AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 1994, n. 94 del 23 aprile 1994, n. 147 del 25 giugno 1994, n. 197 del 24 agosto 1994, n. 249 del 24 ottobre 1994, n. 299 del 23 dicembre 1994, n. 43 del 21 febbraio 1995 e n. 94 del 22 aprile 1995). Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Universita' "La Sapienza" di Roma e' autorizzata a rinnovare per due anni (( non prorogabili, )) previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita'. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita'-regione.