  di
amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione  ed
alle  strutture  dell'Universita'  per la preparazione dei rispettivi
piani di attivita'.
  2. Spetta in particolare al consiglio accademico:
    a) modificare lo statuto secondo le procedure apposite;
    b) deliberare il  regolamento  generale  di  Ateneo,  di  cui  al
successivo art. 22;
    c)   deliberare,  su  proposta  delle  strutture  didattiche,  il
regolamento didattico di Ateneo, di cui al successivo art. 23;
    d) definire i programmi scientifici e didattici dei corsi diversi
da quelli istituzionali dell'Ateneo, dei seminari e dei progetti  per
conto  terzi commissionati da enti pubblici o privati, valutandone la
compatibilita' con le finalita' istituzionali, e provvedere altresi',
se necessario, ad individuare la struttura  didattica  o  di  ricerca
alla quale affidare l'esecuzione degli stessi;
    e) deliberare il regolamento degli studenti, di cui al successivo
art. 24;
    f)  coordinare  l'attivita'  tra le facolta' e le altre strutture
didattiche;
    g) proporre al consiglio di amministrazione, sentite le facolta',
l'istituzione dei dipartimenti e delle altre strutture  didattiche  e
di servizio, e coordinare l'attivita' fra i dipartimenti stessi;
    h)  determinare  i  criteri  oggettivi  per  la  distribuzione  e
l'utilizzazione delle risorse  di  personale  e  finanziarie  tra  le
strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine
motivate proposte al consiglio d'amministrazione per le deliberazioni
di sua competenza;
    i)  approvare  le  relazioni  ufficiali,  compresa  la  relazione
triennale prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  da
inoltrare  al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
    l) esprimere al consiglio d'amministrazione parere in  ordine  al
regolamento  per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di
cui al successivo art. 26;
    m) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'ateneo  in
seno  ad organismi esterni, cui l'Universita' partecipi per finalita'
didattiche o di ricerca;
    n) dare parere sull'ammontare delle  tasse  e  dei  contributi  a
carico degli studenti;
    o)  proporre  al  consiglio di amministrazione le modifiche della
pianta organica del personale docente e ricercatore;
    p) esercitare tutte le altre  attribuzioni  demandate  al  senato
accademico delle universita' da norme generali.
  3.  Il  consiglio  accademico  e'  convocato  in  via ordinaria dal
rettore almeno ogni tre mesi e, all'occorrenza, in via straordinaria.
Esso deve anche essere convocato quando  almeno  un  terzo  dei  suoi
membri ne faccia domanda motivata.
  4.  Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio accademico si
riunisce per  approvare  le  linee  generali  del  piano  annuale  di
attivita'  e  per  fornire  indicazioni  conseguenti  al consiglio di
amministrazione.
  5. Le norme per il  funzionamento  del  consiglio  accademico  sono
contenute  nel  regolamento  generale di ateneo, di cui al successivo
art. 22.
  6. Il consiglio accademico e' composto da:
    a) il rettore;
    b) il pro-rettore;
    c) i presidi delle facolta' attivate nell'Universita';
    d) cinque professori di  prima  fascia  in  rappresentanza  delle
facolta', eletti dai professori della stessa fascia;
    e)  cinque  professori  di seconda fascia in rappresentanza delle
facolta', eletti dai professori della stessa fascia;
    f) tre rappresentanti dei  docenti  comandati  ed  incaricati  ad
esaurimento,  in  rappresentanza  delle  facolta', eletti dai docenti
della stessa categoria;
    g) i direttori dei dipartimenti attivati;
    h) tre rappresentanti dei ricercatori, eletti dalla categoria;
    i)  due  rappresentanti  della  categoria  ad  esaurimento  degli
addetti alle esercitazioni di lingua italiana, eletti dalla categoria
stessa;
    l)  due  rappresentanti  del personale tecnico ed amministrativo,
eletti dalla categoria;
    m) due rappresentanti degli studenti, eletti  dagli  iscritti  ai
corsi di diploma di cui al successivo art. 12, comma 1, punto 6).
