IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 18 gennaio 1994,  n.  50,  concernente  la  modifica
della  disciplina  relativa  alla  repressione  del  contrabbando  di
tabacchi lavorati di cui all'art. 6  del  decreto-legge  30  dicembre
1991,  n.  417,  convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66;
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1  e  2,  occorre
provvedere all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al
fine  di  prevedere,  sentiti i produttori interessati, misure atte a
consentire  l'individuazione  del  primo  acquirente   dei   prodotti
introdotti  di  contrabbando  nel  territorio dello Stato, nonche' ad
individuare il luogo di stoccaggio dei prodotti medesimi sottoposti a
sequestro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1994,
n. 50, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  apporranno  su  ogni  singola  unita' di condizionamento di
tabacco lavorato, con eccezione del condizionamento minimo  destinato
alla  vendita, un contrassegno costituito da una timbratura a secco o
a  stampa  che  consenta  di  identificare  direttamente   il   primo
acquirente   o  di  individuarlo  sulla  base  di  proprie  procedure
amministrative e contabili, nonche' la data di fabbricazione.