IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 50, concernente la modifica della disciplina relativa alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, occorre provvedere all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di prevedere, sentiti i produttori interessati, misure atte a consentire l'individuazione del primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, nonche' ad individuare il luogo di stoccaggio dei prodotti medesimi sottoposti a sequestro; Decreta: Art. 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apporranno su ogni singola unita' di condizionamento di tabacco lavorato, con eccezione del condizionamento minimo destinato alla vendita, un contrassegno costituito da una timbratura a secco o a stampa che consenta di identificare direttamente il primo acquirente o di individuarlo sulla base di proprie procedure amministrative e contabili, nonche' la data di fabbricazione.