IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 16 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, che demanda al Ministro delle finanze l'individuazione dei valichi di frontiera presso cui installare sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita' dei metalli e la disciplina delle relative modalita' di utilizzazione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Visto il proprio decreto 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994, concernente il riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Decreta: Art. 1. 1. Sono individuati i seguenti valichi di frontiera per l'installazione dei sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita' dei metalli: a) frontiera terrestre: Domodossola, Fernetti, Chiasso, Gorizia, Muggia, Pontebba, Ponte Chiasso, Traforo Gran San Bernardo e Villa Opicina; b) frontiera marittima: porti di Chioggia, Genova, La Spezia, Livorno, Ravenna, Salerno, Taranto, Trieste e Venezia.