Il decreto-legge 28 febbraio 1995, n.  57,  recante:  "Disposizioni
urgenti   in  materia  di  assistenza  farmaceutica  e  di  sanita'",
confermando quanto previsto dai precedenti decreti-legge  29  ottobre
1994,  n.  603  e  23 dicembre 1994, n. 722, offre l'opportunita' per
alcune considerazioni e  proposte  inerenti  il  finanziamento  e  la
riorganizzazione delle aziende e dei presidi ospedalieri.
  L'art.  9  del  decreto-legge  28 febbraio 1995, n. 57, infatti, ha
stabilito che, a decorrere dal 1  gennaio  1995,  le  prestazioni  di
assistenza  ospedaliera  erogate  nell'ambito  del Servizio sanitario
nazionale siano remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle
regioni  e  dalle  province  autonome,  secondo  i  criteri  generali
definiti  con  il  decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994,
attuativo dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.
  La   legge   23   dicembre   1994,   n.  724,  recante  "Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica", ha inoltre  stabilito  che
le  regioni entro il 31 gennaio 1995 devono disciplinare le modalita'
di finanziamento delle aziende ospedaliere, sulla base  dei  seguenti
principi:
   attribuzione  per  l'anno  1995  di  una quota del Fondo sanitario
nazionale destinata alla copertura parziale  delle  spese  necessarie
alla  gestione,  nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi
dell'anno precedente;
   definizione di un apposito piano annuale preventivo  relativamente
alle  prestazioni,  sia  di  degenza  che ambulatoriali, da rendere a
fronte del finanziamento erogato;
   previsione di un conguaglio in positivo  o  in  negativo  rispetto
all'acconto  dell'80%, calcolato sulla base del volume di prestazioni
erogate nel corso dell'anno e delle relative tariffe.
  L'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle prestazioni  di
assistenza  ospedaliera,  sia  pure con le modalita' e la gradualita'
previste dalla ricordata  legge  finanziaria,  comporta  peraltro  la
necessita'  di  considerare il problema unitamente a quanto stabilito
dal  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive  modifiche   e
integrazioni  che,  all'art.  4, comma 10, cosi' riporta: "le regioni
provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla
base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3,  della  legge  30
dicembre  1991,  n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli
indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione dei
degenti ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti".
  E' da sottolineare, inoltre, come a decorrere dalla data di entrata
in vigore della disciplina di riorganizzazione  ospedaliera  prevista
dall'art. 4, comma 10 del decreto legislativo n. 502/1992, e comunque
entro  un triennio dalla entrata in vigore del decreto legislativo n.
517/1993, e cioe'  entro  il  30  dicembre  1996,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132,
ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e
129.
  L'applicazione   del   sistema   di   pagamento   mediante  tariffe
predeterminate deve, quindi, inserirsi nel piu' complessivo  processo
programmatorio  ed  organizzativo  della rete ospedaliera e delle sue
relazioni con i presidi ed i servizi  extra-ospedalieri,  tenendo  in
particolare  conto di due precisi elementi di riferimento: le risorse
finanziarie  disponibili  e  l'indice  posti-letto  per   popolazione
residente.
  Le  risorse  finanziarie  attribuite  alle regioni ed alle province
autonome, sulla  base  della  quota  capitaria,  sono  finalizzate  a
garantire  la erogazione di tutti i servizi e le prestazioni previste
dai sei livelli uniformi di assistenza definiti dal  Piano  sanitario
nazionale  1994-1996.  E' percio' necessario, intanto, individuare la
quota di finanziamento  da  destinare  alla  assistenza  ospedaliera,
ricorrendo,  almeno  in  questa  prima  fase,  alla  spesa affrontata
nell'ultimo biennio con riferimento sia al  settore  pubblico  che  a
quello  privato,  nonche'  ai  provvedimenti correttivi eventualmente
adottati  nello  stesso  periodo.  Appare  altresi'   opportuno   non
destinare  tutte  le risorse cosi' individuate al pagamento a tariffe
delle prestazioni, riservando una quota congrua al  finanziamento  di
attivita'  specifiche,  quali  l'attivita'  di  emergenza, di terapia
intensiva, di trapianto di organi, di assistenza ai grandi ustionati,
di attivita' di didattica e di ricerca, nonche'  di  altre  attivita'
individuate  dalla  programmazione  nazionale  e  regionale, quali la
tutela della salute mentale, l'assistenza agli anziani,  l'assistenza
materno-infantile  e  l'assistenza  ai  soggetti affetti da HIV/AIDS.
Tale quota  potra'  essere  altresi'  utilizzata  per  far  fronte  a
particolari  e  motivate  esigenze  di  riequilibrio  finanziario  di
strutture  ospedaliere  impegnate  in  programmi   di   riconversione
organizzativa  e  gestionale,  con importi decrescenti da riassorbire
gradualmente nell'arco di un triennio.
  Per quanto riguarda l'indice posti-letto per popolazione residente,
cui  le  regioni  e  le  province  autonome  dovranno  attenersi  nel
riorganizzare   la   rete  ospedaliera,  come  previsto  dal  decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, e' da
ricordare come ai parametri definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.
412, ovvero 6 posti-letto per mille abitanti, di cui 5.5 per acuti  e
0.5  per  la  riabilitazione,  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha
apportato  alcune  modifiche,  per  cui  gli  standard  oggi  vigenti
stabiliscono   che   la   rete  ospedaliera  sia  costituita  da  4.5
posti-letto per mille abitanti per quanto  riguarda  il  settore  per
acuti  e  da  1  posto-letto  per mille abitanti per il settore della
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.
  All'interno  di  questi  parametri   vanno   ricompresi   anche   i
posti-letto   equivalenti   di   day-hospital,  la  cui  attivazione,
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre
1992, e' determinata nel 10 per cento, in media regionale, del numero
di   posti-letto   ordinari,  come  richiamato  dal  Piano  sanitario
nazionale 1994-1996. Le regioni e le province autonome, nel  recepire
l'Atto di indirizzo e coordinamento, devono definire le regole per il
conseguimento progressivo di tale obiettivo.
  Poiche'  occorre  correlare  tali  standard con l'indice di degenza
media (nonche' con l'intervallo di turn-over e con la  rotazione  dei
degenti),   appare   necessario   che   si   proceda,  intanto,  alla
differenziazione della rete ospedaliera nelle due grandi  distinzioni
operative: acuti e riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.
  Mentre per quanto riguarda il settore ospedaliero per acuti si puo'
affermare che il riferimento ai valori di degenza media puo' di fatto
considerarsi  superato  con  l'introduzione  del sistema di pagamento
mediante tariffe per prestazione,  non  altrettanto  puo'  dirsi  per
quanto  riguarda  il  settore  della  riabilitazione  e  lungodegenza
post-acuzie.  Va  infatti  tenuto  presente  che  il  valore   soglia
specifico  per  DRG,  come  meglio  specificato  al  successivo punto
l.l.c), potrebbe provocare forti ripercussioni sulla funzionalita'  e
sul  finanziamento  degli  ospedali,  ove non fosse resa possibile la
"continuita' assistenziale" richiesta dai singoli casi clinici.  Tale
continuita'  potra' essere garantita attraverso la integrazione delle
unita' operative di degenza per acuti, dove avviene la fase  iniziale
ed  intensiva  di diagnosi e di trattamento, con le unita' di degenza
per la riabilitazione e la  lungodegenza  post-acuzie,  dove  vengono
assicurati  i  successivi  interventi  di  recupero  e riabilitazione
funzionale, unitamente alle necessarie misure di  sorveglianza  e  di
trattamento medico.
  Per   tutto   il   settore   della  riabilitazione  e  lungodegenza
post-acuzie da considerare di pertinenza ospedaliera  ed  operante  o
nello  stesso  ambito dell'ospedale per acuti, o in un ambito ad esso
strettamente associato, oppure in presidi indipendenti con  specifica
caratterizzazione  ospedaliera,  andra'  pertanto prevista una durata
massima della degenza, secondo le indicazioni riportate al successivo
punto 1.3. Separatamente, andranno  valutate  le  strutture  di  alta
specialita'  destinate  alla  riabilitazione  specialistica di grande
complessita' e lunga durata, previste  dal  decreto  ministeriale  29
gennaio   1992,  nonche'  altre  forme  di  riabilitazione  oggi  non
contemplate in tale decreto. A tale proposito,  pero',  va  ricordato
come  il  decreto  legislativo  n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, all'art. 4, comma 2, preveda l'aggiornamento periodico,
in base all'evoluzione scientifica e tecnologica,  dell'elenco  delle
attivita'  di  alta  specialita'  nonche' dei requisiti necessari per
l'esercizio delle attivita' medesime.
  Per tali ultime strutture,  la  durata  di  degenza  dovra'  essere
funzione  delle  condizioni  cliniche  ed  assistenziali  dei singoli
pazienti, per i quali verra'  stilata  periodicamente  una  relazione
clinica  oggetto  di  valutazione  congiunta  tra  i  medici  curanti
dell'unita' operativa di degenza ed i  responsabili  dei  servizi  di
controllo stabiliti in sede locale.
  Anche  al  fine  di  garantire  la continuita' assistenziale con le
strutture extra-ospedaliere, tutte le strutture,  escluse  quelle  di
riabilitazione  specialistica di alta specialita', che sulla base dei
dati disponibili per  il  triennio  precedente  abbiano  operato  con
degenze  medie dei pazienti marcatamente e persistentemente superiori
a 60 giornate, potranno, da parte  delle  regioni  e  delle  province
autonome,  essere  riclassificate  secondo le caratteristiche proprie
delle residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA),  con  le  modalita'
stabilite  dall'art.  3 della ricordata legge n. 724/1994 e secondo i
regolamenti che, al riguardo, ciascuna regione avra' assunto.
  L'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 57 ha stabilito che
le regioni e province autonome che alla data del 1 gennaio  1995  non
abbiano  adottato  propri  provvedimenti  di fissazione delle tariffe
delle prestazioni  di  assistenza  ospedaliera,  applichino,  in  via
transitoria,  le  tariffe  fissate  con il decreto del Ministro della
sanita' 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 dicembre 1994.
  Le  presenti linee di guida forniscono chiarimenti relativamente ai
contenuti  del  decreto  ministeriale  citato  ed  alle   conseguenti
modalita' di utilizzo.
1. I contenuti del decreto ministeriale 14 dicembre 1994:  le tariffe
delle prestazioni di assistenza ospedaliera.
  L'art.  2,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994
individua tre categorie di  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera:
prestazioni  per  acuti erogate in regime di degenza; prestazioni per
acuti  erogate  in  regime  di  ricovero  diurno  e  prestazioni   di
riabilitazione  erogate  in regime di degenza. Per ciascuna categoria
di prestazioni lo stesso articolo definisce una  specifica  struttura
delle  tariffe, al fine di tenere conto delle diverse tipologie della
casistica  ospedaliera,  cosi'  come  definite   sulla   base   delle
informazioni  rilevate  per  il  tramite  della  scheda di dimissione
ospedaliera, che rappresenta la fonte informativa necessaria  per  la
individuazione  e  la  classificazione  delle  singole prestazioni di
assistenza ospedaliera.
  La  scheda  di  dimissione  ospedaliera  dovra',  conseguentemente,
costituire  titolo per l'accesso alle remunerazioni delle prestazioni
di assistenza ospedaliera.
  1.1. Le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate  in
regime di degenza sono definite quali episodi di ricovero specificati
secondo  il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di
diagnosi (R.O.D.). Questo sistema di classificazione  costituisce  la
traduzione  italiana  del  sistema  di  classificazione  dei pazienti
ospedalieri  noto  a  livello  internazionale  con  la  sigla  D.R.G.
(Diagnosis  related  groups).  Le  relative  tariffe sono specificate
secondo la struttura seguente:
    a) La tariffa per i ricoveri ordinari e' una tariffa forfettaria,
specifica per D.R.G. di appartenenza (riportata nella  prima  colonna
dell'allegato 1).
    b)  La tariffa per i ricoveri di una sola giornata e' una tariffa
forfettaria, specifica per D.R.G. di  appartenenza  (riportata  nella
seconda colonna dell'allegato 1).
  Si  definiscono  ricoveri di una sola giornata quei ricoveri la cui
durata di degenza, calcolata quale differenza aritmetica fra la  data
di dimissione e la data di ricovero, risulti inferiore a due giornate
(comprendendo  sia i pazienti entrati e usciti nella stessa giornata,
sia quelli che abbiano trascorso un'unica notte in ospedale).
  Per i ricoveri di una sola giornata che siano stati  trasferiti  ad
altro  istituto di ricovero o che siano caratterizzati da decesso del
paziente, la remunerazione da corrispondere e' pari a  due  volte  la
tariffa  per i ricoveri di un giorno, specifica per D.R.G., riportata
nella seconda colonna dell'allegato 1.
    c) La tariffa per i ricoveri ordinari  individuati  come  anomali
per  durata di degenza (cosiddetti "outliers"), ovvero i ricoveri che
facciano registrare una durata di degenza superiore al valore soglia,
e' pari alla tariffa forfettaria relativa al D.R.G.  di  appartenenza
(riportata   nella   prima   colonna  dell'allegato  1  al  decreto),
incrementata del prodotto tra numero  di  giornate  oltre  il  valore
soglia   e   la  tariffa  giornaliera  specifica  per  il  D.R.G.  di
appartenenza (riportata nella quarta colonna dell'allegato 1).
  Il sistema D.R.G. di classificazione dei dimessi dagli ospedali per
acuti   individua  raggruppamenti  di  pazienti  il  cui  trattamento
comporta, mediamente, un consumo  di  risorse  ospedaliere  omogeneo.
Tuttavia,  particolari  condizioni  cliniche  di  alcuni pazienti non
sufficientemente  rilevate  dal  metodo  di  classificazione  possono
comportare,  per  il  trattamento  di  tali pazienti, uno scostamento
significativo  nel   consumo   di   risorse   rispetto   alla   media
rappresentativa  della categoria di appartenenza. Pertanto, a fini di
equita'  distributiva,  per  tali   casi   viene   riconosciuta   una
remunerazione  aggiuntiva, oltre la tariffa forfettaria del D.R.G. di
appartenenza.
  A tal fine, per ciascun D.R.G.  e'  stato  identificato  un  valore
soglia,  che  individua  la  durata di degenza (espressa in giornate)
oltre la quale si applica la remunerazione aggiuntiva, corrispondente
al costo marginale sostenuto dall'ospedale quando il paziente  superi
il  valore  soglia  del  D.R.G.  di appartenenza. Tale valore soglia,
conseguentemente,  non  corrisponde  alla  durata  media  di  degenza
specifica  per  D.R.G.,  ne'  assume il significato di durata massima
appropriata.
  I valori soglia delle durate di degenza specifiche per D.R.G.  sono
stati  calcolati  applicando  ai  dati  rilevati attraverso il flusso
informativo nazionale relativo alla scheda di dimissione  ospedaliera
la  formula  non  parametrica  gia'  concordata  in sede di gruppo di
lavoro  dei  referenti  regionali  per  la   scheda   di   dimissione
ospedaliera  e  riportata nell'allegato 1B al decreto ministeriale 15
aprile 1994, "Determinazione dei criteri generali per  la  fissazione
delle   tariffe   delle   prestazioni  di  assistenza  specialistica,
riabilitativa e ospedaliera".
  La terza colonna dell'allegato 1 riporta, per  ciascun  D.R.G.,  il
valore  soglia oltre il quale i singoli casi vengono definiti anomali
per durata di degenza e rispetto  al  quale,  quindi,  devono  essere
individuati  tutti  i  ricoveri  anomali  da  remunerare  secondo  le
modalita' specificate nel presente punto c).
  L'individuazione del numero delle  giornate  di  degenza  oltre  il
quale  si  applica  il  meccanismo  di  remunerazione  aggiuntivo, si
ottiene arrotondando  per  eccesso  il  valore  soglia,  espresso  in
termini  decimali, al numero intero piu' prossimo. Ad esempio, per il
D.R.G.  60  (tonsillectomia  e/o  adenoidectomia,  eta'  18),  a  cui
corrisponde  un valore soglia pari a 6.7, devono considerarsi anomali
per durata di  degenza  tutti  i  casi  che  presentano  una  degenza
superiore  a  7  giornate;  per  il  D.R.G.  167 (appendicectomia con
diagnosi principale non complicata, senza complicazioni e/o patologie
concomitanti), a cui corrisponde un valore soglia pari a 9.5,  devono
considerarsi   anomali  per  durata  di  degenza  tutti  i  casi  che
presentano una degenza superiore a 10 giornate;  per  il  D.R.G.  183
(esofagite,  gastroenterite  e  miscellanea di malattie dell'apparato
digerente, eta' 17, senza complicazioni e/o patologie  concomitanti),
a  cui  corrisponde un valore soglia pari a 28.3, devono considerarsi
anomali per durata di degenza tutti i casi che presentano una degenza
superiore a 29 giornate.
  La quarta  colonna  dello  stesso  allegato  riporta,  per  ciascun
D.R.G.,  la tariffa giornaliera, corrispondente al costo marginale di
ogni giornata di degenza specifico per D.R.G., da moltiplicare per il
numero di giornate di degenza consumate oltre  il  valore  soglia  al
fine  di  ottenere  la  remunerazione  da  corrispondere a fronte dei
singoli  episodi  di ricovero individuati quali anomali per durata di
degenza. Nelle  esemplificazioni  in  precedenza  riportate,  per  il
D.R.G. 60 la tariffa giornaliera aggiuntiva deve essere corrisposta a
partire  dalla  ottava  giornata  di  degenza,  per  il D.R.G. 167, a
partire dalla undicesima giornata, per il D.R.G. 183, a partire dalla
trentesima giornata.
  1.2. Le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate  in
regime  di  ricovero  diurno  sono definite quali episodi di ricovero
identificati  come  "ricoveri  in  day-hospital"  sulla   scheda   di
dimissione ospedaliera. Tali episodi di ricovero, specificati secondo
il  sistema di classificazione dei D.R.G., comprendono sia i ricoveri
caratterizzati  da  un  unico   accesso   giornaliero,   sia   quelli
caratterizzati da un ciclo programmato di accessi giornalieri.
  La  tariffa per i ricoveri in day-hospital, riportata nell'allegato
2, e' una tariffa giornaliera, specifica  per  classe  di  D.R.G.  di
appartenenza. Le classi di D.R.G. specificate nel suddetto allegato 2
corrispondono  alle  Grandi  categorie  diagnostiche  del  sistema di
classificazione  D.R.G.  (Major  Diagnostic  Categories  -   M.D.C.);
all'interno  delle  M.D.C.,  inoltre,  i casi chirurgici (ricoveri in
day-surgery) sono distinti da quelli medici.
  Per i ricoveri in day-hospital caratterizzati da un unico  accesso,
la  remunerazione  da corrispondere e' pari alla tariffa giornaliera,
specifica per classe di D.R.G. di appartenenza.
  Per i ricoveri  in  day-hospital  caratterizzati  da  un  ciclo  di
accessi, la remunerazione da corrispondere e' pari al prodotto tra la
tariffa  giornaliera  specifica  per classe di D.R.G. ed il numero di
accessi  giornalieri   documentati   nella   scheda   di   dimissione
ospedaliera.
  La  situazione  ora  descritta  e'  quella che discende dal decreto
ministeriale 14 dicembre 1994.
  E'   tuttavia   necessario   ricordare   che   le   caratteristiche
organizzative  e  funzionali  del  day-hospital sono disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1992,  "Atto  di
indirizzo  alle  regioni per la attivazione dei posti di assistenza a
ciclo diurno negli ospedali".
  Il decreto,  nello  stabilire  l'equivalenza  dei  posti  letto  di
assistenza  diurna  a  quelli  di degenza ordinaria prevede, da parte
delle regioni, una verifica periodica della attivita' prestata  anche
al fine della determinazione del numero di posti letto da istituire.
  Si  ricorda  come  l'attivazione  dei  posti  letto  equivalenti di
day-hospital potra' avvenire esclusivamente mediante  la  conversione
di  un  numero  corrispondente  di  posti  letto  ordinari  in ambito
regionale, entro il  limite  complessivo  stabilito  dalla  legge  n.
537/1993.
  In  considerazione  dell'esigenza  di  riconoscere  la  particolare
concentrazione di risorse, ed i  conseguenti  costi,  che  mediamente
caratterizzano  le  prestazioni erogate in regime di ricovero diurno,
si manifesta l'opportunita' di ridefinire le tariffe corrispondenti a
tali prestazioni secondo le modalita' di seguito riportate:
   1) le tariffe relative alle  prestazioni  di  ricovero  diurno  di
carattere medico, diagnostico e/o terapeutico, saranno pari, in prima
applicazione,  alle  corrispondenti  tariffe attualmente previste dal
decreto  ministeriale  14  dicembre  1994,  rivalutate  nella  misura
indicativa  media  del  20  per cento e andranno applicate a ciascuna
giornata   di   presenza   in  day-hospital,  che  andra'  registrata
singolarmente nella scheda di dimissione ospedaliera;
   2) le tariffe relative alle  prestazioni  di  ricovero  diurno  di
carattere  chirurgico  (day-surgery)  saranno  definite sulla base di
"pacchetti" predefiniti di trattamento che comprendano sia gli  esami
e  le  visite  pre-operatorie,  sia  l'intervento  chirurgico,  sia i
controlli post-operatori, indipendentemente dall'effettivo numero  di
accessi.   Le  relative  tariffe  saranno  determinate  nella  misura
indicativa media del 75 per cento della  corrispondente  tariffa  per
ricovero  ordinario,  specifica  per  D.R.G.  (riportata  nella prima
colonna dell'allegato 1). Tali tariffe costituiranno la remunerazione
a fronte  dell'insieme  delle  prestazioni  erogate  nell'ambito  dei
"pacchetti", anche se queste fossero erogate in accessi separati.
  Per  l'insieme  del "pacchetto" sara' compilata, come gia' previsto
dal  decreto  ministeriale  26  luglio  1993,  una  unica  scheda  di
dimissione  ospedaliera.  Evidentemente,  la  relativa  tariffa sara'
riconosciuta  solo  nel  caso  l'intervento  chirurgico   sia   stato
effettivamente  erogato.  Pertanto,  in  caso  di  rinuncia  o rinvio
dell'intervento per libera scelta del paziente, le  singole  indagini
diagnostiche  e le visite specialistiche effettuate, ove ritenute non
piu'  utili  ai  fini  della  valutazione   pre-operatoria,   saranno
considerate  prestazioni  ambulatoriali  e,  conseguentemente,  sara'
dovuto il pagamento della relativa quota  di  compartecipazione  alla
spesa da parte dell'utente.
