Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe,   pubblicato   nel
sopraindicato  supplemento  ordinario,  sono  apportate  le  seguenti
rettifiche:
   all'art. 2, comma 3, dove e' scritto: " .. di cui al comma  1  del
successivo  articolo  6.",  leggasi:  "  ..  di  cui  al  comma 1 del
successivo articolo 7.";
   all'art. 3, comma 3, dove e' scritto: " b) Aeronautica",  leggasi:
" c) Aeronautica";
   all'art.  26,  comma 4, terzo periodo, dove e' scritto: " .. viene
computato il periodo  della  sospensione  precauzione  sofferta  ..",
leggasi:   "   ..   viene  computato  il  periodo  della  sospensione
precauzionale sofferta ..";
   all'art. 33, comma 2, lettera b), al numero 2), dove  e'  scritto:
"2)  dal Comando marina di Roma,", leggasi: "2) del Comando marina di
Roma,";
   all'art. 33, comma 2, lettera  d),  dove  e'  scritto:  "  ..  per
l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina", leggasi: " .. per l'Esercito,
la Marina e l'Aeronautica";
   all'art. 33, comma 3, lettera e), numero 3), dove e' scritto: " ..
attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1
a  20 per ciascuna prova;", leggasi: " .. attribuendo un punteggio da
1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;";
   all'art. 33,  comma  3,  lettera  f),  dove  e'  scritto:  "f)  il
personale  delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che
svolga da almeno due  anni,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  compiti  di  parte  o  qualifica superiore, previo
superamento di una prova pratica.", leggasi: "f) il  personale  delle
bande delle Forze armate di cui alla lettera c), che svolga da almeno
due  anni,  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,
compiti di parte o qualifica  superiore,  viene  reinquadrato  previo
superamento di una prova pratica.";
  all'art.  33,  comma  3, lettera f), al numero 2), dove e' scritto:
"2) dal  capo  dell'ufficio  affari  generali  dello  Stato  maggiore
marina,",  leggasi:  "2)  del capo dell'ufficio affari generali dello
Stato maggiore marina,";
   all'art. 33, comma 3, lettera f), al numero 3), dove  e'  scritto:
"3)  dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,", leggasi: "3)
del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,";
   all'art. 38, comma 1, secondo periodo, dove e' scritto: "  ..  nei
ruoli  dei  marescialli,  dei  sergenti  e  dei volontari in servizio
permanente ..", leggasi: " .. nei ruoli dei marescialli, dei sergenti
e dei volontari di truppa in servizio permanente ..";
   all'art. 39, comma 4, nel  testo  dell'art.  32,  comma  1,  primo
capoverso,  della legge 10 maggio 1983, n. 212, cosi' come sostituito
dal predetto comma 4, dove e' scritto: " .. l'aiutante,  il  sergente
maggiore   capo,   il   caporal   maggiore   capo   scelto   o  gradi
corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo  ..",  leggasi:
" .. l'aiutante, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il
caporal  maggiore  capo  scelto o gradi corrispondenti della Marina e
dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo ..";
   all'art. 39, comma 12, nel testo dell'ultimo  comma  dell'art.  76
della  legge 10 maggio 1983, n. 212, cosi' come aggiunto dal predetto
comma 12, dove e'  scritto:  "L'indennita'  di  volo  prevista  delle
vigenti  disposizioni  ..",  leggasi:  "L'indennita' di volo prevista
dalle vigenti disposizioni ..";
   all'art. 40, comma  1,  lettera  c),  dove  e'  scritto:  "c)  gli
articoli  ..  39,  40  43  e 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212;",
leggasi: "c) gli articoli .. 39, 40 e 43 della legge 10 maggio  1983,
n. 212;";
   all'art. 40, il comma 3 e' soppresso;
   dopo l'art. 41 e' aggiunto l'art. 42 nel testo seguente:
                              "Art. 42.
                         (Entrata in vigore)
  1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1 settembre 1995.".