IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  2-bis  del  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691,
convertito con modificazioni nella legge 16  febbraio  1995,  n.  35,
cosi' come modificato dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge 3 maggio
1995,  n. 154, che prevede la concessione ai Confidi di finanziamenti
a tasso zero per la costituzione o l'incremento di fondi di  garanzia
finalizzati  a  rilasciare  garanzie  che  sostituiscono in tutto o i
parte garanzie reali per i finanziamenti concessi ai sensi dei  commi
2  e  3  dell'art.  2  e  dei  commi  2  e 3 dell'art. 3 dello stesso
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691;
  Visto il comma 4 dell'art. 2-bis  del  medesimo  decreto-legge  che
prevede  l'emanazione di un decreto per la fissazione delle modalita'
ed i criteri per la presentazione delle domande di  finanziamento  da
parte  dei  Confidi,  nonche' la documentazione sull'operativita' del
fondo che con cadenza annuale i Confidi sono  tenuti  ad  inviare  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
    a)  legge:  il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito
con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995,  n.  35,  cosi'  come
modificato  dall'art.  5, comma 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n.
154;
    b)  Ministero:  il  Ministero  dell'industria  del  commercio   e
dell'artigianato;
    c)  Confidi: i consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica
fidi di cui all'art. 2-bis della legge.