IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto  l'articolo  229 del nuovo Codice della Strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materiale disciplinate dallo stesso Codice;
   Visto l'articolo 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della Strada approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  28  dicembre  1992  che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato  art.  229 del Codice al
recepimento delle direttive  comunitarie  disciplinanti  materie  del
regolamento;
   Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e
4  stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  Trasporti  e della
Navigazione a decretare in materia di norme costruttive e  funzionali
dei   veicoli  a  motore  e  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
   Visto l'articolo 72 del nuovo codice della strada che ai commi  8,
9  e  10  stabilisce la competenza del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione a decretare in materia di  norme  di  omologazione  e  di
contrassegno  di  conformita'  dei dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al   diritto
comunitario;
   Visto  l'articolo  77  del  nuovo codice della strada che dettando
norme sul controllo di conformita' al tipo omologato  dei  veicoli  a
motore,  dei  rimorchi  e  dei  loro  dispositivi di equipaggiamento,
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  Trasporti   e   della
Navigazione a decretare in materia;
   Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio n.
94/20/CE  del  30  maggio  1994  che  detta  norme  in   materia   di
omologazione  dei dispositivi di traino destinati ai veicoli a motore
ed ai loro rimorchi, nonche' le norme di  omologazione  dei  suddetti
veicoli per quanto attiene l'installazione dei dispositivi di traino,
                              Decreta:
                               Art. 1
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
-  "veicolo",  ogni  veicolo  a motore, quale definito all'art. 2 del
decreto dell'8 maggio 1995  (*)  destinato  a  circolare  su  strada,
completo  o  incompleto,  il  quale abbia almeno quattro ruote ed una
velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure  i  suoi
rimorchi,  ad  eccezione  dei  veicoli che si spostano su rotaie, dei
trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
- "tipo di attacco meccanico", il dispositivo  di  attacco  meccanico
per  il  quale puo' essere rilasciata l'omologazione di componente ai
sensi dell'art. 2 del decreto sopra citato.
 
(*) Pubblicato in questo fascicolo, alla pag. 65.