  Anche  a  seguito  dei  lavori  svolti da Commissioni del Consiglio
superiore  di  sanita'  a  partire  dal  1993,  e'  possibile  adesso
delineare   le   caratteristiche  organizzative  e  funzionali  della
day-surgery;
   3) le tariffe per le  prestazioni  di  riabilitazione  ospedaliera
erogate  in  regime  di  ricovero  diurno, sono quelle specifiche per
classe di D.R.G. di appartenenza indicate nell'allegato 3.
  Con successivo decreto ministeriale sara' definito  un  modello  di
scheda di dimissione ospedaliera specifica per le prestazioni erogate
in   regime   di  ricovero  diurno  e  le  conseguenti  modalita'  di
compilazione  e  codifica;  in   particolare,   sara'   prevista   la
compilazione  di  una  scheda  di dimissione per ciascun accesso alla
struttura ospedaliera.
  1.3. Le prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime
di degenza sono attualmente definite quali episodi di ricovero  negli
ospedali  di  riabilitazione,  oppure quali episodi di ricovero per i
quali il reparto di dimissione indicato nella  scheda  di  dimissione
ospedaliera  sia identificato dal codice di disciplina "56 Recupero e
riabilitazione  funzionale"  o  "28  Unita'  spinale"   (secondo   le
indicazioni  del  decreto  ministeriale  19  marzo 1988), specificati
secondo il sistema di classificazione dei D.R.G.
  Le relative tariffe sono tariffe giornaliere specifiche per  classi
di D.R.G., riportate nell'allegato 3. Le classi di D.R.G. specificate
nel   suddetto   allegato   3  corrispondono  alle  Grandi  categorie
diagnostiche (M.D.C.) del sistema di classificazione D.R.G.;  per  le
Grandi  categorie  diagnostiche  identificate dai codici 1, 4, 5 e 8,
corrispondenti, rispettivamente, alle malattie del  sistema  nervoso,
dell'apparato  respiratorio,  dell'apparato  cardiocircolatorio e del
sistema muscolo-scheletrico e  del  tessuto  connettivo,  sono  state
fissate tariffe giornaliere specifiche (pari, rispettivamente, a 507,
447,  486  e  459 mila lire), mentre per le restanti Grandi categorie
diagnostiche   e'   stata   individuata   una   tariffa   giornaliera
indifferenziata  (pari  a 390 mila lire). Le quattro Grandi categorie
diagnostiche per le quali sono  state  indicate  tariffe  giornaliere
specifiche  corrispondono  alle  attivita'  riabilitative evidenziate
come prioritarie nel Piano sanitario  nazionale  1994-1996  (capitolo
4.C.   "Attivita'   di   riabilitazione")   ed   includono  i  D.R.G.
maggiormente  rappresentati  nei  reparti  di  riabilitazione   degli
ospedali italiani.
  Per  i  singoli casi dimessi dagli ospedali di riabilitazione e dai
reparti di lungodegenza riabilitativa post-acuzie,  la  remunerazione
da  corrispondere  e'  pari  al  prodotto  tra  numero di giornate di
degenza documentate nella scheda di dimissione ospedaliera e  tariffa
giornaliera relativa alla classe di D.R.G. di appartenenza.
  Per  i  ricoveri  nei  day-hospital  di  riabilitazione, la tariffa
giornaliera da corrispondere e' quella specifica per classe di D.R.G.
di appartenenza indicata nell'allegato 3.
  La definizione di una tariffa giornaliera  per  le  prestazioni  di
lungodegenza  riabilitativa  post-acuzie  richiede  l'attivazione  di
meccanismi  di  verifica  della  appropriatezza  della  durata  della
degenza,  al  fine di evitare il ricorso a pratiche di ingiustificato
prolungamento  della  degenza  in  tali  strutture  inoltre,   appare
opportuno  determinare  un limite massimo di durata della degenza per
le prestazioni di lungodegenza riabilitativa  post-acuzie,  le  quali
possono  essere erogate o nell'ambito dell'ospedale per acuti, oppure
in presidi indipendenti con specifica caratterizzazione ospedaliera.
  La durata massima della degenza oltre la quale, previa verifica  di
particolari   condizioni   che  ne  rendano  ammissibile  la  deroga,
riconoscere la tariffa giornaliera abbattuta del 40 per  cento,  puo'
essere  individuata  in  60  giornate;  durante la degenza, peraltro,
andranno effettuati periodici controlli (indicativamente almeno  ogni
20 giorni) che attestino, sulla base della documentazione clinica, le
ragioni  che  richiedono  il  perdurare  del trattamento in regime di
lungodegenza riabilitativa post-acuzie.
  Tale limite di  durata  non  si  applica  alle  strutture  di  alta
specialita'  destinate  alla  riabilitazione  specialistica di grande
complessita' e lunga durata, previste  dal  decreto  ministeriale  29
gennaio 1992.
  Per  le strutture di alta specialita' destinate alla riabilitazione
specialistica, previste dal decreto ministeriale 29 gennaio 1992,  il
controllo  della appropriatezza della durata di degenza potra' essere
effettuato attraverso  la  redazione  di  una  relazione  clinica  da
compilare  per i casi la cui durata di degenza superi il limite delle
60 giornate; tale relazione costituira' l'oggetto di una  valutazione
congiunta  tra  i  medici  curanti  della  unita'  di  degenza  ed  i
responsabili delle attivita' di controllo stabiliti in sede locale.
  Al termine del periodo di assistenza ricevuto presso le unita'  per
la  lungodegenza riabilitativa post-acuzie, vi sono pazienti che sono
nelle condizioni di essere dimessi a domicilio senza alcun  ulteriore
provvedimento   oppure   prevedendo  interventi  domiciliari  a  cura
dell'ospedale o anche dei servizi sanitari e sociali di  base.  Altri
pazienti,  invece,  in  relazione  alle  loro condizioni cliniche e/o
sociali,   necessitano   di    un    trasferimento    in    strutture
extra-ospedaliere,  le R.S.A., presso le quali possono disporre anche
di servizi ed attivita' di supporto a carattere sociale, a cura degli
organismi competenti.
  Nell'attuale periodo di transizione, e fino alla messa a regime del
nuovo  sistema  di  accreditamento  delle strutture sanitarie, per le
attivita' di lungodegenza post-acuzie attualmente erogate  da  unita'
di  degenza  identificate  dal codice di disciplina "60 Lungodegenti"
(secondo le indicazioni del decreto ministeriale 19 marzo  1988),  la
remunerazione  da  corrispondere  e'  pari al prodotto tra la tariffa
giornaliera indifferenziata, riportata alla fine dell'allegato  1  al
decreto  ministeriale  14  dicembre  1994,  e la durata di degenza di
ciascun episodio di ricovero.
  La definizione di una tariffa giornaliera  per  le  prestazioni  di
ricovero   nelle   unita'   di   lungodegenza   postacuzie,  richiede
l'attivazione di meccanismi di verifica  della  appropriatezza  della
durata   della  degenza,  onde  evitare  il  ricorso  a  pratiche  di
ingiustificato  prolungamento  della  degenza  in   tali   strutture;
inoltre,  appare  opportuno  determinare  un limite massimo di durata
della degenza per le  prestazioni  di  lungodegenza  post-acuzie,  le
quali  possono  essere erogate o nell'ambito dell'ospedale per acuti,
oppure  in  presidi  indipendenti  con  specifica   caratterizzazione
ospedaliera.
  La  durata massima della degenza oltre la quale, previa verifica di
particolari  condizioni  che  ne  rendano  ammissibile   la   deroga,
riconoscere  la  tariffa giornaliera abbattuta del 40 per cento, puo'
essere individuata in 60 giornate.
  In materia  di  lungodegenza  riabilitativa  post-acuzie,  verranno
successivamente  emanate  specifiche  linee  di guida contenenti piu'
analitiche  informazioni  ed   indicazioni   metodologiche   per   la
riorganizzazione del settore.
2. La metodologia adottata per la determinazione delle tariffe delle
   prestazioni di assistenza ospedaliera.
  Nell'ambito  degli  ospedali  partecipanti  al  programma nazionale
R.O.D. sono stati individuati otto istituti di  cura  che  dispongono
della  contabilita' per centri di costo con un livello di accuratezza
sufficientemente validata.
  I dati relativi ai costi totali sostenuti da  questi  ospedali  nel
corso   dell'esercizio   1993,  desunti  dai  rispettivi  sistemi  di
contabilita' per centri di  costo  e  opportunamente  depurati  della
quota attribuita alle attivita' erogate in regime ambulatoriale, sono
stati  ripartiti per singolo D.R.G. sulla base di specifici algoritmi
che permettono di stimare il costo di produzione di ciascun D.R.G.
  Tale costo rappresenta la somma  dei  costi  relativi  a  tutte  le
singole  prestazioni  (diagnostiche,  chirurgiche,  anestesiologiche,
riabilitative, etc.) mediamente  erogate  ai  pazienti  attribuiti  a
ciascun D.R.G. nel corso dei rispettivi episodi di ricovero.
  Coerentemente  con  i  criteri definiti dal decreto ministeriale 15
aprile 1994, il  costo  di  produzione  delle  prestazioni  e'  stato
calcolato  considerando tutti i costi diretti di produzione e i costi
generali di funzionamento dell'ospedale, ivi  inclusa  la  quota  dei
costi  generali  di USL da attribuire al funzionamento dell'ospedale,
nel caso di presidi di USL (escludendo  soltanto  i  costi  associati
alle  attivita'  di  didattica,  di ricerca e dei centri di emergenza
sanitaria, laddove riscontrati).
  Il  costo  di produzione specifico per D.R.G. cosi' individuato che
corrisponde, quindi, alla  quota  dei  costi  ospedalieri  attribuita
all'insieme  dei casi compresi in uno stesso D.R.G., e' stato assunto
come elemento fondamentale per la  definizione  delle  tariffe  delle
prestazioni   di   assistenza   ospedaliera,  riportate  nel  decreto
ministeriale 14 dicembre 1994 (una descrizione piu' dettagliata della
metodologia seguita per la definizione  delle  tariffe  e'  riportata
nell'allegato 1).
  Appare  opportuno  sottolineare che, poiche' la metodologia seguita
ha consentito di  individuare  il  costo  di  produzione  di  ciascun
D.R.G., non e' stato utilizzato il sistema dei pesi relativi indicato
nel decreto ministeriale 15 aprile 1994 quale possibile strumento per
la  stima  dei  costi  di produzione di tutti i D.R.G. sulla base dei
costi  rilevati   relativamente   ad   un   campione   di   D.R.G   .
Conseguentemente,   le   proporzioni  riscontrabili  tra  le  tariffe
riportate nel decreto ministeriale 14 dicembre 1994 non corrispondono
ai pesi relativi riportati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 15
aprile 1994.
3. Articolazione delle tariffe e ambito di applicazione.
  L'art. 1, comma  2,  del  decreto  ministeriale  14  dicembre  1994
stabilisce che le tariffe definite negli allegati allo stesso decreto
"rappresentano  la  remunerazione massima che puo' essere corrisposta
ai soggetti erogatori".
  Pertanto, le regioni  e  le  province  autonome,  nell'adottare  le
tariffe   delle  prestazioni  ospedaliere,  possono  articolarle  per
tipologie di erogatori, per volumi di prestazioni e/o in funzione  di
altri criteri.
  A  tale  proposito,  appare  opportuno  che, quanto meno in fase di
prima applicazione delle tariffe e nelle  more  della  disponibilita'
della  classificazione delle strutture sanitarie definita dai sistemi
regionali  di  accreditamento,  la  definizione   dettagliata   delle
modalita' della loro articolazione venga individuata prioritariamente
a livello regionale e provinciale.
  Le  regioni e province autonome possono individuare le tipologie di
erogatori rispetto alle quali articolare il sistema tariffario  sulla
base  di criteri che, nello specifico ambito regionale, costituiscano
attualmente  significativi  fattori   di   variabilita'   dei   costi
ospedalieri  quali,  ad  esempio,  la  complessita'  della  casistica
trattata, la complessita' funzionale e/o la dotazione di personale.
  La misurazione della complessita'  della  casistica  trattata  puo'
essere  effettuata  utilizzando  i  dati  resi disponibili dal flusso
informativo della scheda di dimissione ospedaliera ed il sistema  dei
pesi  relativi  per  D.R.G.  riportati  nell'allegato  1A  al decreto
ministeriale 15 aprile 1994, per  calcolare  l'"indice  di  case-mix"
(vedi allegato 2).
  La  valutazione  della  complessita'  funzionale puo' basarsi sulla
presenza e sulla relativa importanza di reparti  e  servizi  di  alta
specializzazione,   sulla  disponibilita'  e  l'utilizzo  di  "grandi
apparecchiature"  e/o  sulla   dimensione   dell'istituto   di   cura
(eventualmente   ricorrendo,   in   fase  di  prima  applicazione,  a
classificazioni degli istituti gia' adottate a  livello  regionale  a
fini di programmazione, valutazione e/o finanziamento).
  La dotazione di personale sanitario operante all'interno di ciascun
istituto di cura, in termini di quantita', tipologia e varieta' della
tipologia,  costituisce  un criterio utile per la articolazione delle
tariffe valevole nella prima fase di applicazione del  nuovo  sistema
di    remunerazione   dell'attivita'   di   assistenza   ospedaliera.
Attualmente, infatti, la dotazione di personale risulta  estremamente
variabile   da  struttura  a  struttura  e,  dunque,  rappresenta  un
importante fattore di variabilita' dei costi di produzione sostenuti.
Una volta che il sistema tariffario e l'istituto della mobilita'  del
personale siano a regime, la dotazione di personale non dovrebbe piu'
costituire   un   criterio   di   differenziazione,   in   quanto  la
determinazione  della  quantita'  e  delle  tipologie  di   operatori
impiegati   in  ciascun  istituto  di  ricovero  rappresenteranno  il
risultato  di  specifiche  scelte  gestionali.  Tuttavia,  in  quanto
risulta   in  grado  di  influenzare  il  livello  qualitativo  della
assistenza erogata, la dotazione di personale  dovra'  costituire  un
elemento  rilevante  nell'attivita' di valutazione e di controllo dei
soggetti erogatori da parte  delle  aziende  sanitarie  acquirenti  e
delle regioni e province autonome.
  Al   fine  di  controllare  e  contenere  l'andamento  della  spesa
ospedaliera entro i vincoli definiti dalla programmazione nazionale e
regionale,  beneficiando  delle  economie  di  scala  e  contrastando
l'incentivo  a moltiplicare le prestazioni erogate insito nel sistema
di pagamento a tariffe per prestazione,  le  regioni  e  le  province
autonome  possono  inoltre  individuare una articolazione del sistema
tariffario in funzione del volume di prestazioni erogate  da  ciascun
soggetto   erogatore,  prevedendo  una  riduzione  progressiva  delle
tariffe per le prestazioni erogate oltre  predeterminati  volumi.  La
individuazione degli scaglioni di volumi puo' effettuarsi, sulla base
dei   volumi   di  prestazioni  erogate  negli  anni  precedenti,  di
considerazioni  legate   alla   programmazione   regionale   e/o   di
valutazioni  di  carattere economico, relativamente all'insieme delle
prestazioni erogate ovvero, preferibilmente, per specifiche tipologie
di prestazioni.
