IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
riserva all'Unione nazionale  incremento  razze  equine  (U.N.I.R.E.)
l'esercizio  dei  concorsi  pronostici  e  dei  giuochi  di abilita',
previsti dal decreto legislativo stesso, quando  siano  connessi  con
manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il controllo
dell'ente predetto;
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile  1951,  n.  581,  modificato  dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1962, n.  806,  che  dispone  che  ogni  concorso
pronostici e' disciplinato da apposito regolamento;
  Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti
per  l'organizzazione  e  l'esercizio delle attivita' di giuoco sopra
menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  il  regolamento  dei  concorsi  pronostici   a   svolgimento
periodico  connessi  con  le  corse  dei  cavalli (Totip), esercitati
dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato
con  decreto  ministeriale  del  20  luglio  1979,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 207 del 30 luglio 1979, modificato con decreti
ministeriali del 9 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 337 del 10 dicembre 1980, del 31  agosto  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  238  del  31  agosto 1981, del 7 marzo 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo  1983,  del  30
giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio
1984,  del 29 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 19 giugno 1985, del 16 dicembre 1985, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  303  del  27  dicembre  1985,  del  27 settembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1988, del 28
dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  31
dicembre  1991  e  del  decreto  ministeriale  del  23  ottobre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1993;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento  periodico,
connessi  con  le  corse  dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione
nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto
del Ministro delle finanze  del  20  luglio  1979,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   207  del  30  luglio  1979  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 7 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le corse oggetto del concorso sono normalmente sette.";
    b) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
  "Delle corse prescelte verra'  data  comunicazione  al  pubblico  a
mezzo dell'organo ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del concorso. Qualsiasi
variazione  ai programmi di dette corse prima o dopo la pubblicazione
dell'organo   ufficiale,   non   implica   nessuna    responsabilita'
dell'U.N.I.R.E.  stessa  ne'  delle  persone  indicate nell'art 2. In
particolare le distanze, i pesi, i numeri di  partenza  per  le  sole
prime  sei  corse,  sono  pubblicati a titolo puramente indicativo ed
eventuali varianti non influiscono in alcun modo sulla validita'  del
concorso.";
    c) l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
  "I  cavalli iscritti in ognuna delle prime sei corse sono divisi in
tre gruppi contraddistinti rispettivamente con i segni  convenzionali
1,  X,  2. Uno o piu' cavalli possono figurare eventualmente anche in
piu' di un gruppo (cavalli 'jolly').
  Nelle corse in cui  sia  espressamente  previsto  che  uno  o  piu'
cavalli  'ritirati'  possano  essere sostituiti da uno o piu' cavalli
indicati come 'riserve', ai fini del concorso, i  cavalli  denominati
'riserve'   relativi  alle  prime  sei  corse,  verranno  considerati
compresi soltanto nel gruppo di appartenenza del cavallo ritirato  in
sostituzione  dello stesso; per la settima corsa i cavalli denominati
'riserve' prenderanno il numero dei cavalli ritirati in  sostituzione
degli stessi.";
    d) l'art. 11 e' sostituito dal seguente:
  "Il concorso consiste nel pronosticare con i segni convenzionali ed
insostituibili  1,  X,  2,  senza  correzioni  o  contraddizioni,  in
ciascuna delle prime sei corse prescelte, in quale dei tre gruppi (1,
X, 2) figurano inclusi i cavalli che, secondo i  risultati  ufficiali
convalidati  sul campo, arriveranno rispettivamente primo e secondo e
nel pronosticare i due numeri che contraddistinguono i  cavalli  che,
secondo  i risultati ufficiali, arriveranno indifferentemente primo e
secondo nella settima corsa prescelta.
  Qualora in una delle prime sei corse risultasse  partente  un  solo
cavallo,  in  uno o piu' gruppi, agli effetti del pronostico di primo
arrivato si intendera' acquisito il gruppo 1, X, 2 a  cui  appartiene
il  cavallo  vincitore, mentre agli effetti del pronostico di secondo
arrivato, si intenderanno acquisiti i tre segni 1, X, 2 qualunque sia
il gruppo di appartenenza del cavallo secondo classificato.
