IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  21  aprile 1995, n. 119, che
demanda al Ministro delle finanze  l'individuazione  dei  valichi  di
frontiera  presso cui installare sistemi di scintillazione disposti a
portale  per  la  rilevazione  automatica  della  radioattivita'  dei
metalli e la disciplina delle relative modalita' di utilizzazione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43;
  Visto   il   proprio  decreto  13  novembre  1994,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 304 del 30 dicembre 1994,  concernente  il  riordinamento
del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Sono   individuati   i   seguenti  valichi  di  frontiera  per
l'installazione dei sistemi di scintillazione disposti a portale  per
la rilevazione automatica della radioattivita' dei metalli:
    a)  frontiera terrestre: Domodossola, Fernetti, Chiasso, Gorizia,
Muggia, Pontebba, Ponte Chiasso, Traforo Gran San  Bernardo  e  Villa
Opicina;
    b)  frontiera  marittima:  porti  di Chioggia, Genova, La Spezia,
Livorno, Ravenna, Salerno, Taranto, Trieste e Venezia.