  7.  I  criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle
precedenti lettere d), e), g), h), i) ed l) e le  relative  procedure
di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo, di cui
al successivo art. 22.
  8. Fa inoltre parte del consiglio accademico a titolo consultivo, e
senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale,
il direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario.
  9.  Il  consiglio  accademico  dura  in  carica  tre anni ed il suo
mandato coincide con quello del rettore.
  Art. 7  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Il  consiglio  di
amministrazione  e'  l'organo  di  programmazione,  di indirizzo e di
controllo  delle  attivita'  inerenti  le  gestione   amministrativa,
finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
  2.  Per  tutte  le  deliberazioni  di  carattere amministrativo che
abbiano connessione con le attivita' scientifiche  e  didattiche,  il
consiglio  di  amministrazione,  prima di decidere, deve acquisire il
parere del consiglio accademico.
  3. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:
    a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed
il  conto  consuntivo,  sulla  base  delle indicazioni programmatiche
formulate dal consiglio accademico;
    b) fissare l'ammontare delle tasse  e  dei  contributi  a  carico
degli studenti, sentito il consiglio accademico;
    c)   approvare  i  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie e di personale sulla base delle  proposte  formulate  dal
consiglio accademico;
    d)  approvare  le  modifiche  della pianta organica del personale
docente e ricercatore, su proposta del consiglio accademico;
    e) approvare le modifiche della  pianta  organica  del  personale
tecnico  ed  amministrativo  ed  i  criteri  per  l'assegnazione  del
medesimo;
    f) determinare, a carico del bilancio:
    la misura del compenso aggiuntivo a favore dei docenti  comandati
ad   esaurimento,   facente  parte  del  trattamento  retributivo  in
godimento all'atto dell'entrata in vigore  della  legge  17  febbraio
1992, n. 204;
    il  trattamento  giuridico ed economico dei docenti incaricati ad
esaurimento e degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana  ad
esaurimento,  il cui onere e' a carico del bilancio dell'Universita',
ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204;
    la misura  dei  compensi  per  i  contratti  di  diritto  privato
previsti dal successivo art. 17, commi 2 e 3;
    il  corrispettivo  delle  convenzioni di cui all'art. 3, comma 3,
della legge 17 febbraio 1992, n. 204;
    g) approvare il regolamento generale  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita', di cui al successivo art. 26;
    h)  approvare i contratti e le convenzioni di propria competenza,
secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza  e
la contabilita' dell'Ateneo;
    i)  stabilire  la  misura dell'indennita' dovuta ai componenti il
nucleo di valutazione ed ai membri  del  collegio  dei  revisori  dei
conti;
    l)  procedere alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in
seno  ad  organismi  pubblici  o  privati,  ai  quali   l'Universita'
partecipi  per  propri  fini  istituzionali, salvo quanto previsto al
precedente art. 6, comma 2, lettera m);
    m) esprimere parere  sul  regolamento  generale  di  Ateneo,  sul
regolamento  didattico di Ateneo e sul regolamento degli studenti, di
cui ai successivi articoli 22, 23 e 24;
    n) proporre al rettore la nomina del direttore amministrativo;
    o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
da   norme  generali,  dal  regolamento  generale  di  Ateneo  e  dal
regolamento  generale  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita'.