  In caso di ritiro di uno o piu' cavalli  della  settima  corsa,  il
pronostico  effettuato  dal  giocatore  sul  cavallo  o  sui  cavalli
ritirati si intende trasferito  al  cavallo  partito  con  il  numero
immediatamente   piu'   basso   rispetto   a   quelli  ritirati,  non
pronosticato  dal  giocatore;  qualora  venga  ritirato  il   cavallo
contrassegnato dal numero uno ed in caso che il cavallo con il numero
uno  risulti  gia'  pronosticato,  il  pronostico viene trasferito al
cavallo con il numero piu' alto non pronosticato dal giocatore.
  I  risultati  ufficiali  sono  quelli  convalidati   dai   verdetti
inappellabili  pronunciati  sui  campi  di corse dai commissari e dai
giudici, a norma dell'art. 2 del regolamento per le  scommesse  sulle
corse  dei cavalli, approvato con delibera dell'U.N.I.R.E. n. 169 del
16 novembre 1994.";
    e) all'art. 12 si aggiunge il seguente comma:
  "Ai fini della determinazione del risultato  del  pronostico  della
settima  corsa,  nel  caso  di arrivo simultaneo di due cavalli, essi
saranno considerati primo e secondo  arrivato;  nel  caso  di  arrivo
simultaneo  di  tre o piu' cavalli ciascuno di essi si combinera' con
gli altri, per cui si determineranno piu' combinazioni vincenti.";
    f) l'art. 13 e' sostituito dal seguente:
  "Nelle prime sei corse, nel  caso  di  arrivo  simultaneo  di  piu'
cavalli  (parita' ossia dead-heat) per il secondo posto di una corsa,
il pronostico di secondo arrivato, che  prevede  uno  dei  gruppi  ai
quali  appartengono i cavalli classificati a pari merito, consegue un
punto.
  Ai  fini  della  determinazione  del risultato del pronostico della
settima corsa, nel caso di arrivo simultaneo di due o piu' cavalli al
secondo posto, il cavallo primo arrivato si combina con ciascuno  dei
cavalli   arrivati   in   parita'   al  secondo  posto,  per  cui  si
determineranno due o piu' combinazioni vincenti.";
    g) l'art. 14 e' sostituito dal seguente:
  "I pronostici debbono essere formulati su  schede  composte  di  un
foglio  divisibile in tre tagliandi, ciascuno dei quali, a sua volta,
composto da due settori indicanti nel  primo,  in  colonna,  l'ordine
progressivo dei pronostici relativi alle prime sei corse, nel secondo
i  pronostici  relativi  alla settima corsa. Il programma delle corse
viene  pubblicato  sull'organo  ufficiale   dell'U.N.I.R.E.   o   del
concorso.
  Ogni  scheda  e'  utilizzabile per due colonne di dodici pronostici
per le prime sei corse e per due  pronostici  relativi  alla  settima
corsa  oppure  per  quattro  colonne  e due pronostici per la settima
corsa oppure per otto colonne e due pronostici per la settima  corsa,
pari, rispettivamente, a due, quattro e otto poste.
  Il  pronostico di primo e secondo arrivato nelle prime sei corse in
programma  deve   essere   formulato   indicandosi,   con   i   segni
convenzionali   ed   insostituibili  1,  X,  2,  senza  correzioni  o
contraddizioni il corrispondente gruppo 1, X,  2,  nel  quale  figura
incluso  il  cavallo che si intende pronosticare primo arrivato ed il
corrispondente gruppo 1, X, 2, nel quale figura  incluso  il  cavallo
che  si intende pronosticare secondo arrivato. Il pronostico di primo
e  secondo  arrivato  nella  settima  corsa  deve  essere   formulato
indicandosi, nell'apposito spazio, senza correzioni o contraddizioni,
i  numeri  che  contraddistinguono  i  due  cavalli  che  arriveranno
indifferentemente primo e secondo fra quelli che risulteranno partiti
nella settima corsa in programma.
  I  pronostici  dovranno  essere  compilati  in  maniera  chiara   e
leggibile, senza correzioni, alterazioni o contraddizioni.";
    h) all'art. 16-bis i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto,
sesto e settimo, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
  "La  partecipazione  al  concorso puo' risultare da apposite schede
distribuite  dall'ente  gestore   convalidabili   mediante   macchine
validatrici  elettroniche.  Su  tali  schede  viene indicato l'ordine
progressivo delle prime sei corse da pronosticare  nonche'  i  numeri
che  contrassegnano  i  cavalli  partecipanti  alla  settima corsa da
pronosticare.
  La scheda e' composta da due  sezioni,  la  prima,  destinata  alla
marcatura,  e'  suddivisa  in  due  settori:  uno composto da quattro
colonne contiene  per  ogni  evento  da  pronosticare,  tre  riquadri
contrassegnati  rispettivamente  dai segni 1, X, 2, corrispondenti ai
gruppi nei quali sono suddivisi i cavalli di ciascuna delle sei corse
oggetto del pronostico; l'altro, composto da un  pannello  di  sedici
caselle recanti ciascuna un numero da 1 a 16 corrispondenti ai numeri
dei  cavalli della settima corsa anch'essa oggetto del pronostico. Il
giocatore  esprime  il  proprio  pronostico  mediante  l'apposizione,
nell'apposito riquadro in corrispondenza dell'evento da pronosticare,
di segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura
della  macchina.  Il pronostico deve essere formulato marcando, senza
correzioni o alterazioni o contraddizioni, il segno 1 oppure X oppure
2, indicandosi con detta marcatura il corrispondente gruppo 1, X,  2,
nel  quale  figura  incluso il cavallo che si intende pronosticare in
ciascuna  delle  sei  corse,  nonche'  marcando almeno due dei sedici
numeri del secondo settore, indicandosi con detta marcatura i  numeri
dei cavalli partiti nella settima corsa che si intendono pronosticare
primo e secondo arrivati.
  La seconda sezione della scheda e' destinata alla stampa effettuata
dalla macchina validatrice che riportera' in chiaro sia i segni 1, X,
2;   derivanti   dalla   lettura  delle  marcature  risultanti  nella
corrispondente colonna della prima  sezione,  primo  settore,  sia  i
numeri derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella prima
sezione, secondo settore.
  Sulla  medesima  scheda  e'  ammessa  la  effettuazione  di giocate
singole e/o sistemistiche integrali di cui al successivo art. 17,  di
due   o   piu'   colonne   e   da   un   minimo  di  due  numeri  che
contraddistinguono i cavalli  partenti  nella  settima  corsa  ad  un
massimo di numeri quanti sono i cavalli partenti. Ogni numero marcato
superiore  a  due  agisce  come moltiplicatore delle colonne e quindi
delle poste di gioco. In ogni caso le colonne complessive giocate non
potranno essere superiori a 16.384.
  Una colonna singola si compila marcando uno solo dei tre  segni  di
pronostico  prestampati  in corrispondenza dei dodici eventi relativi
alle sei corse (primo e secondo)  nonche'  marcando  due  numeri  dei
cavalli  partenti  nella  settima  corsa.  Una  giocata  sistemistica
integrale si compila marcando per  ogni  evento  da  pronosticare  un
pronostico  fisso e almeno una variante doppia e due o piu' numeri di
cavalli partenti della settima corsa.
  La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda
di partecipazione al concorso nella apposita apertura della  macchina
validatrice   che,   all'atto   dell'inserimento   evidenzia   su  un
visualizzatore  l'importo  della  giocata.  Ottenuto  l'assenso   del
pronosticatore, il ricevitore premera' l'apposito tasto di convalida.
La  convalida  risulta  dalla  scritturazione, operata dalla macchina
validatrice, nella seconda sezione della scheda, oltre che dei  segni
dei  pronostici  effettuati,  anche  dai  seguenti  dati:  codice  di
controllo, numero di concorso, data del  concorso,  codice  di  zona,
codice  di  ricevitoria,  codice della validatrice, numero di colonne
convalidate e numero progressivo della giocata,  data  ed  ora  della
convalida.
  A  tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1,
X, 2 e i numeri  dei  cavalli  della  settima  corsa  stampati  dalla
macchina validatrice della scheda.";
    i) all'art. 17 si aggiungono i seguenti commi:
  "Nell'apposito   spazio   della  scheda  da  sistema  integrale  il
giocatore deve esprimere i pronostici  relativi  alla  settima  corsa
mediante   l'indicazione  dei  numeri  dei  cavalli  che  arriveranno
indifferentemente primo e  secondo.  I  pronostici  superiori  a  due
agiscono da moltiplicatori delle colonne.
  Il moltiplicatore e' la risultanza della formula delle combinazioni
semplici:  totale  dei  cavalli  giocati  moltiplicato  per lo stesso
totale diminuito di una unita' ed il  prodotto  ottenuto  diviso  per
due.";
    l) all'art. 19 si aggiungono i seguenti commi:
  "Nell'apposito  spazio  della  scheda da sistema a riduzione logica
per accoppiate il giocatore deve esprimere i pronostici relativi alla
settima corsa mediante  l'indicazione  dei  numeri  dei  cavalli  che
arriveranno indifferentemente primo e secondo. I pronostici superiori
a due agiscono da moltiplicatore delle colonne.
