IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 18 del regolamento C.E. del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni  climatiche  in
talune   zone   viticole  lo  rendano  necessario  gli  Stati  membri
interessati possono autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  delle  uve fresche del mosto di uve, del mosto di
uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora  in  fermentazione
ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del
vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;
  Visto  l'art.  8,  parag.  2, del regolamento C.E. del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987 il quale prevede che, qualora le  condizioni
climatiche  lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art.
7 del regolamento medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
dell'uva fresca,  dei  mosti  d'uva,  del  mosto  d'uva  parzialmente
fermentato,  del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a
dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento C.E. del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo'  autorizzare,
quando  le  condizioni  climatiche nel suo territorio lo abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle partite destinate  all'elaborazione
dei   vini   spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato  1  del
regolamento C.E. n. 822/87;
  Considerata la necessita' che venga accertata, nelle zone  viticole
interessate, l'esistenza delle condizioni climatiche che giustificano
l'autorizzazione   all'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale dei prodotti della vendemmia.
  Considerata la necessita' che vengano impartite  direttive  in  tal
senso alle regioni interessate a chiedere nella campagna vitivinicola
di  riferimento l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
dei prodotti della vendemmia.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le regioni sono competenti  ad  accertare  l'effettiva  sussistenza
delle  condizioni  climatiche  che  giustificano l'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia  in  una
determinata campagna vitivinicola.