Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche: all'art. 2, comma 3, dove e' scritto: " .. di cui al comma 1 del successivo articolo 6.", leggasi: " .. di cui al comma 1 del successivo articolo 7."; all'art. 3, comma 3, dove e' scritto: " b) Aeronautica", leggasi: " c) Aeronautica"; all'art. 26, comma 4, terzo periodo, dove e' scritto: " .. viene computato il periodo della sospensione precauzione sofferta ..", leggasi: " .. viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta .."; all'art. 33, comma 2, lettera b), al numero 2), dove e' scritto: "2) dal Comando marina di Roma,", leggasi: "2) del Comando marina di Roma,"; all'art. 33, comma 2, lettera d), dove e' scritto: " .. per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina", leggasi: " .. per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica"; all'art. 33, comma 3, lettera e), numero 3), dove e' scritto: " .. attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;", leggasi: " .. attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;"; all'art. 33, comma 3, lettera f), dove e' scritto: "f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una prova pratica.", leggasi: "f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera c), che svolga da almeno due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore, viene reinquadrato previo superamento di una prova pratica."; all'art. 33, comma 3, lettera f), al numero 2), dove e' scritto: "2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina,", leggasi: "2) del capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina,"; all'art. 33, comma 3, lettera f), al numero 3), dove e' scritto: "3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,", leggasi: "3) del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,"; all'art. 38, comma 1, secondo periodo, dove e' scritto: " .. nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente ..", leggasi: " .. nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente .."; all'art. 39, comma 4, nel testo dell'art. 32, comma 1, primo capoverso, della legge 10 maggio 1983, n. 212, cosi' come sostituito dal predetto comma 4, dove e' scritto: " .. l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo ..", leggasi: " .. l'aiutante, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo .."; all'art. 39, comma 12, nel testo dell'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, cosi' come aggiunto dal predetto comma 12, dove e' scritto: "L'indennita' di volo prevista delle vigenti disposizioni ..", leggasi: "L'indennita' di volo prevista dalle vigenti disposizioni .."; all'art. 40, comma 1, lettera c), dove e' scritto: "c) gli articoli .. 39, 40 43 e 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212;", leggasi: "c) gli articoli .. 39, 40 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212;"; all'art. 40, il comma 3 e' soppresso; dopo l'art. 41 e' aggiunto l'art. 42 nel testo seguente: "Art. 42. (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995.".