IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Pordenone in data 19 maggio 1995, nei confronti del consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia sig. Bruno Longo, per il reato di cui all'art. 648 del codice penale; Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia prot. 19/2-5689/95 Gab. del 6 giugno 1995; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Bruno Longo; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge; Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno; Decreta: Il sig. Bruno Longo e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dal 19 maggio 1995. In caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 9 giugno 1995 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali FRATTINI Il Ministro dell'interno BRANCACCIO