  4. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il rettore;
    b) il pro-rettore;
    c) il direttore amministrativo;
    d)  due  rappresentanti  dei professori di ruolo di prima fascia,
scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;
    e) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda  fascia,
scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;
    f)  due  rappresentanti  dei  docenti  comandati ed incaricati ad
esaurimento;
    g) due rappresentanti dei ricercatori;
    h) un rappresentante della categoria ad esaurimento degli addetti
alle esercitazioni di lingua italiana  per  ogni  venticinque  o  per
frazione superiore a quindici, in servizio all'atto dell'elezione, ed
eletto dalla categoria;
    i)    quattro    rappresentanti    del   personale   tecnico   ed
amministrativo;
    l) un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, designato dal Ministro;
    m)  un rappresentate del Ministero degli affari esteri, designato
dal Ministro;
    n) due  membri  nominati  dal  rettore,  su  terne  proposte  dal
C.N.E.L., dei quali uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed
uno a quella degli imprenditori;
    o)  un  membro  nominato  dal  rettore  su una terna proposta dal
C.N.R.;
    p) il presidente della regione dell'Umbria, od un suo delegato;
    q) il presidente della provincia di Perugia, od un suo delegato;
    r) il sindaco del comune di Perugia, od un suo delegato;
    s)  il  presidente  della  unione  regionale  delle   camere   di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura dell'Umbria, od un
suo delegato;
    t) il presidente dell'azienda di promozione turistica di Perugia,
od un suo delegato;
    u) il presidente dell'organismo regionale  per  il  diritto  allo
studio universitario, od un suo delegato;
    v) due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma;
    z)  rappresentanti  di  altri  enti  pubblici  e privati, qualora
concorrano alle spese di funzionamento dell'Universita' per stranieri
con un contributo il cui ammontare minimo  e'  fissato  triennalmente
dal consiglio di amministrazione.
  5.  I  criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle
precedenti lettere d), e), f),  g),  h),  i)  ed  v)  e  le  relative
procedure  di  elettorato  sono  fissati  dal regolamento generale di
Ateneo, di cui al successivo art. 22.
  6. I membri del consiglio  di  amministrazione  sono  nominati  con
decreto  del rettore; essi durano in carica tre anni e possono essere
nuovamente eletti o designati.
  Art. 16 (Personale docente e ricercatori).  -  1.  Nell'Universita'
prestano servizio:
   1) professori universitari di prima e seconda fascia;
   2)  docenti comandati ed incaricati ai sensi della legge 16 aprile
1973, n. 181, trattenuti in servizio ai sensi della legge 17 febbraio
1992, n. 204;
   3) professori a contratto, secondo le procedure previste dall'art.
25 e dall'art. 100 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382;
   4)  ricercatori  universitari,  i quali svolgono la loro attivita'
per  contribuire  allo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e  per
l'assolvimento   di   compiti  didattici  integrativi  dei  corsi  di
insegnamento ufficiali.
  2.  I docenti comandati e incaricati di cui al n. 2) del precedente
comma svolgono l'insegnamento della disciplina loro affidata  secondo
le norme degli statuti vigenti al momento delle rispettive nomine. Ad
essi possono essere conferiti dal consiglio di facolta' affidamenti e
supplenze  per  discipline appartenenti al raggruppamento concorsuale
cui afferisca la disciplina di nomina degli  affidatari,  ovvero  per
discipline   di   raggruppamenti   affini   definiti   dal  Consiglio
universitario nazionale.
  3. Ai ricercatori confermati possono essere conferiti affidamenti e
supplenze di insegnamento, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della
legge 15 novembre 1990, n. 341.
  4.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  12 della legge 19
novembre 1990, n. 341,  il  consiglio  accademico,  su  proposta  del
consiglio  di  facolta'  e  sentito  il consiglio di amministrazione,
puo', deliberare la stipula, a norma  dell'art.  3,  comma  3,  della
legge   17  febbraio  1992,  n.  204,  di  apposite  convenzioni  con
l'Universita' degli studi di Perugia, per l'affidamento a  professori
di  ruolo  di  detta  Universita', salvo il consenso degli stessi, di
incarichi di  insegnamento  curriculari,  in  aggiunta  a  quelli  di
titolarita'.
                              Titolo VII
                        PERSONALE NON DOCENTE
  Art.   26-bis   (Direttore   amministrativo).  -  1.  Il  direttore
amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi  dell'Ateneo,  ed
esplica  una  generale  attivita' di indirizzo, direzione e controllo
nei confronti del personale tecnico ed amministrativo.
