IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera b) prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio puo' essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio puo' essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffe' e surrogati di caffe', zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, te', prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici.