IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilita', previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni concorso pronostici e' disciplinato da apposito regolamento; Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 luglio 1979, modificato con decreti ministeriali del 9 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 10 dicembre 1980, del 31 agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 31 agosto 1981, del 7 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo 1983, del 30 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, del 29 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, del 16 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 27 dicembre 1985, del 27 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1988, del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991 e del decreto ministeriale del 23 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1993; Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento; Decreta: Art. 1. 1. Al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico, connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 luglio 1979 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 7 il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le corse oggetto del concorso sono normalmente sette."; b) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: "Delle corse prescelte verra' data comunicazione al pubblico a mezzo dell'organo ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del concorso. Qualsiasi variazione ai programmi di dette corse prima o dopo la pubblicazione dell'organo ufficiale, non implica nessuna responsabilita' dell'U.N.I.R.E. stessa ne' delle persone indicate nell'art 2. In particolare le distanze, i pesi, i numeri di partenza per le sole prime sei corse, sono pubblicati a titolo puramente indicativo ed eventuali varianti non influiscono in alcun modo sulla validita' del concorso."; c) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: "I cavalli iscritti in ognuna delle prime sei corse sono divisi in tre gruppi contraddistinti rispettivamente con i segni convenzionali 1, X, 2. Uno o piu' cavalli possono figurare eventualmente anche in piu' di un gruppo (cavalli 'jolly'). Nelle corse in cui sia espressamente previsto che uno o piu' cavalli 'ritirati' possano essere sostituiti da uno o piu' cavalli indicati come 'riserve', ai fini del concorso, i cavalli denominati 'riserve' relativi alle prime sei corse, verranno considerati compresi soltanto nel gruppo di appartenenza del cavallo ritirato in sostituzione dello stesso; per la settima corsa i cavalli denominati 'riserve' prenderanno il numero dei cavalli ritirati in sostituzione degli stessi."; d) l'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Il concorso consiste nel pronosticare con i segni convenzionali ed insostituibili 1, X, 2, senza correzioni o contraddizioni, in ciascuna delle prime sei corse prescelte, in quale dei tre gruppi (1, X, 2) figurano inclusi i cavalli che, secondo i risultati ufficiali convalidati sul campo, arriveranno rispettivamente primo e secondo e nel pronosticare i due numeri che contraddistinguono i cavalli che, secondo i risultati ufficiali, arriveranno indifferentemente primo e secondo nella settima corsa prescelta. Qualora in una delle prime sei corse risultasse partente un solo cavallo, in uno o piu' gruppi, agli effetti del pronostico di primo arrivato si intendera' acquisito il gruppo 1, X, 2 a cui appartiene il cavallo vincitore, mentre agli effetti del pronostico di secondo arrivato, si intenderanno acquisiti i tre segni 1, X, 2 qualunque sia il gruppo di appartenenza del cavallo secondo classificato. In caso di ritiro di uno o piu' cavalli della settima corsa, il pronostico effettuato dal giocatore sul cavallo o sui cavalli ritirati si intende trasferito al cavallo partito con il numero immediatamente piu' basso rispetto a quelli ritirati, non pronosticato dal giocatore; qualora venga ritirato il cavallo contrassegnato dal numero uno ed in caso che il cavallo con il numero uno risulti gia' pronosticato, il pronostico viene trasferito al cavallo con il numero piu' alto non pronosticato dal giocatore. I risultati ufficiali sono quelli convalidati dai verdetti inappellabili pronunciati sui campi di corse dai commissari e dai giudici, a norma dell'art. 2 del regolamento per le scommesse sulle corse dei cavalli, approvato con delibera dell'U.N.I.R.E. n. 169 del 16 novembre 1994."; e) all'art. 12 si aggiunge il seguente comma: "Ai fini della determinazione del risultato del pronostico della settima corsa, nel caso di arrivo simultaneo di due cavalli, essi saranno considerati primo e secondo arrivato; nel caso di arrivo simultaneo di tre o piu' cavalli ciascuno di essi si combinera' con gli altri, per cui si determineranno piu' combinazioni vincenti."; f) l'art. 13 e' sostituito dal seguente: "Nelle prime sei corse, nel caso di arrivo simultaneo di piu' cavalli (parita' ossia dead-heat) per il secondo posto di una corsa, il pronostico di secondo arrivato, che prevede uno dei gruppi ai quali appartengono i cavalli classificati a pari merito, consegue un punto. Ai fini della determinazione del risultato del pronostico della settima corsa, nel caso di arrivo simultaneo di due o piu' cavalli al secondo posto, il cavallo primo arrivato si combina con ciascuno dei cavalli arrivati in parita' al secondo posto, per cui si determineranno due o piu' combinazioni vincenti."; g) l'art. 14 e' sostituito dal seguente: "I pronostici debbono essere formulati su schede composte di un foglio divisibile in tre tagliandi, ciascuno dei quali, a sua volta, composto da due settori indicanti nel primo, in colonna, l'ordine progressivo dei pronostici relativi alle prime sei corse, nel secondo i pronostici relativi alla settima corsa. Il programma delle corse viene pubblicato sull'organo ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del concorso. Ogni scheda e' utilizzabile per due colonne di dodici pronostici per le prime sei corse e per due pronostici relativi alla settima corsa oppure per quattro colonne e due pronostici per la settima corsa oppure per otto colonne e due pronostici per la settima corsa, pari, rispettivamente, a due, quattro e otto poste. Il pronostico di primo e secondo arrivato nelle prime sei corse in programma deve essere formulato indicandosi, con i segni convenzionali ed insostituibili 1, X, 2, senza correzioni o contraddizioni il corrispondente gruppo 1, X, 2, nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare primo arrivato ed il corrispondente gruppo 1, X, 2, nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare secondo arrivato. Il pronostico di primo e secondo arrivato nella settima corsa deve essere formulato indicandosi, nell'apposito spazio, senza correzioni o contraddizioni, i numeri che contraddistinguono i due cavalli che arriveranno indifferentemente primo e secondo fra quelli che risulteranno partiti nella settima corsa in programma. I pronostici dovranno essere compilati in maniera chiara e leggibile, senza correzioni, alterazioni o contraddizioni."; h) all'art. 16-bis i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "La partecipazione al concorso puo' risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine progressivo delle prime sei corse da pronosticare nonche' i numeri che contrassegnano i cavalli partecipanti alla settima corsa da pronosticare. La scheda e' composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura, e' suddivisa in due settori: uno composto da quattro colonne contiene per ogni evento da pronosticare, tre riquadri contrassegnati rispettivamente dai segni 1, X, 2, corrispondenti ai gruppi nei quali sono suddivisi i cavalli di ciascuna delle sei corse oggetto del pronostico; l'altro, composto da un pannello di sedici caselle recanti ciascuna un numero da 1 a 16 corrispondenti ai numeri dei cavalli della settima corsa anch'essa oggetto del pronostico. Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione, nell'apposito riquadro in corrispondenza dell'evento da pronosticare, di segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Il pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, il segno 1 oppure X oppure 2, indicandosi con detta marcatura il corrispondente gruppo 1, X, 2, nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare in ciascuna delle sei corse, nonche' marcando almeno due dei sedici numeri del secondo settore, indicandosi con detta marcatura i numeri dei cavalli partiti nella settima corsa che si intendono pronosticare primo e secondo arrivati. La seconda sezione della scheda e' destinata alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riportera' in chiaro sia i segni 1, X, 2; derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella corrispondente colonna della prima sezione, primo settore, sia i numeri derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella prima sezione, secondo settore. Sulla medesima scheda e' ammessa la effettuazione di giocate singole e/o sistemistiche integrali di cui al successivo art. 17, di due o piu' colonne e da un minimo di due numeri che contraddistinguono i cavalli partenti nella settima corsa ad un massimo di numeri quanti sono i cavalli partenti. Ogni numero marcato superiore a due agisce come moltiplicatore delle colonne e quindi delle poste di gioco. In ogni caso le colonne complessive giocate non potranno essere superiori a 16.384. Una colonna singola si compila marcando uno solo dei tre segni di pronostico prestampati in corrispondenza dei dodici eventi relativi alle sei corse (primo e secondo) nonche' marcando due numeri dei cavalli partenti nella settima corsa. Una giocata sistemistica integrale si compila marcando per ogni evento da pronosticare un pronostico fisso e almeno una variante doppia e due o piu' numeri di cavalli partenti della settima corsa. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premera' l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella seconda sezione della scheda, oltre che dei segni dei pronostici effettuati, anche dai seguenti dati: codice di controllo, numero di concorso, data del concorso, codice di zona, codice di ricevitoria, codice della validatrice, numero di colonne convalidate e numero progressivo della giocata, data ed ora della convalida. A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1, X, 2 e i numeri dei cavalli della settima corsa stampati dalla macchina validatrice della scheda."; i) all'art. 17 si aggiungono i seguenti commi: "Nell'apposito spazio della scheda da sistema integrale il giocatore deve esprimere i pronostici relativi alla settima corsa mediante l'indicazione dei numeri dei cavalli che arriveranno indifferentemente primo e secondo. I pronostici superiori a due agiscono da moltiplicatori delle colonne. Il moltiplicatore e' la risultanza della formula delle combinazioni semplici: totale dei cavalli giocati moltiplicato per lo stesso totale diminuito di una unita' ed il prodotto ottenuto diviso per due."; l) all'art. 19 si aggiungono i seguenti commi: "Nell'apposito spazio della scheda da sistema a riduzione logica per accoppiate il giocatore deve esprimere i pronostici relativi alla settima corsa mediante l'indicazione dei numeri dei cavalli che arriveranno indifferentemente primo e secondo. I pronostici superiori a due agiscono da moltiplicatore delle colonne. Il moltiplicatore si calcola come previsto dall'ultimo comma dell'art. 17."; m) l'art. 20-bis e' sostituito dal seguente: "E' consentita la partecipazione al concorso con giocate da sistema a riduzione logica per accoppiate, con un minimo di 2 ed un massimo di 16384 colonne utilizzando le apposite schede distribuite dall'ente gestore e convalidabili mediante macchine elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine progressivo delle prime sei corse da pronosticare, piu' un pannello per il pronostico della settima corsa. La scheda e' composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura e' divisa in due parti: una contiene i riquadri per ogni corsa da pronosticare, contrassegnati con i nove possibili accoppiamenti, a due a due, ottenibili con i segni 1, X, 2, l'altra contiene un pannello con riquadri numerati progressivamente da 1 a 16, corrispondenti ai numeri dei cavalli partenti nella settima corsa. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, i riquadri relativi alle accoppiate prescelte; la scelta dei numeri corrispondenti ai cavalli primo e secondo arrivato nella settima corsa, mediante la marcatura, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, di due o piu' numeri fra quelli riportati nei riquadri dell'apposito pannello, realizzando cosi' le giocate a riduzione logica soggetta alle norme di cui agli articoli 19 e 20. La seconda sezione e' destinata alla convalida ed alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riprodurra' gli accoppiamenti, in sequenza, derivanti dalla lettura della marcatura risultante nei riquadri nonche' i numeri dei cavalli che il giocatore ha inteso pronosticare primo e secondo fra quelli partenti nella settima corsa."; n) all'art. 24 si aggiunge il seguente comma: "La realizzazione di due punti di pronostico relativi alla settima corsa ha rilevanza soltanto ai fini della determinazione dei premi spettanti ai vincitori della prima categoria, come previsto dal successivo art. 28."; o) l'art. 28 e' sostituito dal seguente: "Il novanta per cento dell'importo destinato ai vincitori sara' ripartito in parti uguali fra le singole categorie di cui al secondo comma dell'art. 24 del presente regolamento o assegnato integralmente alla categoria unica di cui al quarto comma dell'art. 24. L'importo cosi' destinato alle colonne vincenti di ogni singola categoria sara' suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti di detta categoria e sara' pagato secondo le modalita' di cui al successivo art. 33. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal caso la categoria inferiore verra' fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se, concorrendo tre categorie, la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procedera' alla fusione delle tre categorie in una unica. Il rimanente dieci per cento dell'importo destinato ai vincitori verra' ripartito in parti uguali fra i vincitori di prima categoria che hanno realizzato i due punti della settima corsa. Nel caso che nessuno dei vincitori di prima categoria abbia realizzato i due punti aggiuntivi, la quota del dieci per cento del montepremi si aggiungera' alla corrispondente quota del concorso successivo. Nel caso di categoria unica, il dieci per cento del montepremi verra' ripartito in parti uguali fra tutti coloro che hanno realizzato i due punti aggiuntivi e se nessuno ha realizzato tale punteggio, la quota del dieci per cento si aggiungera' alla corrispondente quota del concorso successivo. Nel caso di annullamento della settima corsa l'importo del dieci per cento del monteprerni del concorso e delle eventuali aggiunte da concorsi precedenti, verranno ripartiti in parti uguali fra tutti i vincitori di prima categoria.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 1995 Il Ministro: FANTOZZI