AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 2, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che  di  quelle  modificate  trascritte  nelle  note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Nel  comma  3  dell'articolo  242 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  come  da  ultimo
modificato  dalla  legge  22  dicembre 1994, n. 702, le parole: "alla
data del 30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti:  "  ((  alla
data del 30 giugno 1996 )) ".
 
          Riferimenti normativi:
             -   Il  testo  vigente  dell'art.  242  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale,  approvate  con D.Lgs. n. 271/1989, gia'
          modificato dall'art. 1  del  D.Lgs.  n.    77/1990  e  come
          ulteriormente  modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre
          1990, n. 293, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre  1991,  n.
          400,  dall'art.  1  del  D.Lgs.  16  ottobre  1992, n. 411,
          dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 563,  dall'art.
          1  della  legge 22 dicembre 1994, n. 702, e dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  242  (Procedimenti  in   fase   istruttoria   che
          proseguono  con  le  norme  anteriormente vigenti). - 1. La
          disposizione dell'art.  241 si osserva altresi':
               a) nei procedimenti in corso alla data di  entrata  in
          vigore  del  codice  quando  e'  stato  compiuto un atto di
          istruzione del quale e' previsto il deposito e il fatto  e'
          stato   contestato  all'imputato  ovvero  enunciato  in  un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
               b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
          stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
               c)  nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del
          codice abrogato per i quali le  condizioni  indicate  nelle
          lettere  a)  e  b) ricorrono anche relativamente a uno solo
          degli  indiziati  o  imputati  ovvero  a  una  sola   delle
          imputazioni,  sempre che alla data di entrata in vigore del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
             2. Quando si procede con istruzione sommaria,  se  entro
          il  31  dicembre  1990  non  e'  stato  ancora richiesto il
          decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza  di
          proscioglimento   o  non  e'  stato  disposto  il  giudizio
          direttissimo, il  pubblico  ministero  entro  i  successivi
          trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni
          al  giudice  istruttore.  Questo  provvede agli adempimenti
          previsti  dall'art.  372  del  codice  abrogato  ed   entro
          sessanta  giorni  dalla  scadenza  del termine ivi indicato
          pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di
          rinvio a giudizio.
            3.   Quando   si   procede  con  istruzione  formale,  se
          l'istruzione e' ancora in corso alla data del  31  dicembre
          1990  ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art.
          407, comma 2, lettera a), del  codice,  alla  data  del  30
          giugno  1996,  il  giudice  istruttore  entro cinque giorni
          deposita il fascicolo in  cancelleria,  dandone  avviso  al
          pubblico   ministero  a  norma  dell'art.  369  del  codice
          abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine
          previsto  dall'art.  372  del  codice  abrogato, il giudice
          istruttore  pronuncia  sentenza   di   proscioglimento   od
          ordinanza di rinvio a giudizio.
             4.  Nei  procedimenti di competenza del pretore, se alla
          data del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in  corso,
          il  pretore  entro  trenta  giorni  pronunzia  sentenza  di
          proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o  decreto
          penale    di    condanna   ovvero   dispone   il   giudizio
          direttissimo".