IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto  l'art.  3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno  1995
e' pari a 59.210 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il 30 giugno 1995 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantadue giorni con scadenza il 29 dicembre 1995 fino al limite
massimo in valore nominale di L. 13.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale,  91,
Roma,  entro  e  non  oltre  le ore 12 del giorno 23 giugno 1995, con
l'osservanza delle modalita' stabilite  negli  articoli  8  e  9  del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 giugno 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO