IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 229 del nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materiale disciplinate dallo stesso Codice; Visto l'articolo 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del Codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento; Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'articolo 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'articolo 77 del nuovo codice della strada che dettando norme sul controllo di conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la competenza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a decretare in materia; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 94/20/CE del 30 maggio 1994 che detta norme in materia di omologazione dei dispositivi di traino destinati ai veicoli a motore ed ai loro rimorchi, nonche' le norme di omologazione dei suddetti veicoli per quanto attiene l'installazione dei dispositivi di traino, Decreta: Art. 1 1. Ai fini del presente decreto si intende per: - "veicolo", ogni veicolo a motore, quale definito all'art. 2 del decreto dell'8 maggio 1995 (*) destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili; - "tipo di attacco meccanico", il dispositivo di attacco meccanico per il quale puo' essere rilasciata l'omologazione di componente ai sensi dell'art. 2 del decreto sopra citato.
(*) Pubblicato in questo fascicolo, alla pag. 65.