IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza ministeriale del 10 maggio 1973; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992, n. 231; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1993 e 30 luglio 1993; Considerato il parere emesso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 12 aprile 1994; Ordina: Art. 1. 1. L'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. I residui ed i rifiuti alimentari nonche' i reflui zootecnici che originano dagli animali vivi trasportati che si formano nelle navi, negli aeromobili, nelle vetture e carri ferroviari e negli autoveicoli commerciali provenienti dall'estero devono essere distrutti negli spazi posti sotto controllo doganale esistenti rispettivamente nei confini portuali, aerei, terrestri e ferroviari mediante termodistruzione. 2. Ove non risulti possibile attuare quanto previsto al comma precedente tramite la termodistruzione, i residui o i rifiuti alimentari nonche' i reflui zootecnici che originano dagli animali vivi trasportati devono essere sottoposti ad autoclavaggio sino ad eliminazione dei microrganismi patogeni. 3. Il Ministero della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', puo' riconoscere idonei ulteriori trattamenti diversi da quelli di cui ai commi precedenti".