IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
   Visto il testo unico delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
emanato con il decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e,  in
particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte in cui prevede
che  le materie di insegnamento negli Istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario,
con uno o  piu'  regolamenti,  da  adottarsi,  secondo  la  procedura
prevista  dall'articolo  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto   con   il  Ministro  del  tesoro,  e  che  i  programmi  di
insegnamento sono definiti con decreto del  Ministro  della  pubblica
istruzione;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
1961, n. 1222, modificato ed integrato  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647;
   Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
   Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto n. 263 del 27 aprile
1995, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, con  il  quale
e'  determinato il nuovo piano di studio, con relativo quadro orario,
degli Istituti  tecnici  industriali  ad  indirizzi  per  l'industria
tessile, maglieria e confezione industriale;
   Considerata    l'esigenza    di    provvedere   alla   conseguente
ridefinizione dei programmi di  insegnamento  dei  predetti  istituti
tecnici;
   Sentito  il  Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione che,
nell'adunanza del 19 luglio 1994, ha espresso parere favorevole  alla
istituzionalizzazione  del  nuovo  piano  di  studio, con il relativo
quadro orario, e dei nuovi programmi  di  insegnamento  previsti  dai
progetto   sperimentale   "Aracne"   gia'   largamente   attuato,  in
sostituzione di quelli stabiliti dai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica n. 1222 del 1961 e n. 647 del 1970, sopra citati;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1995/96  i  programmi  di
insegnamenti, che il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre  1961,  n.  1222,  modificato  ed integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n.  647,  stabilisce  per
gli   Istituti  tecnici  industriali  ad  indirizzi  per  l'industria
tessile, maglieria e confezione industriale, ora denominati indirizzo
tessile con specializzazione  nella  produzione  dei  tessili  per  i
precedenti  indirizzi  industria  tessile  e  maglieria  ed indirizzo
tessile con specializzazione  nella  confezione  industriale  per  il
precedente  indirizzo  confezione  industriale,  sono  sostituiti con
quelli  definiti  negli  allegati  al  presente  decreto,  che  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   2. Il presente decreto e' soggetto ai controlli di legge.
    Roma, 27 aprile 1995
                                                Il Ministro: LOMBARDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 87