  2. In particolare il direttore amministrativo:
    a)  e'  responsabile  della  gestione  finanziaria,  tecnica   ed
amministrativa;
    b)  esercita,  nell'ambito  delle  deliberazioni  generali  degli
organi di Ateneo, autonomi poteri di spesa;
    c) provvede all'organizzazione degli uffici  secondo  criteri  di
trasparenza,  produttivita'  ed  economicita',  tenendo  conto  delle
specifiche professionalita' del personale tecnico ed amministrativo e
nell'osservanza dei criteri obiettivi di ripartizione ed assegnazione
del personale, fissati dal consiglio di amministrazione;
    d)  adotta  gli  atti  di  gestione  del  personale  e   provvede
all'attribuzione  dei  trattamenti  economici  accessori spettanti al
personale medesimo,  nell'ambito  della  normativa  vigente  e  degli
accordi nazionali e di settore;
    e)   formula   proposte   agli   organi   di   Ateneo   ai   fini
dell'elaborazione dei programmi e degli obiettivi dell'Universita';
    f) puo' delegare ai dirigenti ed ai funzionari di cui all'art. 25
del decreto legislativo n. 29/1993 funzioni di sua competenza;
    g) stipula i contratti e le convenzioni non riservate al  rettore
ai sensi del precedente art. 5;
    h) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttivita'
degli  uffici,  adottando misure idonee a consentire la rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa  e
di gestione;
    i)  definisce,  sentite  le organizzazioni sindacali, l'orario di
servizio e di apertura al pubblico degli  uffici  conformemente  agli
indirizzi degli organi di governo;
    l)  adotta  tutti  gli  atti  attuativi di deliberazioni generali
degli organi di Ateneo, ivi compresi quelli aventi rilevanza esterna;
    n) verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti  e  dei
responsabili dei servizi ed esercita il potere sostitutivo in caso di
inerzia.
  3.  L'incarico di direttore amministrativo e conferito dal rettore,
su proposta del consiglio di amministrazione, ad un  dirigente  della
stessa  universita'  o  di  altre  sedi universitarie ovvero di altre
amministrazioni pubbliche.
  4. Il direttore ammistrativo dura in carica tre anni e puo'  essere
confermato.
  5.  Al  direttore  amministrativo  compete  il trattamento previsto
dalla normativa vigente.
  6. Gli atti di competenza del  direttore  amministrativo  non  sono
soggetti  ad  avocazione  da  parte  del rettore se non per motivi di
necessita' ed urgenza da indicarsi specificamente  nel  provvedimento
di avocazione.
  7.  Il direttore amministrativo nomina un vicario tra i dirigenti o
i funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 in
servizio presso l'Universita'.
  Art. 26-ter (Dirigenti e funzionari di cui all'art. 25 del  decreto
legislativo  n.  29/1993).  -  1.  Ai  dirigenti  sono  attribuite le
funzioni e le competenze indicate nel decreto legislativo 3  febbraio
1993, n. 29, e successive disposizioni correttive.
  2.  Ai  funzionari  di  cui  all'art. 25 del decreto legislativo n.
29/1993 sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni  di
direzione  di  uffici  di  particolare  rilevanza  non  riservati  al
dirigente.
  Art. 26-quater (Modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso
alle  qualifiche  dirigenziali).  -  1.  I  concorsi  per  esami  per
l'accesso  alle qualifiche dirigenziali sono banditi dall'Universita'
entro il mese di marzo di ciascun anno successivo a quello in cui  si
rendano disponibili uno o piu' posti per dirigente.
  2. Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi i dipendenti
di  ruolo  delle  universita'  in  possesso  dei  requisiti  indicati
nell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29, e successive disposizioni correttive.
  3.  Il  concorso consiste in due prove scritte, un colloquio ed una
prova  di  accertamento  della  conoscenza  di  almeno   una   lingua
straniera.
  4.  Le prove scritte di esame si svolgono con le modalita' indicate
nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21
aprile 1994, n. 439, e successive modificazioni ed integrazioni.
  5.  Il  colloquio  concorre alla valutazione della professionalita'
del candidato  ed  alla  sua  conoscenza  delle  problematiche  delle
pubbliche  amministrazioni  in generale ed, in particolare, di quelle
inerenti  l'ordinamento  universitario   e   l'ordinamento   speciale
dell'Universita' per stranieri.
