IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilita', previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni giuoco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento; Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il regolamento del concorso pronostici denominato "Totogol" connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, approvato con proprio decreto del 10 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993, e successivamente modificato con decreto ministeriale del 20 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994; Viste le note n. 7228/T.C. dell'8 luglio 1994 e n. 2800 del 29 novembre 1994, con le quali il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha proposto di modificare gli articoli 2, 4, 8 e 11 del suddetto regolamento; Ritenuta l'opportunita' di modificare il regolamento nel senso proposto dal C.O.N.I.; Decreta: Art. 1. 1. Al regolamento del concorso pronostici, denominato "Totogol", connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993, e successivamente modificato con decreto del Ministro delle finanze del 20 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, i commi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: "Per ciascuno incontro il punteggio e' dato dalla sommatoria dei gol o dei punti ottenuti dalla squadra o dal competitore prima/o indicata/o nell'accoppiamento, con quelli ottenuti dalla squadra o dal competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento. La combinazione vincente risulta formata dall'esatta previsione di otto numeri d'ordine identificativi di altrettanti incontri, in cui si sia verificato il piu' elevato punteggio. A parita' di punteggio, precedono nella graduatoria di scelta i numeri d'ordine che identificano gli incontri in cui la squadra o il competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento, abbia realizzato il maggiore numero di gol o di punti. In caso di ulteriore parita' tra due o piu' incontri, precede nella graduatoria di scelta l'incontro recante il numero d'ordine piu' basso. Gli otto numeri che compongono la combinazione vincente vengono pubblicizzati dall'ente gestore in ordine di numerazione crescente."; b) all'art. 4, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "I numeri d'ordine pronosticati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante registrazione in codice su un supporto elettronico (capsula) inserito all'interno della macchina. I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi di zona mediante appositi lettori elettronici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti idonei a fornire i dati per lo scrutinio."; c) all'art. 8 i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non abbia la possibilita' di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, e' tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami."; d) all'art. 11 il comma primo e' sostituito dal seguente: "I premi di quota unitaria non superiore a lire 4.000.000 sono pagati a favore ed a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalita' stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore ed a spese del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore e' tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro del tagliando figlia escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio puo' essere disposto, decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui all'ultimo comma del presente articolo, sempreche' esistano ampi ed obbiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore, sentita una apposita commissione nominata dall'ente stesso di cui fa parte un rappresentante del Ministero delle finanze.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 1995 Il Ministro: FANTOZZI