AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 dicembre 1994, n. 690, e 18 febbraio 1995, n. 38". I DD.LL. n. 690/1994 e n. 38/1995, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 1995 e n. 92 del 20 aprile 1995). Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Capo I INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO Art. 1. Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997 1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997. 2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti: a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilita' del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorieta'; b) realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato; c) congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo; d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, (( storici, artistici e paesaggistici, cui non si puo' in alcun modo derogare. )) 3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilita' ed urgenza. 4. Le procedure disciplinate (( dall'articolo 2 )) si applicano altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.