  Ai criteri appena esposti,  sulla  base  dei  quali  articolare  il
sistema  tariffario,  le  regioni  e  le  province  autonome potranno
affiancare  ulteriori  criteri,  al  fine  di  tenere   conto   delle
particolarita'  della realta' ospedaliera regionale e delle priorita'
individuate dalla programmazione sanitaria regionale in  termini,  ad
esempio,  di specifici servizi o prestazioni da incentivare o meno in
regime di ricovero ospedaliero.
  Per  quanto  riguarda,  inoltre,  l'ambito  di  applicazione  delle
tariffe  delle prestazioni di assistenza ospedaliera, l'art. 2, comma
5, del decreto ministeriale 14 dicembre 1994,  indica  una  serie  di
attivita'  che,  per  il  loro carattere di forte specializzazione ed
elevato costo, per le esternalita' ad esse associate e/o per la  loro
rilevanza   di   natura   strategica,   puo'  risultare  maggiormente
appropriato finanziare mediante modalita' alternative  rispetto  alle
tariffe  per prestazione. A questo fine le Regioni possono utilizzare
le risorse all'uopo accantonate.
  In particolare, il decreto elenca specificamente  le  attivita'  di
emergenza,   di   terapia  intensiva,  di  trapianto  di  organi,  di
assistenza ai grandi ustionati, nonche' quelle di didattica e  quelle
di  eventuali  ulteriori  servizi individuati quali obbligatori dalla
programmazione  nazionale  e  regionale  (ad  esempio,  le  normative
specifiche  per  il  diabete,  le  attivita'  di  emergenza e l'AIDS)
prevedendo che per il loro finanziamento le  regioni  e  le  province
autonome possano ricorrere a programmi regionali finalizzati.
  A  tale proposito, per quanto attiene in particolare i trapianti di
organo, al fine di promuovere le attivita' di donazione  e  prelievo,
si  sottolinea  l'opportunita'  che le regioni e le province autonome
prevedano il riconosci  mento,  per  tutti  quegli  ospedali  che  ne
documentino  lo  svolgimento  e in proporzione al volume di attivita'
svolta, di finanziamenti mirati alla  copertura  dei  relativi  costi
(ivi   inclusi  quelli  relativi  agli  accertamenti  preventivi  sui
donatori).
  Tra  le  attivita'  da  finanziare  mediante  programmi   regionali
finalizzati   puo'  opportunamente  rientrare  anche  l'attivita'  di
ospedalizzazione a  domicilio,  per  tutti  quegli  ospedali  che  ne
documentino  lo  svolgimento  e in proporzione al volume di attivita'
svolta.
  Si rammenta, infine,  solo  per  completezza  di  esposizione,  che
l'art.  3, comma 4, del decreto ministeriale 15 aprile 1994 ("Criteri
generali  per  la  fissazione  delle  tariffe  delle  prestazioni  di
assistenza  specialistica, riabilitativa ed ospedaliera") prevede che
"nel determinare le tariffe per  le  prestazioni  rese  dai  soggetti
erogatori  per  i quali siano documentati lo svolgimento, nell'ambito
del Servizio  sanitario  nazionale,  di  attivita'  istituzionali  di
ricerca   e   didattica   e/o  la  presenza  di  servizi  obbligatori
individuati dalla programmazione nazionale e regionale, le regioni  e
le  province  autonome  possono  incrementare  il  costo  standard di
produzione di una quota percentuale proporzionale ai costi attribuiti
a tali attivita'". Tale  modalita'  di  remunerazione  di  specifiche
attivita'  ospedaliere puo' essere utilizzata in alternativa a quella
precedentemente descritta, che, nella attuale fase di implementazione
del nuovo  sistema  di  remunerazione  delle  attivita'  ospedaliere,
appare piu' funzionale.
4. La scheda di dimissione ospedaliera.
  La   scheda   di  dimissione  ospedaliera,  istituita  con  decreto
ministeriale  28  dicembre  1991,  costituisce  una  rappresentazione
sintetica  della  cartella  clinica,  finalizzata  a  consentire  una
raccolta corrente, economica e di qualita'  controllabile  di  alcune
fra  le  informazioni  contenute nella cartella stessa; essa contiene
tutte le  informazioni  necessarie  e  sufficienti  per  classificare
secondo  il  sistema  D.R.G.  ciascun caso trattato negli istituti di
ricovero e, quindi, per individuare la relativa tariffa.
  A tale riguardo, si rammenta che, ai sensi del citato  decreto,  la
scheda  di  dimissione  costituisce  parte  integrante della cartella
clinica, della quale assume la medesima  rilevanza  medico-legale,  e
che,  conseguentemente,  e'  un  atto  pubblico,  dotato di rilevanza
giuridica, la cui corretta compilazione  obbliga  la  responsabilita'
del medico.
  La  scheda  di  dimissione  corrisponde  ad  un singolo episodio di
ricovero che comprende l'intero periodo di degenza in un istituto  di
cura.  Conseguentemente,  gli  eventuali  trasferimenti  interni  del
paziente da una divisione all'altra dello stesso istituto di cura non
comportano la sua dimissione e  successiva  riammissione;  il  numero
identificativo,  caratteristico  di ciascuna cartella clinica e della
relativa scheda di dimissione, deve essere il medesimo per  tutta  la
durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni allo
stesso istituto di cura.
5. Applicazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1994 nella fase
   transitoria
  Il   decreto-legge  28  febbraio  1995,  n.  57  (reiterazione  dei
precedenti decreti-legge 29 ottobre 1994, n. 603 e 23 dicembre  1994,
n.  722)  comporta, in particolare per quanto riguarda le prestazioni
di assistenza ospedaliera, una anticipazione della  applicazione  dei
meccanismi  previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni relativamente al finanziamento dei soggetti
erogatori del Servizio sanitario nazionale.
  In particolare, l'art. 9,  comma  1,  del  citato  decretolegge  ha
anticipato  al 1 gennaio 1995 l'introduzione del sistema di pagamento
a tariffa, per le sole prestazioni di assistenza ospedaliera, che  il
decreto   legislativo   n.   502/1992   e   successive  modifiche  ed
integrazioni  aveva  stabilito  venisse  applicato,  per   tutte   le
prestazioni,  entro  un triennio dalla entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo, ossia entro il 31 dicembre 1995.
  L'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  nel  richiamare  la
remunerazione  a  tariffa  delle prestazioni, ha definito, quindi, un
puntuale sistema di finanziamento per le aziende  ospedaliere  e  per
gli  altri presidi ospedalieri, da valere per l'anno 1995, che dovra'
essere progressivamente superato entro un triennio.  Non  oltre  tale
periodo,   si   dovra'   accedere   esclusivamente   al   sistema  di
remunerazione mediante  tariffe  per  prestazione  ed  entreranno  in
vigore  i  nuovi  rapporti,  di  cui all'art. 8, comma 7, del decreto
legislativo n.  502/1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
fondati  sull'accreditamento e sulla adozione del sistema di verifica
della qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate.
  Fino a tale data, cosi' come confermato dallo  stesso  articolo  6,
comma   6,   sono   da   considerare   accreditati  i  soggetti  gia'
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale  alla  data  del  1
gennaio  1993,  nonche'  i  soggetti  eroganti  prestazioni  di  alta
specialita' in regime  di  assistenza  indiretta  regolata  da  leggi
regionali,  che  accettino  il  sistema  della remunerazione mediante
tariffe per prestazione.
  Appare evidente che le disposizioni  citate  influenzano  la  prima
fase di applicazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1994.
  Conseguentemente,  nei  confronti  degli  ospedali pubblici e degli
ospedali a questi equiparati (ivi compresi quelli  classificati),  il
sistema  delle  tariffe  per prestazioni si applica per attribuire un
valore  monetario  al  volume  di  prestazioni  erogate   nel   corso
dell'anno,   al   fine   di   calcolare  il  conguaglio  dell'acconto
riconosciuto  ad  inizio  anno.  A  tale  riguardo,  si  ritiene   di
specificare   che   le  tariffe  sono  finalizzate  al  finanziamento
dell'istituto di cura nel suo complesso  e  non  alla  individuazione
della  quota di risorse ospedaliere destinata alle singole unita' che
operano al suo interno, che rappresenta il prodotto del  processo  di
allocazione interna delle risorse e non puo' correttamente ricondursi
direttamente ed unicamente al sistema tariffario.
  Nell'applicare   le   modalita'   di  finanziamento  delle  aziende
ospedaliere e dei presidi ospedalieri definite nell'art. 6, comma  5,
della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  le regioni e le province
autonome possono seguire le seguenti indicazioni:
    a)  determinazione  dell'ammontare  dell'anticipazione sulla base
dei costi complessivamente sostenuti dai singoli ospedali  nel  corso
del  1994  (al  netto  dell'eventuale  disavanzo  di  gestione  e dei
relativi  oneri  passivi),  quali  risultano  dal  sistema  contabile
esistente   a   livello   locale,   ossia   direttamente   attribuiti
all'ospedale quando esista un sistema di contabilita' per  centri  di
costo,   ovvero   stimati  sulla  base  delle  informazioni  comunque
disponibili  relativamente   al   consumo   di   risorse   da   parte
dell'ospedale (numero e qualifica del personale dipendente attribuito
all'ospedale;  acquisto  di beni e servizi finalizzati alla attivita'
dell'ospedale; etc.);
    b) determinazione del volume e della tipologia di prestazioni sui
quali  basare   il   preventivo   a   fronte   dell'ammontare   della
anticipazione sulla base dei seguenti criteri:
    stima  del  fabbisogno complessivo annuo, a livello regionale, di
prestazioni previste dai livelli uniformi di assistenza erogabili  in
ambito ospedaliero (sia in regime di degenza, ordinaria e diurna, sia
ambulatoriale);
    individuazione  della  quota  di  tale fabbisogno che puo' essere
soddisfatta dalle strutture pubbliche e assimilate, sulla base  delle
dotazioni   di  risorse  tecnologiche  e  di  personale  disponibili,
considerato il tasso di utilizzo predeterminato a  livello  regionale
ritenuto  efficiente  (anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3,
comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724);
    individuazione del volume e della tipologia delle prestazioni che
ciascun ospedale si impegna ad erogare a fronte  della  anticipazione
finanziaria  ottenuta, in funzione della propria dotazione di risorse
tecnologiche  e  di  personale,  considerato  il  tasso  di  utilizzo
predeterminato a livello regionale, ritenuto efficiente;
    c) determinazione, a fine esercizio, del conguaglio in positivo o
in  negativo  dell'anticipazione  finanziaria sulla base del volume e
della tipologia delle prestazioni effettivamente  erogate  nel  corso
dell'anno  dal singolo ospedale, valorizzate sulla base delle tariffe
per prestazione vigenti, e tenuto conto delle attivita' eventualmente
finanziate  mediante   i   programmi   regionali   di   finanziamento
finalizzati di cui al punto precedente.
  Per  quanto  riguarda  gli  istituti  di  cura  privati,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  fino  al
31  dicembre  1996  sono  provvisoriamente  considerati erogatori del
Servizio sanitario nazionale gli istituti che,  il  1  gennaio  1993,
erano    convenzionati   con   il   Servizio   sanitario   nazionale,
limitatamente alle sole discipline formalmente autorizzate alla  data
del  31  dicembre  1994,  e  quelli  che, alla stessa data, erogavano
prestazioni di alta specialita' in regime  di  assistenza  indiretta,
limitatamente  solo  a  dette  prestazioni,  i  quali accettino quale
remunerazione per le proprie prestazioni  le  tariffe  stabilite,  ed
eventualmente articolate, dalla regione di appartenenza.
  Nell'implementare  il  sistema di pagamento mediante le tariffe per
prestazione, pertanto, le regioni e le province  autonome  provvedono
ad   individuare   per  ciascun  erogatore  che  rientri  tra  quelli
individuati  dai  criteri   succitati   il   corrispondente   livello
tariffario  e,  quindi, a comunicarglielo. Dal canto suo, l'erogatore
privato provvedera' quindi a comunicare, mediante trasmissione di una
lettera  di  adesione  alla  regione  di  appartenenza,  la   propria
eventuale accettazione delle tariffe riconosciutegli e del sistema di
controlli  contestualmente previsti. Tale procedura di individuazione
degli  erogatori  privati  del  Servizio  sanitario  nazionale   puo'
rimanere  valida fino alla completa attivazione, a livello regionale,
del sistema di accreditamento degli erogatori, e comunque  non  oltre
il 31 dicembre 1996.
  Resta  di  tutta evidenza la necessita' che le regioni, soprattutto
nella prima  fase  di  applicazione  del  nuovo  sistema  tariffario,
mettano  in essere idonee misure finalizzate, come si e' detto, ad un
puntuale controllo della spesa per l'assistenza  ospedaliera  erogata
dalle  istituzioni  pubbliche  e  private. Per quanto riguarda queste
ultime,  in  analogia  a  quanto  dettagliatamente  previsto  per  le
strutture  pubbliche,  le  regioni  possono  individuare, per ciascun
erogatore privato, il volume annuo delle prestazioni erogabili  sulla
base  delle  prestazioni  erogate  nell'esercizio precedente, tenendo
conto delle situazioni di sospesa attivita', prevedendo  economie  di
scala  e  conseguentemente riduzioni progressive delle tariffe per le
prestazioni erogate oltre  il  volume  predeterminato.  Non  si  deve
dimenticare  che  anche  nei  confronti  di  dette  istituzioni,  con
l'introduzione  del  nuovo  sistema  di  pagamento,  si  esercita  la
facolta'  di  libera  scelta  del  cittadino,  il quale puo' pertanto
accedervi sulla base di apposita richiesta  compilata  sul  modulario
del Servizio sanitario nazionale dal proprio medico di fiducia.
  Nella   fase  di  funzionamento  a  regime  del  nuovo  sistema  di
finanziamento degli erogatori di assistenza  ospedaliera,  tutti  gli
istituti  di  ricovero,  pubblici e privati, accreditati dal Servizio
sanitario  nazionale  verranno  interamente  finanziati,  nell'ambito
degli appositi rapporti previsti dal decreto legislativo n. 502/1992,
sulla   base  delle  tariffe  per  prestazione,  salvo  le  eventuali
integrazioni associate  ai  programmi  finalizzati  di  finanziamento
regionale  di  cui  all'art.  2, comma 5, del decreto ministeriale 14
dicembre 1994.
6. I controlli.
  L'introduzione del sistema di pagamento degli ospedali  sulla  base
delle  tariffe  predeterminate per prestazione comporta l'esigenza di
sviluppare appropriati sistemi di controllo, come indicato anche  nel
capitolo 8 del Piano sanitario nazionale 1994-1996: sia in termini di
controllo  esterno,  da  parte  della  regione  e  delle  aziende USL
acquirenti, relativamente al comportamento degli erogatori,  pubblici
e privati, ed alla corretta osservanza delle regole degli scambi, ivi
compresa  la garanzia di adeguati livelli di qualita' dell'assistenza
erogata; sia in termini di controllo interno, da  parte  dei  singoli
erogatori del Servizio sanitario nazionale.
  Tale  attivita' di controllo comportera' la formazione di personale
esperto  al  riguardo,  secondo   moduli   formativi   che   verranno
successivamente definiti.
  Appare  opportuno,  pertanto, che le regioni e le province autonome
provvedano ad attivare flussi informativi e controlli  finalizzati  a
consentire   una  attivita'  di  monitoraggio  e  di  prevenzione  di
eventuali comportamenti opportunistici da parte degli erogatori.
  A tale proposito,  deve  considerarsi  prioritario  ed  urgente  il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
   verificare che tutti gli ospedali, pubblici e privati, compilino e
trasmettano alla regione le schede di dimissione ospedaliera relative
a tutti i casi trattati;
   organizzare  il  sistema  di  controllo  ed  elaborazione dei dati
raccolti attraverso le schede di dimissione ospedaliera, affinche' la
regione possa effettuare e/o verificare la corretta  attribuzione  di
ciascun  caso  trattato  al  relativo  D.R.G.,  la individuazione dei
ricoveri di un giorno e dei casi anomali per  durata  di  degenza  e,
quindi,   la   determinazione   del   volume   del  finanziamento  da
corrispondere a ciascun istituto  di  cura  a  fronte  dell'attivita'
erogata;
   attivare  un  sistema  di  controllo  finalizzato  a  valutare per
ciascun istituto di cura la frequenza e le  dimensioni  di  eventuali
effetti   "distorsivi"   associati   all'applicazione  delle  tariffe
(rispetto al  quale  potranno  essere  successivamente  fornite  piu'
analitiche   informazioni   e   indicazioni   metodologiche,  nonche'
parametri di riferimento). In particolare, dovranno essere oggetto di
specifici monitoraggi i seguenti fenomeni, potenzialmente  indicativi
di comportamenti opportunistici degli erogatori:
    la proporzione di casi, per ciascun D.R.G., con durata di degenza
significativamente  piu'  bassa  rispetto  alla  media,  al  fine  di
individuare eventuali tendenze a ricorrere a ricoveri  inappropriati,
dimissioni  anticipate e ricoveri ripetuti al fine di moltiplicare le
prestazioni e i relativi introiti;
    la proporzione, per ciascun D.R.G., di casi anomali per durata di
degenza, al fine  di  individuare  eventuali  tendenze  ad  allungare
fittiziamente   le  durate  di  degenza  per  ottenere  il  pagamento
aggiuntivo oltre la tariffa forfettaria;
    la proporzione di casi, per ciascun D.R.G., trasferiti  ad  altro
istituto  di  ricovero entro la seconda giornata di ricovero, al fine
di individuare eventuali  tendenze  a  trasferire  inappropriatamente
alcuni   casi  assicurandosi  comunque  la  tariffa  riconosciuta  ai
ricoveri di  una  sola  giornata  trasferiti  ad  altro  istituto  di
ricovero;
    la   proporzione   di   D.R.G.   con  diagnosi  concomitanti  e/o
complicanti, al fine di individuare eventuali comportamenti orientati
a incrementare in maniera non conforme alle condizioni  cliniche  dei
pazienti la quota di D.R.G. "complicati";
    la proporzione, per ciascun D.R.G., di ricoveri ripetuti, al fine
di  individuare  eventuali  comportamenti  orientati  a  moltiplicare
inappropriatamente le prestazioni;
    l'appropriatezza del ricovero, valutata su base  campionaria  nei
singoli  erogatori  attraverso  il  ricorso a specifici protocolli di
valutazione, al fine di individuare eventuali comportamenti orientati
a moltiplicare inappropriatamente le prestazioni;
    la  qualita'  della  compilazione  delle  schede  di   dimissione
ospedaliera,  valutata  su  base campionaria, nei singoli istituti di
ricovero, in confronto alle relative cartelle cliniche.
  Il controllo interno da  parte  delle  aziende  ospedaliere  e,  in
generale,  da  parte  degli  erogatori  di  prestazioni per conto del
Servizio  sanitario  nazionale,  dovra'  essere  orientato  sia  alla
valutazione dell'utilizzo delle risorse impiegate nel trattamento dei
pazienti,  sia  alla  valutazione  della  qualita'  delle prestazioni
erogate, sia alla verifica delle attivita' di compilazione e codifica
degli  strumenti  informativi,  quale   la   scheda   di   dimissione
ospedaliera, che certifichino la tipologia delle prestazioni erogate.
In  particolare, appare opportuno istituire funzioni di supporto alle
attivita'  di codifica delle informazioni amministrative e sanitarie,
la cui correttezza e' determinante per una  corretta  classificazione
dei  casi trattati (eventualmente prevedendo un ufficio dedicato, con
personale appositamente formato).
  Inoltre, poiche'  l'istituzione  di  un  sistema  di  remunerazione
fondato   su   tariffe  predeterminate  potrebbe  indurre  variazioni
significative nella condotta clinico-assistenziale, tali da  influire
sulla   qualita'   delle   prestazioni  erogate,  e'  opportuno  dare
attuazione  operativa  al   modello   organizzativo   dipartimentale,
previsto dall'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive  modifiche  ed integrazioni, nell'ambito del quale avviare
sistematiche iniziative di audit medico, finalizzate alla valutazione
della assistenza prestata, con particolare  riferimento  ai  seguenti
aspetti:
   tipologia   e   numerosita'   delle   prestazioni  diagnostiche  e
terapeutiche utilizzate;
   impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie;
   risultati clinici ottenuti (monitorati, su base campionaria, anche
nei 30 giorni successivi alla dimissione);
   risultati conseguiti  in  merito  alla  qualita'  della  vita  dei
pazienti.
7. Considerazioni finali.
  L'introduzione  di  un  sistema  di  pagamento delle prestazioni di
assistenza sanitaria mediante tariffe predeterminate  richiede,  come
si  e'  detto,  una  profonda  revisione  della  organizzazione e del
funzionamento degli ospedali, dei rapporti che  intercorrono  tra  il
direttore  generale  ed i suoi collaboratori con la dirigenza medica,
nonche' un nuovo rapporto collaborativo ed integrativo tra i  servizi
ospedalieri  ed  i  presidi  e servizi extra-ospedalieri, compresa la
funzione dei medici e dei pediatri di base.
  Inoltre, la determinazione e l'applicazione del sistema  tariffario
richiedono un suo progressivo aggiornamento, sulla base del riscontro
che nel tempo verra' fatto rispetto alle singole realta' operative.
  Problemi particolari, infine, quali quelli posti, ad esempio, dalle
caratteristiche   proprie  dell'assistenza  pediatrica  e  di  quella
psichiatrica  o  dalle  prestazioni  che  comprendono  l'impiego   di
protesi, richiederanno ulteriori approfondimenti.
  Per  tutte  queste ragioni, in analogia con quanto e' gia' avvenuto
negli Stati Uniti d'America, dove il sistema  dei  DRG  e'  nato,  si
rende  necessaria  una fase di graduale attuazione di tutte le misure
sopra indicate, cosi' come del  resto  stabilito  dall'art.  6  della
legge n. 724/1994, che prevede il progressivo superamento del sistema
di  finanziamento valido per l'anno 1995 nell'arco di un triennio, al
termine del quale si dovra' accedere  esclusivamente  al  sistema  di
remunerazione mediante tariffe per prestazione per gli erogatori, sia
pubblici sia privati, accreditati.
  Occorre,  pertanto,  un  impegno  costante di collaborazione tra il
Ministero  della  sanita'  e  le  regioni  e  le  province  autonome,
affinche'  il  nuovo  sistema produca gradualmente i positivi effetti
attesi,   con   l'impegno,   da   parte   di   tutti,   di   rivedere
progressivamente   aspetti   generali   o   particolari   dell'intera
disciplina, cosi' da realizzare il nuovo sistema  entro  la  scadenza
del triennio prevista dalla citata legge n. 724/1994.
                                                Il Ministro: GUZZANTI