  6. La prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera
consiste  in  un  colloquio, in una o piu' lingue straniere prescelte
dal candidato.
  7. I concorsi sono indetti con decreto dirigenziale, da  portare  a
conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica.
  8.   Il   bando   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. Esso deve contenere gli elementi  indicati  nell'art.  3,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
  9. Per quanto concerne le modalita' di presentazione delle domande,
le preferenze a parita' di merito, lo  svolgimento  delle  prove,  la
trasparenza   amministrativa   nel   procedimento   concorsuale,  gli
adempimenti cui e tenuta la commissione prima, durante e  al  termine
delle  procedure concorsuali, gli adempimenti dei concorrenti durante
lo svolgimento delle prove scritte ed al  termine  delle  stesse,  il
processo  verbale  delle  operazioni  di  esame,  la formazione delle
graduatorie, i termini per la presentazione dei titoli preferenziali,
si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli  4,  5
comma  4,  6,  11,  12,  13,  14,  15,  16  dello  stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, e  successive  modificazioni
ed integrazioni.
  10.  La commissione esaminatrice e' nominata con decreto rettorale.
La sua composizione e quella prevista dall'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
  11. I concorsi per esami per l'accesso alle qualifiche dirigenziali
possono  essere  attuati  anche  in  collaborazione con altri atenei,
aventi sede nella stessa regione in cui  ha  sede  l'Universita'  per
stranieri, ovvero in regioni confinanti.
  12.  Nelle  ipotesi  di cui al precedente comma, previo accordo fra
gli atenei in ordine alla sede ed alle date in cui si svolgeranno  le
prove  di  concorso,  nonche' alla composizione della commissione che
provvedera'  alla  valutazione  delle  prove  dei  candidati,  ed  al
contenuto  delle  prove  in  esame  integrato  da  un colloquio volto
all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
  13. Per quanto concerne i posti messi a  concorso  dall'Universita'
per  stranieri,  il  bando  deve  comunque prevedere un colloquio che
tenda a verificare anche la conoscenza, da parte dei candidati, delle
problematiche   inerenti   l'ordinamento   speciale   della    stessa
Universita'.  Il bando di concorso viene emanato con decreto adottato
di concerto dai rettori di tutti gli atenei interessati.
  14. Ferme restando le riserve di posti che, a  norma  dell'art.  2,
comma  2,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
439/1994, devono essere previste nel bando, a favore del personale di
ciascuna amministrazione  universitaria  che  bandisce  il  concorso,
viene  formulata  un'unica graduatoria di merito secondo l'ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parita' di punti,  delle  preferenze  previste  dalla
legge.
  15.  In  caso  di  concorso  unico  i  candidati,  nella domanda di
ammissione, indicano, in ordine di preferenza,  le  sedi  alle  quali
intendono  essere assegnati, se vincitori. Essi possono dichiarare di
concorrere  solo  per   posti   di   una   o   piu'   amministrazione
universitaria.
  16.  In  ogni  caso,  i candidati che abbiano indicato, fra le sedi
prescelte,  anche  l'Universita'   per   stranieri,   devono   essere
sottoposti alle prove aggiuntive di cui al precedente comma 13.
  17.  I  candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano
indicate in modo insufficiente in  relazione  al  posto  occupato  in
graduatoria,  sono  assegnati ad una delle sedi con posti disponibili
dopo  l'accoglimento,  secondo   l'ordine   di   graduatoria,   delle
preferenze espresse dagli altri vincitori.
  18.  Per  quanto concerne i posti messi a concorso dall'Universita'
per stranieri, la disposizione di cui al comma precedente si  applica
soltanto  nell'ipotesi  in  cui manchino del tutto, nella graduatoria
dei vincitori, candidati che avevano indicato, fra le sedi prescelte,
l'Universita'  per  stranieri,  siano  stati  sottoposti  alle  prove
aggiuntive di cui al comma 13.
