IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Vista  la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto l'art. 9 della citata legge n. 791/1977, che  attribuisce  al
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere
di vietare l'immissione sul mercato o di limitare,  con  il  rispetto
della  procedura  prevista dall'art. 9 della citata direttiva CEE, la
circolazione del materiale elettrico del quale sia stata  riscontrata
la non conformita' alla disposizione fissata dall'art. 2 della stessa
legge n. 791/1977;
  Vista  la  nota  CAMP/pc/A  -  734/94  del 22 dicembre 1994 con cui
l'Istituto italiano del marchio di qualita' IMQ,  comunicava  l'esito
delle  relazioni  di  prova  022/791M  e  027/791M  per un sistema di
alimentazione, datate rispettivamente 14 febbraio 1994 e 14 settembre
1994, attestanti la non conformita' ai principi contenuti all'art.  2
della legge 18 ottobre 1977, n. 791;
  Visto  il  proprio  decreto 29 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  85,  con  cui  si  disponeva  il  divieto,  sull'intero
territorio  nazionale,  di  fabbricazione  e  di cessione a qualsiasi
titolo, anche gratuita  qualora  effettuata  dal  detentore  ai  fini
commerciali, del seguente materiale elettrico:
   curve a 90›;
   congiunzioni flessibili;
   congiunzioni lineari;
   congiunzioni lineari senza contatto,
facenti parte del sistema di alimentazione a binario elettrificato, a
bassissima  tensione  di  sicurezza  per apparecchi di illuminazione,
prodotto dalla societa' Alive S.r.l., via Bruno  Buozzi,  6  -  20060
Liscate (Milano), identificato con il riferimento di tipo n. 6.501;
  Vista  la  nota  CAMP/pc/A-295/95  del  22 maggio 1995 con la quale
l'Istituto italiano del marchio di qualita' (IMQ), comunicava di aver
effettuato ulteriori controlli su una diversa  partita  di  prodotto,
identificato  sempre con il codice 6.501, accertandone la rispondenza
ai requisiti di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;
  Viste le assicurazioni fornite dalla societa' Alive S.r.l. con nota
34AR del 21 ottobre 1994 circa il ritiro dal mercato  della  iniziale
partita di materiale elettrico di vecchia produzione;
  Considerata  quindi l'opportunita' di revocare il divieto di cui al
decreto 29 marzo 1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  n.  85,  alla  luce dell'esito degli ulteriori
accertamenti  effettuati  dall'Istituto  italiano  del   marchio   di
qualita' (IMQ), attestanti che la societa' Alive produce il materiale
elettrico,  gia'  oggetto  del  precedente  rilievo, conformemente al
disposto dell'art. 2 della legge n. 791/1977;
                              Decreta:
  E' revocato con decorrenza immediata il divieto di fabbricazione  e
di  cessione  a  qualsiasi titolo, anche gratuito, qualora effettuata
dal detentore a fini commerciali, imposto alla societa' Alive S.r.l.,
via Bruno Buozzi  n.  6  -  20060  Liscate  (Milano),  in  ordine  al
materiale  elettrico  indicato  all'art.  1 del decreto 29 marzo 1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 giugno 1995
                                     Il direttore generale: AMMASSARI