AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  19  dicembre  1994,  n.
690,  e 18 febbraio 1995, n. 38".  I DD.LL. n. 690/1994 e n. 38/1995,
di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 1995 e n.
92 del 20 aprile 1995).
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18 luglio 1995 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Capo I
          INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO
                DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO
                               Art. 1.
               Opere viarie per i Campionati mondiali
                       di sci alpino del 1997
  1.  Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si
applicano all'esecuzione delle opere statali  e  agli  interventi  di
sistemazione   viaria  direttamente  connessi  allo  svolgimento  dei
Campionati  mondiali  di  sci  alpino  da  tenersi  nella  zona   del
Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.
  2.  Le  opere  di  cui  al  comma  1 debbono rispondere ai seguenti
requisiti:
    a) immediata incidenza sull'effettuazione  delle  manifestazioni,
con  particolare  riferimento  all'afflusso  e mobilita' del pubblico
nelle zone e nei centri urbani interessati e  con  carattere  di  non
provvisorieta';
    b)  realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti
funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a  carico
del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;
    c) congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;
    d)  rispetto  delle  disposizioni relative ai vincoli ambientali,
architettonici, archeologici, (( storici, artistici e  paesaggistici,
cui non si puo' in alcun modo derogare. ))
  3.  Le  opere  di  cui  al  presente  articolo  sono  dichiarate di
preminente interesse nazionale e di pubblica utilita' ed urgenza.
  4. Le procedure disciplinate (( dall'articolo  2  ))  si  applicano
altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti,
previa  approvazione  della  relativa  conferenza  di  servizi di cui
all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la  fornitura  di
servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse
aventi i requisiti di cui al comma 2.