  19. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata   con   decreto  emanato  di  concerto  dai  rettori  delle
universita' che hanno bandito il concorso. tale decreto e' pubblicato
con le modalita' indicate nell'art. 15, commi 5 e 6, del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  Art.  27 (Organizzazione e funzionamento delle strutture tecniche e
amministrative).  -  1.  Le  strutture  tecniche   e   amministrative
dell'Universita',  in conformita' con i criteri fissati dall'art. 16,
comma 4, lettera  c),  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  sono
organizzate per divisioni, che si articolano in sezioni. Le modalita'
di  tale  organizzazione,  gli ambiti di competenza delle divisioni e
delle sezioni, le attribuzioni  e  le  connesse  responsabilita'  dei
funzionari   e   degli   impiegati  sono  determinati  dal  direttore
amministrativo, secondo generali direttive impartite  dal  rettore  e
dal consiglio di amministrazione.
  2.   Allo   scopo   di  favorire  l'espletamento  di  attivita'  di
particolare  interesse,  il   consiglio   di   amministrazione   puo'
deliberare  la  costituzione  di  centri  di  servizi  speciali,  con
gestione accentrata.
  3. I criteri di istituzione e  le  modalita'  di  funzionamento  di
detti  centri sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui
al precedente art. 22.
  Art. 27-bis (Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo).  -  1.
Al  fine  di sviluppare e organizzare in forma coordinata le funzioni
di   acquisizione,   conservazione   e   fruizione   del   patrimonio
bibliotecario  e  documentale, nonche' l'elaborazione e la diffusione
dell'informazione bibliografica, l'Universita' per stranieri si  dota
di  un sistema bibliotecario di Ateneo cui afferiscono le biblioteche
e gli eventuali centri di documentazione dell'Universita'.
  2. L'Universita'  organizza  il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo
attraverso la costituzione di una struttura di coordinamento e di una
o  piu'  strutture  operative  periferiche.  Tale  organizzazione  e'
adottata con decreto rettorale, previa  deliberazione  del  consiglio
accademico,   sentiti   le   strutture   didattiche   e  scientifiche
dell'Ateneo e il consiglio di amministrazione.
 Art. 33-bis (Nucleo di valutazione interna). - 1.  E'  istituito  un
nucleo  di valutazione interna con il compito di verificare, mediante
analisi comparativa dei costi  e  dei  rendimenti,  la  realizzazione
degli  obiettivi,  la  corretta  ed economica gestione delle risorse,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione  amministrativa.  Il
nucleo  determina  i  parametri di riferimento del controllo, tenendo
anche conto delle indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo.
  2. Ove possibile, il nucleo di valutazione  viene  costituito,  con
decisione  del  consiglio  di  amministrazione,  in  comune con altri
atenei mediante convenzione. In mancanza  di  tale  possibilita',  il
consiglio  di  amministrazione  provvede  alla  nomina  del nucleo su
proposta del rettore. In tal caso il nucleo e' composto da tre membri
scelti  tra  i  dirigenti  dello  Stato, delle universita' o di altra
pubblica amministrazione, anche in quiescenza, docenti  universitari,
consulenti   esperti  in  tecniche  di  valutazione  e  controllo  di
gestione. I componenti il nucleo durano in carica tre anni e  possono
essere confermati una sola volta.
  3.   Il   nucleo   opera  in  posizione  di  autonomia  e  risponde
esclusivamente agli organi di governo dell'Universita'.
I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono
richiedere informazioni  agli  uffici,  ai  servizi,  alle  strutture
didattiche  e  di  ricerca,  al personale docente e non docente, agli
studenti, in relazione all'azione amministrativa di cui al comma 1.
  4. Il nucleo  riferisce  almeno  annualmente  sui  risultati  della
propria   attivita'   agli   organi  di  governo  dell'Universita'  e
predispone una relazione annuale da allegarsi al conto consuntivo.
  6. Ai componenti il nucleo e' attribuita, in aggiunta all'eventuale
indennita' di missione, una indennita' determinata dal  consiglio  di
amministrazione.
   Perugia, 24 maggio 1995
                                        Il rettore: BIANCHI DE VECCHI