IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, cosi' come modificato dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, che prevede la concessione ai Confidi di finanziamenti a tasso zero per la costituzione o l'incremento di fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o i parte garanzie reali per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 e dei commi 2 e 3 dell'art. 3 dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691; Visto il comma 4 dell'art. 2-bis del medesimo decreto-legge che prevede l'emanazione di un decreto per la fissazione delle modalita' ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonche' la documentazione sull'operativita' del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) legge: il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, cosi' come modificato dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154; b) Ministero: il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato; c) Confidi: i consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica fidi di cui all'art. 2-bis della legge.