IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per
i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico  e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;
  Visto  il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta
legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale  del 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per
i volontari lavoratori autonomi, che l'importo sulla base  del  quale
viene  determinata  l'indennita'  spettante  per  il  mancato reddito
relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal  lavoro,  sia  fissato
annualmente con decreto ministeriale;
  Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera d), della
predetta legge, le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi devono
essere determinate in  misura  pari  alla  media  delle  retribuzioni
spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;
  Visto  l'art.  3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce
che, ai fini della determinazione  dell'indennita'  compensativa  del
mancato  reddito  relativo  ai giorni in cui i lavoratori autonomi si
sono astenuti dal  lavoro  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in
cui  le  medesime  hanno  avuto  luogo,  fatta  eccezione  per quelle
categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche  o
prevalentemente nei giorni festivi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  giugno 1994, con il quale sono
state determinate le medie delle retribuzioni spettanti ai lavoratori
dipendenti del settore industria per gli anni 1992, 1993 e 1994;
  Viste le  medie  annue  degli  indici  mensili  delle  retribuzioni
contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  le suddette indennita'
conformemente  all'incremento  delle  retribuzioni  contrattuali   di
riferimento per l'anno 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  retribuzione  media  mensile spettante ai lavoratori dipendenti
del settore industria, per il 1995, e' pari a L. 2.408.386.