IL RETTORE
   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, contenente il regolamento per la disciplina  delle  modalita'
di  esercizio  e  dei  casi  di  esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma II, della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168,  istitutiva  del  Ministero
della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
   Considerata  la necessita' di prevedere i termini entro i quali si
debbono  concludere  i  procedimenti  amministrativi  di   competenza
dell'Universita',     le     unita'     organizzative    responsabili
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale,  i
responsabili del procedimento, le modalita' di esercizio ed i casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Visto  il  proprio  precedente decreto n. 133 del 26 gennaio 1995,
con il quale veniva emanato il regolamento di attuazione della  legge
n.  241/1990 ed al contempo ne veniva sospesa l'entrata in vigore del
capo III "Modalita' di esercizio e casi di esclusione dal diritto  di
accesso  ai  documenti amministrativi", in attesa del previsto parere
della commissione per l'accesso ai documenti  amministrativi  di  cui
agli  articoli  24  e  27  della legge n. 241/1990 e dell'art. 10 del
decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   352/1992   ovvero
dell'inutile  decorso  del  termine di cui all'art. 16 della legge n.
241/1990;
   Vista la propria nota protocollo n. 21527 del  27  settembre  1994
con  la  quale  veniva  trasmesso  alla  commissione per l'accesso il
regolamento di ateneo di attuazione della legge  7  agosto  1990,  n.
241;
   Viste  le successive note prot. n. 26978 e n. 1656 rispettivamente
del 13  dicembre  1994  e  del  26  gennaio  1995  con  le  quali  si
sollecitava  la  suddetta commissione e si comunicava che, emanato il
regolamento di attuazione, se ne sospendeva contestualmente l'entrata
in vigore del capo III in attesa del prescritto parere e comunque non
oltre il termine di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990;
   Visto l'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
giugno  1992,  n.  352, con il quale si stabilisce che la commissione
per  l'accesso  esprime  parere  sui  regolamenti  che   le   singole
amministrazioni  adottano ai sensi dell'art. 24, comma IV della legge
n. 241/1990 che disciplinano gli atti sottratti all'accesso;
   Visto l'art. 13 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
352/1992  il quale prevede che entro il termine di un anno (27 giugno
1993) dalla sua entrata in vigore debbano essere  emanati  i  decreti
ministeriali   intesi  a  disciplinare  i  casi  e  le  modalita'  di
esclusione dal diritto di accesso  e  che  decorso  inutilmente  tale
termine  l'accesso  non  possa essere negato se non nei casi previsti
dalla legge;
   Visto il decreto-legge n. 358/1993 art. 1 che prorogava il termine
predetto al 31 dicembre 1993;
   Visto  altresi'  l'art. 1 del decreto-legge n. 295/1994 recante un
ulteriore  differimento  del  termine,  convertito  nella  legge   n.
445/1994  art.  1-bis che stabiliva il termine ulteriore al 30 giugno
1994;
   Considerato  che  la  commissione  per  l'accesso   ai   documenti
amministrativi  non ha ancora provveduto all'esame del testo e che la
parte relativa al divieto di accesso ai documenti  amministrativi  e'
la  sola soggetta al previsto parere, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 24 e 27 della legge n. 241/1990 e 10 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 352/1992;
   Considerato  che  e'  ormai  inutilmente  decorso il termine di 90
giorni, di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990, dalla  originaria
richiesta  del  parere e che e' assolutamente indifferibile l'entrata
in vigore del capo III del regolamento per i motivi sopra esposti;
   Visto in particolare l'art. 27 del regolamento, recante in rubrica
"entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita'", il  quale
prevede:
   "Il  presente  regolamento  entra  in  vigore il trentesimo giorno
successivo alla data  della  sua  pubblicazione  mediante  affissione
all'Albo dell'Universita'.
   Il  presente  regolamento  e'  altresi'  pubblicato nel bollettino
ufficiale dell'Universita' di Pisa";
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Si  dispone  l'entrata  in  vigore  del  capo  III  "Modalita'  di
esercizio  e  casi  di esclusione dal diritto di accesso ai documenti
amministrativi"  del  regolamento  di  attuazione  della   legge   n.
241/1990,  emanato  con  decreto  rettorale n. 133/1995, gia' affisso
all'albo in  data  14  febbraio  1995  e  pubblicato  sul  n.  1  del
bollettino  ufficiale  dell'Universita',  a  decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla data del presente decreto che  verra'  affisso
all'albo in data odierna.