IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista l'ordinanza ministeriale del 10 maggio 1973;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo  1992,
n. 231;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
  Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1993 e 30 luglio 1993;
  Considerato  il  parere  emesso  dal Consiglio superiore di sanita'
nella seduta del 12 aprile 1994;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  11  dell'ordinanza  ministeriale  10  maggio  1973   e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  11.  - 1. I residui ed i rifiuti alimentari nonche' i reflui
zootecnici che  originano  dagli  animali  vivi  trasportati  che  si
formano   nelle   navi,  negli  aeromobili,  nelle  vetture  e  carri
ferroviari e negli autoveicoli  commerciali  provenienti  dall'estero
devono  essere  distrutti  negli spazi posti sotto controllo doganale
esistenti rispettivamente nei confini portuali,  aerei,  terrestri  e
ferroviari mediante termodistruzione.
   2.  Ove  non  risulti  possibile  attuare quanto previsto al comma
precedente  tramite  la  termodistruzione,  i  residui  o  i  rifiuti
alimentari  nonche'  i  reflui zootecnici che originano dagli animali
vivi trasportati devono essere sottoposti ad  autoclavaggio  sino  ad
eliminazione dei microrganismi patogeni.
   3.  Il  Ministero  della  sanita', sentito l'Istituto superiore di
sanita', puo' riconoscere idonei  ulteriori  trattamenti  diversi  da
quelli di cui ai commi precedenti".