IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Visto l'art. 9 della citata legge n. 791/1977, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della citata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata dall'art. 2 della stessa legge n. 791/1977; Vista la nota CAMP/pc/A - 734/94 del 22 dicembre 1994 con cui l'Istituto italiano del marchio di qualita' IMQ, comunicava l'esito delle relazioni di prova 022/791M e 027/791M per un sistema di alimentazione, datate rispettivamente 14 febbraio 1994 e 14 settembre 1994, attestanti la non conformita' ai principi contenuti all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791; Visto il proprio decreto 29 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85, con cui si disponeva il divieto, sull'intero territorio nazionale, di fabbricazione e di cessione a qualsiasi titolo, anche gratuita qualora effettuata dal detentore ai fini commerciali, del seguente materiale elettrico: curve a 90; congiunzioni flessibili; congiunzioni lineari; congiunzioni lineari senza contatto, facenti parte del sistema di alimentazione a binario elettrificato, a bassissima tensione di sicurezza per apparecchi di illuminazione, prodotto dalla societa' Alive S.r.l., via Bruno Buozzi, 6 - 20060 Liscate (Milano), identificato con il riferimento di tipo n. 6.501; Vista la nota CAMP/pc/A-295/95 del 22 maggio 1995 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualita' (IMQ), comunicava di aver effettuato ulteriori controlli su una diversa partita di prodotto, identificato sempre con il codice 6.501, accertandone la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791; Viste le assicurazioni fornite dalla societa' Alive S.r.l. con nota 34AR del 21 ottobre 1994 circa il ritiro dal mercato della iniziale partita di materiale elettrico di vecchia produzione; Considerata quindi l'opportunita' di revocare il divieto di cui al decreto 29 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 85, alla luce dell'esito degli ulteriori accertamenti effettuati dall'Istituto italiano del marchio di qualita' (IMQ), attestanti che la societa' Alive produce il materiale elettrico, gia' oggetto del precedente rilievo, conformemente al disposto dell'art. 2 della legge n. 791/1977; Decreta: E' revocato con decorrenza immediata il divieto di fabbricazione e di cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, qualora effettuata dal detentore a fini commerciali, imposto alla societa' Alive S.r.l., via Bruno Buozzi n. 6 - 20060 Liscate (Milano), in ordine al materiale elettrico indicato all'art. 1 del decreto 29 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 giugno 1995 Il direttore generale: AMMASSARI