  Il  moltiplicatore  si  calcola  come  previsto  dall'ultimo  comma
dell'art. 17.";
    m) l'art. 20-bis e' sostituito dal seguente:
  "E' consentita la partecipazione al concorso con giocate da sistema
a riduzione logica per accoppiate, con un minimo di 2 ed  un  massimo
di 16384 colonne utilizzando le apposite schede distribuite dall'ente
gestore  e  convalidabili  mediante  macchine  elettroniche.  Su tali
schede viene indicato l'ordine progressivo delle prime sei  corse  da
pronosticare, piu' un pannello per il pronostico della settima corsa.
  La  scheda  e'  composta  da  due sezioni, la prima, destinata alla
marcatura e' divisa in due parti: una contiene i  riquadri  per  ogni
corsa   da   pronosticare,   contrassegnati   con  i  nove  possibili
accoppiamenti, a due a due, ottenibili con i segni 1, X,  2,  l'altra
contiene  un  pannello  con riquadri numerati progressivamente da 1 a
16, corrispondenti ai  numeri  dei  cavalli  partenti  nella  settima
corsa.  La  scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore
marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, i riquadri
relativi  alle   accoppiate   prescelte;   la   scelta   dei   numeri
corrispondenti  ai  cavalli  primo  e  secondo arrivato nella settima
corsa, mediante  la  marcatura,  senza  correzioni  o  alterazioni  o
contraddizioni,  di  due  o  piu'  numeri  fra  quelli  riportati nei
riquadri dell'apposito  pannello,  realizzando  cosi'  le  giocate  a
riduzione logica soggetta alle norme di cui agli articoli 19 e 20.
  La  seconda  sezione  e'  destinata  alla  convalida ed alla stampa
effettuata   dalla   macchina   validatrice   che   riprodurra'   gli
accoppiamenti,  in  sequenza, derivanti dalla lettura della marcatura
risultante nei riquadri nonche' i numeri dei cavalli che il giocatore
ha inteso pronosticare primo e  secondo  fra  quelli  partenti  nella
settima corsa.";
    n) all'art. 24 si aggiunge il seguente comma:
  "La  realizzazione di due punti di pronostico relativi alla settima
corsa ha rilevanza soltanto ai fini della  determinazione  dei  premi
spettanti  ai  vincitori  della  prima  categoria,  come previsto dal
successivo art. 28.";
    o) l'art. 28 e' sostituito dal seguente:
  "Il novanta per cento dell'importo  destinato  ai  vincitori  sara'
ripartito  in parti uguali fra le singole categorie di cui al secondo
comma dell'art. 24 del presente regolamento o assegnato integralmente
alla categoria unica di cui al quarto comma dell'art.  24.  L'importo
cosi' destinato alle colonne vincenti di ogni singola categoria sara'
suddiviso  in parti uguali fra le colonne vincenti di detta categoria
e sara' pagato secondo le modalita' di cui al successivo art. 33.  In
nessun  caso  la  quota  unitaria di una determinata categoria potra'
essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal
caso la categoria inferiore verra' fusa con  la  categoria  superiore
nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se,
concorrendo tre categorie, la quota unitaria risultante dalla fusione
di  due  categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della
massima categoria, si procedera' alla fusione delle tre categorie  in
una unica.
  Il  rimanente  dieci  per cento dell'importo destinato ai vincitori
verra' ripartito in parti uguali fra i vincitori di  prima  categoria
che  hanno  realizzato  i due punti della settima corsa. Nel caso che
nessuno dei vincitori di prima categoria abbia realizzato i due punti
aggiuntivi,  la  quota  del  dieci  per  cento  del   montepremi   si
aggiungera' alla corrispondente quota del concorso successivo.
  Nel  caso  di  categoria  unica,  il dieci per cento del montepremi
verra'  ripartito  in  parti  uguali  fra  tutti  coloro  che   hanno
realizzato  i  due  punti  aggiuntivi e se nessuno ha realizzato tale
punteggio,  la  quota  del  dieci  per  cento  si  aggiungera'   alla
corrispondente quota del concorso successivo.
  Nel  caso  di  annullamento della settima corsa l'importo del dieci
per cento del monteprerni del concorso e delle eventuali aggiunte  da
concorsi  precedenti,  verranno ripartiti in parti uguali fra tutti i
vincitori di prima categoria.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI