IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale n. 397018 dell'11 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, con il quale si e' disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato internazionale, per l'importo di 300 miliardi di yen giapponesi, ad un tasso di interesse annuo pari al 3,50%, con decorrenza dal 20 gennaio 1994 e scadenza il 20 giugno 2001; Visti i decreti ministeriali n. 397932 del 13 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1994, e n. 398640, del 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1994, con i quali sono stati regolati i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito in parola; Considerato che, con i contratti di "swap" stipulati l'11 gennaio 1994 con la Morgan Guaranty Trust Company, la Swiss Bank Corporation ed il Credit Suisse Financial Products, il Tesoro ha assunto l'obbligo di corrispondere pagamenti a tasso variabile contro pagamenti a tasso fisso a proprio favore pari a quelli dovuti dalla Repubblica; Considerato che con i contratti di "swap", stipulati il 12 maggio 1995 con il Credit Suisse Financial Products, il 19 maggio 1995 con la Swiss Bank Corporation ed il 23 maggio 1995 con la Morgan Guaranty Trust Company, il Tesoro ha sostituito, ulteriormente, i pagamenti in yen giapponesi a tasso variabile derivanti dalle cennate transazioni, con pagamenti denominati nella stessa valuta, commisurati al tasso di interesse annuo pari al 3,50%, pagabili in rate semestrali posticipate, contro pagamenti semestrali a proprio favore di ammontare fisso pari a 42.500.000 yen giapponesi; Attesa l'opportunita' di procedere alla sostituzione dei citati decreti del 13 giugno 1994 e del 25 novembre 1994, al fine di disciplinare gli effetti conseguenti alle modificazioni intervenute a seguito dei sopravvenuti contratti di "swap"; Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993; Ritenuto di doversi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. La First Trust of New York National Association, in qualita' di "Fiscal Agent", provvedera' al rimborso dei titoli, alla scadenza del 20 giugno 2001, nonche' al pagamento degli interessi nella misura del 3,50% annuo da corrispondere in rate semestrali posticipate con scadenza il 20 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno.