AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del decreto-legge  31  gennaio
1995, n. 26". Il D.L. n. 26/1995, recante disposizioni urgenti per la
ripresa  delle  attivita'  imprenditoriali,  e'  stato  convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. L'art.  5
di  detto decreto, soppresso dalla legge di conversione, il cui testo
e' riportato in appendice,  recava  norme  sulle  forniture  e  sugli
appalti pubblici.
                               Art. 1.
          Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(( 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio    ))
(( 1994, n. 109, sono abrogati.                                    ))
(( 2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio ))
(( 1994, n. 109, e' adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra   ))
(( in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito        ))
(( supplemento della  Gazzetta Ufficiale,    che avviene           ))
(( contestualmente alla ripubblicazione della citata legge         ))
(( n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal      ))
(( presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge   ))
(( n. 109 del 1994.                                                ))
(( 3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla ))
(( data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e   ))
(( ai relativi affidamenti in appalto o in concessione             ))
(( si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994,      ))
(( n. 109, come modificata dal presente decreto, nonche' le        ))
(( disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalita' ))
(( stabilite dal regolamento stesso.                               ))
(( 4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del      ))
(( regolamento di cui al comma 2, nonche' ai relativi affidamenti  ))
(( in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della ))
(( legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente    ))
(( decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ))
(( ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9,  ))
(( e 14, nonche' le                                                ))
(( disposizioni legislative e regolamentari previgenti non         ))
(( incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime  ))
(( disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente      ))
(( prima della data di entrata in vigore della legge di            ))
(( conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in   ))
(( appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per   ))
(( la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa   ))
(( data.                                                           ))
(( 5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data  ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, ))
(( qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia         ))
(( pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le    ))
(( disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data ))
(( di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109,      ))
(( nonche' gli articoli 1, 2, 6, 7, 8,                             ))
(( comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31,         ))
(( 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge       ))
(( n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.          ))
(( 6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e ))
(( agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della   ))
(( legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore  ))
(( della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle    ))
(( aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi  ))
(( termini, sono applicabili le disposizioni                       ))
(( vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.  ))
(( 7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli           ))
(( uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,     ))
(( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato           ))
(( dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di        ))
(( progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del   ))
(( progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da      ))
(( parte degli organi competenti.                                  ))
(( 8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla     ))
(( pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende     ))
(( riferito alla data di presentazione delle offerte.              ))
(( 9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 ))
(( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere  ))
(( dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma ))
(( 2 del presente articolo.                                        ))
(( 10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo   ))
(( 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre ))
(( dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione   ))
(( nella Gazzetta Ufficiale della costituzione                     ))
(( dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta    ))
(( giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge ))
(( n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente        ))
(( decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla     ))
(( data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla   ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( presente decreto.                                               ))
(( 11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le      ))
(( modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente       ))
(( decreto.                                                        ))
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio
          1995, n. 26, i cui effetti sono stati sanati dalla legge di
          conversione del presente decreto:
             "Art. 5 (Forniture e appalti pubblici). - 1. Per i nuovi
          procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'applicazione
          delle  disposizioni  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109,
          resta sospesa fino al  30  giugno  1995,  fatti  salvi  gli
          articoli  3,  7,  commi  1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31,
          comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal  presente  decreto.
          In  data  1  gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di
          cui al citato art. 3.  Per  i  procedimenti  gia'  iniziati
          continua  ad  applicarsi  quanto  previsto  dalla normativa
          vigente alla data di pubblicazione del bando.
             2. All'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, le parole: 'entro  sei  mesi'  sono  sostituite  dalle
          seguenti: 'entro quindici mesi' e sono soppresse le parole:
          'e  dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici di
          cui all'art. 4'. All'art. 7, comma 1, le parole: 'un  unico
          responsabile'   sono   sostituite   dalle  seguenti:     'i
          responsabili' ed al comma 2, primo e secondo  periodo,  del
          medesimo   articolo   le   parole:   'Il  responsabile  del
          procedimento'   sono   sostituite   dalle   seguenti:    'I
          responsabili'  e  dopo le stesse sono inserite le seguenti:
          'ciascuno per la parte di  propria  competenza,'.  All'art.
          24,  comma  3,  sono  soppresse  le  parole:  'di  cui alla
          presente  legge';  all'art.  25,  comma  3,  e'   soppresso
          l'ultimo  periodo  e al comma 1 del medesimo articolo, alla
          lettera a) sono aggiunte, in fine,  le  parole:  ',  ovvero
          qualora   non   comportino   un   aumento  di  spesa;'.  Le
          disposizioni di cui all'art. 25  della  legge  11  febbraio
          1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori
          da  appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto.
             3.  A  valere  sugli  stanziamenti iscritti nei capitoli
          delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le
          amministrazioni  competenti destinano una quota complessiva
          non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
          stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi  di
          investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi
          ed  esecutivi,  incluse  indagini geologiche, geognostiche,
          valutazioni di impatto ambientale od altre  rilevazioni,  e
          agli  studi  per  il  finanziamento  dei  progetti, nonche'
          all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
          sopravvenuta  dei progetti gia' esistenti di intervento, di
          cui sia riscontrato il  perdurare  dell'interesse  pubblico
          alla  realizzazione dell'opera.   Analoghi criteri adottano
          per i propri bilanci le regioni  e  le  province  autonome,
          qualora  non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
          le province o loro consorzi. Per le  opere  finanziate  dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
          presente   articolo,   sia   pure   anticipate    dall'ente
          mutuatario.
             4.  Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure
          di affidamento di lavori pubblici  si  applica  l'art.  24,
          primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
          giugno  1993.  Resta  fermo  quanto  previsto dalla vigente
          disciplina  antimafia  ed   in   materia   di   misure   di
          prevenzione.  Ai  fini dell'applicazione della normativa di
          cui al primo periodo sono abrogate le norme  relative  alla
          sospensione  e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10
          febbraio 1962, n. 57,  e  sono  inefficaci  i  procedimenti
          iniziati  e  gli  atti  adottati  in  base  alla  normativa
          previgente.
             5. E' abrogato l'art. 15 della legge 11  febbraio  1994,
          n. 109.
             6.  Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al
          30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti  alla  data
          di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
             7.  Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore
          a 5 milioni  di  ECU,  l'amministrazione  interessata  deve
          valutare  l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della
          direttiva 93/37/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1993,
          relativamente  a tutte le offerte che presentano un ribasso
          superiore di oltre il 20  per  cento  rispetto  alla  media
          aritmetica  dei  ribassi  di  tutte  le offerte ammesse. Il
          calcolo della  media  e'  fatto  non  tenendo  conto  delle
          offerte  in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione
          puo'    prendere    in    considerazione     esclusivamente
          giustificazioni  fondate sull'economicita' del procedimento
          di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o  sulle
          condizioni   particolarmente   favorevoli   di   cui   gode
          l'offerente, con esclusione, comunque,  di  giustificazioni
          relativamente  a  tutti quegli elementi i cui valori minimi
          sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
          amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati
          ufficiali. Le offerte debbono essere corredate,  fin  dalla
          loro  presentazione,  da giustificazioni relativamente alle
          voci di prezzo  piu'  significative,  che  complessivamente
          rappresentino  almeno  il 75 per cento dell'importo posto a
          base di gara.
             8.  Fermo  restando  quanto   previsto   al   comma   7,
          relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo
          inferiore   alla   soglia   comunitaria,  l'amministrazione
          interessata puo' procedere all'esclusione automatica  dalla
          gara  delle  offerte  che  presentino  una  percentuale  di
          ribasso  superiore  di  oltre il 20 per cento rispetto alla
          media aritmetica dei ribassi di tutte le  offerte  ammesse.
          Il  calcolo  della  media  e'  effettuato non tenendo conto
          delle offerte in aumento. La procedura di  esclusione  deve
          essere  indicata  nel  bando  o  avviso  di  gara  e non e'
          esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti
          inferiore a quindici.
             9. All'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.
          179, come  modificato  dall'art.  10  del  decreto-legge  5
          ottobre  1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo  il  terzo  periodo  e'
          inserito  il seguente: 'La disponibilita' del Ministero dei
          lavori pubblici e' incrementata delle somme non  utilizzate
          per   contributi   sui  programmi  ed  interventi  previsti
          dall'art. 18 del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 203, purche'  gli  accordi  di  programma  proposti  dal
          Ministero  dei  lavori  pubblici  si  riferiscano  ad  aree
          concordate   con   le    amministrazioni    locali.    Tali
          disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288 miliardi,
          sono   versate   all'entrata   dello   Stato   per   essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dei lavori pubblici. Le somme  non  utilizzate  in  ciascun
          esercizio possono esserlo nel biennio successivo.'.
             10.  Anche  in deroga alle diverse procedure previste in
          applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,
          n. 152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
          luglio  1991,  n.  203,  e  dell'art. 8 del decreto-legge 5
          ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4  dicembre  1993,  n. 493, gli accordi di programma
          adottati  dai  comuni,  ancorche'  non   ratificati,   sono
          direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso
          art.   18,   comma   1,  nell'ambito  delle  disponibilita'
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.   L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  sopra
          avviene senza  pregiudizio  per  i  procedimenti  pendenti,
          preliminari  all'accordo di programma di cui all'art. 8 del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non
          ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. A  tale  fine  viene  accantonata  una  quota  dei
          predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo
          importo.
            11.  E'  differita  al 1 gennaio 1996 l'entrata in vigore
          delle disposizioni degli  articoli  4  e  5,  limitatamente
          all'abrogazione  delle  norme della legge 14 marzo 1968, n.
          292, relative agli interventi di  restauro  e  manutenzione
          straordinaria  di  beni  immobili  statali, del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368".
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 della legge
          11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia
          di lavori pubbblici":  "Art. 38 (Applicazione della legge).
          - 1.  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  ad
          eccezione  di  quelle  di cui all'art. 8, nonche' di quelle
          che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai  contratti
          di  appalto  di lavori pubblici, alle concessioni di lavori
          pubblici e agli  incarichi  di  progettazione  stipulati  o
          affidati  a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge stessa.  2. Le disposizioni di cui all'art. 8,  comma
          7,  lettera  b),  si applicano fino all'approvazione di una
          nuova disciplina in materia  di  misure  interdittive  alla
          partecipazione   a   procedure  di  affidamento  di  lavori
          pubblici.   3. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento, le garanzie e le coperture assicurative di cui
          all'art.  30  si  applicano  secondo modalita' disposte dai
          soggetti appaltanti.
             4. (Omissis)".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          109/1994:    "Art.  3  (Delegificazione). - 1. E' demandata
          alla potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  le
          modalita'  di  cui al presente articolo secondo le norme di
          cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
          riferimento:
               a)  alla  programmazione,  alla  progettazione,   alla
          direzione  dei  lavori,  al  collaudo  e  alle attivita' di
          supporto tecnico-amministrativo con  le  annesse  normative
          tecniche;  b) alle procedure di affidamento degli appalti e
          delle  concessioni  di  lavori  pubblici,   nonche'   degli
          incarichi  di progettazione; c) alle forme di pubblicita' e
          di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante
          informazione televisiva o trasmissione telematica,  nonche'
          alle  procedure  di  accesso  a  tali  atti; d) ai rapporti
          funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
          dei lavori e alle relative competenze.
             2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al
          comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, adotta  apposito  regolamento,
          di  seguito  cosi'  denominato,  che, insieme alla presente
          legge, costituisce l'ordinamento  generale  in  materia  di
          lavori  pubblici,  recando  altresi' norme di esecuzione ai
          sensi del comma 6.  Il  predetto  atto  assume  come  norme
          regolatrici,    nell'ambito    degli   istituti   giuridici
          introdotti dalla normativa comunitaria vigente  e  comunque
          senza   pregiudizio   dei   principi   della   liberta'  di
          stabilimento e della libera  prestazione  dei  servizi,  la
          presente  legge,  nonche', per quanto non da essa disposto,
          la legislazione antimafia e le  disposizioni  nazionali  di
          recepimento   della  normativa  comunitaria  vigente  nella
          materia di cui al comma 1. Il regolamento  e'  adottato  su
          proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          i  Ministri  dell'ambiente  e  per  i  beni   culturali   e
          ambientali,  sentiti  i Ministri interessati, previo parere
          del   Consiglio   superiore   dei   lavori    pubblici    e
          dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici di cui
          all'art.   4,   nonche'   delle   competenti    commissioni
          parlamentari,  che si esprimono entro sessanta giorni dalla
          trasmissione dello schema.  Con  la  procedura  di  cui  al
          presente   comma   si  provvede  altresi'  alle  successive
          modificazioni ed  integrazioni  del  regolamento.    3.  Il
          Governo,   nell'ambito   delle   materie  disciplinate  dal
          regolamento, attua, con modifiche al medesimo  regolamento,
          le  direttive  comunitarie  nella materia di cui al comma 1
          che  non  richiedono  la  modifica  di  disposizioni  della
          presente  legge.   4. Sono abrogati, con effetto dalla data
          di entrata in vigore del regolamento,  gli  atti  normativi
          indicati  che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad
          eccezione delle  norme  della  legislazione  antimafia.  Il
          regolamento  e'  pubblicato  in  apposito supplemento della
          Gazzetta Ufficiale , unitamente alla ripubblicazione  della
          presente  legge  e delle altre disposizioni legislative non
          abrogate in materia di lavori pubblici.  5. Con decreto del
          Ministro  dei  lavori  pubblici,   sentito   il   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  e'  adottato,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore
          contestualmente  al  regolamento.  Con decreto del Ministro
          dei lavori pubblici, emanato di concerto  con  il  Ministro
          per  i  beni  culturali  e ambientali, sentito il Consiglio
          nazionale per i beni culturali e ambientali, sono  adottati
          uno  o  piu' capitolati speciali per i lavori di restauro e
          manutenzione di dipinti su  tela,  su  tavola  e  su  muro,
          nonche' di superfici decorate di monumenti architettonici e
          di  materiali di scavo.  6. Il regolamento, con riferimento
          alle  norme  di  cui  alla  presente  legge,  definisce  in
          particolare:
               a)  le  modalita'  di esercizio della vigilanza di cui
          all'art.  4;  b)  le  sanzioni  previste   a   carico   del
          responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti
          e  delle  funzioni  dell'ingegnere capo fra il responsabile
          del procedimento e il direttore del lavori; c) le forme  di
          pubblicita'  dei  lavori delle conferenze di servizi di cui
          all'art. 7; d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione,
          all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
          cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
          dei consorzi stabili  alle  gare  per  l'aggiudicazione  di
          appalti   e  di  concessioni  di  lavori  pubblici;  e)  la
          disciplina delle associazioni temporanee di tipo  verticale
          e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e
          per  gli  effetti  dell'art.  13,  comma 7; f) i tempi e le
          modalita' di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento
          dei programmi di cui all'art. 14;  g)  le  ulteriori  norme
          tecniche   di   compilazione  dei  progetti,  gli  elementi
          progettuali relativi a specifiche categorie di  lavori,  le
          possibili  deroghe  alla soglia percentuale di cui all'art.
          16, comma 8; h) gli ulteriori requisiti delle  societa'  di
          ingegneria  di  cui  all'art.  17,  comma  9;  i) la misura
          percentuale del costo di progettazione  da  destinare  alla
          costituzione  del  fondo  di  cui  all'art.  18,  nonche' i
          criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso
          fondo;  l)  specifiche  modalita'  di  progettazione  e  di
          affidamento dei lavori di scavo,  restauro  e  manutenzione
          dei  beni  tutelati  ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
          1089, e successive  modificazioni,  anche  in  deroga  agli
          articoli  16,  19,  20  e  23  della  presente legge; m) le
          modalita' di espletamento dell'attivita' delle  commissioni
          giudicatrici  di cui all'art. 21; n) le specifiche tecniche
          ed i criteri di selezione di cui all'art.  23  in  caso  di
          licitazioni  private,  con particolare riguardo a lavori di
          importo  inferiore  alla  soglia  di   applicazione   della
          normativa   comunitaria,   tenuto  conto  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio  1991,  n.
          55;  o) le procedure di esame delle proposte di variante di
          cui  all'art.  25;  p)  l'ammontare  delle  penali  di  cui
          all'art.  26,  comma  6,  secondo l'importo dei lavori e le
          cause che le determinano, nonche' le modalita' applicative;
          q)  le  modalita'  e  le  procedure   accelerate   per   la
          deliberazione  prima  del  collaudo,  da parte del soggetto
          appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle  riserve
          dell'appaltatore;  r)  i  lavori  in  relazione ai quali il
          collaudo si effettua sulla base di apposite  certificazioni
          di  qualita'  dell'opera  e  dei  materiali  e  le relative
          modalita' di rilascio; le norme  concernenti  le  modalita'
          del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale
          il  collaudo  stesso deve essere effettuato e gli ulteriori
          casi nei quali e' obbligatorio effettuare  il  collaudo  in
          corso   d'opera;  le  condizioni  di  incompatibilita'  dei
          collaudatori, i criteri di  rotazione  negli  incarichi,  i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori; s) le forme di  pubblicita'  di
          appalti   e  concessioni  ai  sensi  dell'art.  29;  t)  le
          modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di  cui
          all'art.  30,  le  condizioni  generali e particolari delle
          polizze e i massimali garantiti, nonche'  le  modalita'  di
          costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo
          art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso
          di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;
           u)  la  disciplina  riguardante  i  lavori  segreti di cui
          all'art.    33;  v)  la  quota  subappaltabile  dei  lavori
          appartenenti  alla categoria o alle categorie prevalenti ai
          sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990,  n.
          55,  come  sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente
          legge; z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e  le
          sospensioni  disposte  dal  titolare  dei lavori al fine di
          assicurare  l'effettiva  e  continuativa  prosecuzione  dei
          lavori   stessi,   le   modalita'  di  corresponsione  agli
          appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
          stato di avanzamento dei lavori; aa) la disciplina  per  la
          tenuta dei documenti contabili.
             7.  Ai  fini  della  predisposizione del regolamento, e'
          istituita,  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  apposita
          commissione  di  studio  composta  da docenti universitari,
          funzionari   pubblici    ed    esperti    di    particolare
          qualificazione  professionale.  Per  il funzionamento della
          commissione  e  per  la  corresponsione  dei  compensi,  da
          determinarsi con decreto del Ministro dei lavori  pubblici,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, in riferimento
          all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di  lire  500
          milioni  da  imputarsi  sul  capitolo  1030  dello stato di
          previsione del  Ministero  dei  lavori  pubblici".    -  Si
          riporta il testo dei commi da 1 a 9 dell'art. 4 e dell'art.
          14  della  legge  n.  109/1994:   "Art. 4 (Autorita' per la
          vigilanza sui lavori pubblici). - 1. Al fine  di  garantire
          l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, comma 1, nella
          materia  dei lavori pubblici, anche di interesse regionale,
          e'  istituita,  con  sede  in  Roma,  l'Autorita'  per   la
          vigilanza   sui  lavori  pubblici,  di  seguito  denominata
          'Autorita''.  2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
          indipendenza di giudizio e  di  valutazione  ed  e'  organo
          collegiale   costituito   da  cinque  membri  nominati  con
          determinazione  adottata  d'intesa  dai  Presidenti   della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
          dell'Autorita',  al  fine  di garantire la pluralita' delle
          esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita'
          che operano in settori tecnici, economici e  giuridici  con
          riconosciuta   professionalita'.   L'Autorita'  sceglie  il
          presidente tra i propri componenti e  stabilisce  le  norme
          sul  proprio  funzionamento.    3.  I membri dell'Autorita'
          durano  in  carica  cinque  anni  e  non   possono   essere
          confermati.   Essi   non  possono  esercitare,  a  pena  di
          decadenza, alcuna attivita' professionale o di  consulenza,
          non  possono  essere  amministratori  o  dipendenti di enti
          pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici  pubblici  di
          qualsiasi  natura  o rivestire cariche pubbliche elettive o
          cariche nei partiti politici. I  dipendenti  pubblici  sono
          collocati  fuori  ruolo  o,  se professori universitari, in
          aspettativa per l'intera durata del  mandato.  Con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro dei lavori pubblici, di concerto con  il  Ministro
          del   tesoro,   e'  determinato  il  trattamento  economico
          spettante ai membri dell'Autorita', nel limite  complessivo
          di L. 1.250.000.000 annue.
             4. L'Autorita':
               a)  vigila  affinche' sia assicurata l'economicita' di
          esecuzione dei lavori pubblici; b)  vigila  sull'osservanza
          della  disciplina  legislativa  e  regolamentare in materia
          verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita'
          delle procedure di  affidamento  dei  lavori  pubblici;  c)
          accerta  che  dall'esecuzione  dei  lavori non sia derivato
          pregiudizio per il pubblico erario; d) segnala al Governo e
          al  Parlamento,  con   apposita   comunicazione,   fenomeni
          particolarmente  gravi  di  inosservanza  o di applicazione
          distorta della normativa sui lavori pubblici; e) formula al
          Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione  del
          regolamento;  f)  predispone  ed  invia  al  Governo  e  al
          Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano
          disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti  e  delle
          concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
               1)   alla   frequenza  del  ricorso  a  procedure  non
          concorsuali;
               2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
               3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al
          comma 16, lettera b);
               4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori
          o a varianti in corso d'opera;
               5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
          confronti dei concessionari e degli appaltatori;
               6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
               g)  sovrintende  all'attivita'  dell'Osservatorio  dei
          lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
               h)  esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e
          17;
               i)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione  di   cui
          all'art. 8.
             5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita' si
          avvale  dell'Osservatorio  dei  lavori  pubblici  di cui al
          comma 10, lettera c), delle  unita'  specializzate  di  cui
          all'art.  14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          152, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio
          1991,  n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico,
          della  consulenza  del  Consiglio  superiore   dei   lavori
          pubblici.      6.   Nell'ambito   della  propria  attivita'
          l'Autorita'   puo'    richiedere    alle    amministrazioni
          aggiudicatrici,    agli    altri   enti   aggiudicatori   o
          realizzatori,    nonche'    ad    ogni    altra    pubblica
          amministrazione  e ad ogni ente, anche regionale, impresa o
          persona che ne sia in possesso, documenti,  informazioni  e
          chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da
          iniziare,  al  conferimento  di incarichi di progettazione,
          agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque
          ne abbia interesse, puo'  disporre  ispezioni,  avvalendosi
          del  Servizio  ispettivo  di cui al comma 10, lettera b), e
          della collaborazione di  altri  organi  dello  Stato;  puo'
          disporre   perizie  ed  analisi  economiche  e  statistiche
          nonche' la consultazione di esperti in ordine  a  qualsiasi
          elemento  rilevante  ai  fini  dell'istruttoria.   Tutte le
          notizie, le informazioni o i dati  riguardanti  le  imprese
          oggetto   di   istruttoria  da  parte  dell'Autorita'  sono
          tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria  medesima,
          dal  segreto  di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
          amministrazioni.     I      funzionari      dell'Autorita',
          nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   sono   pubblici
          ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.    7.
          Con  provvedimento  dell'Autorita',  i soggetti ai quali e'
          richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma  6  sono
          sottoposti  alla  sanzione  amministrativa del pagamento di
          una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od  omettono,
          senza  giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  fino  a lire 100 milioni se
          forniscono  informazioni  od   esibiscono   documenti   non
          veritieri.   L'entita'   delle  sanzioni  e'  proporzionata
          all'importo  contrattuale dei lavori cui le informazioni si
          riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni  previste
          dalle  norme  vigenti.    8. Qualora i soggetti ai quali e'
          richiesto di  fornire  gli  elementi  di  cui  al  comma  6
          appartengano  alle  pubbliche amministrazioni, si applicano
          le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per  gli
          impiegati  dello Stato.   9. Qualora accerti l'esistenza di
          irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti ed  i  propri
          rilievi  agli  organi  di  controllo e, se le irregolarita'
          hanno  rilevanza  penale,   agli   organi   giurisdizionali
          competenti.   Qualora   l'Autorita'   accerti   che   dalla
          realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il
          pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi  anche
          ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte
          dei conti.
             10-18 (Omissis)".
             "Art.  14  (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. Le
          amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito
          di documenti programmatori gia'  previsti  dalla  normativa
          vigente,  il  programma dei lavori pubblici da eseguire nel
          triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo  stato
          di  previsione  o sul proprio bilancio, nonche' disponibili
          utilizzando, in base alla normativa vigente,  contributi  o
          risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci,  ovvero  acquisibili  ai  sensi  dell'art.  3  del
          decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.  310, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive  modificazioni.  Il  programma triennale prevede
          l'elenco  dei  lavori  per   settore;   le   priorita'   di
          intervento; il piano finanziario complessivo e per settore;
          i  tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono
          inclusi, secondo un ordine di priorita', per  tipologia  di
          opere,  solo  i  lavori  di cui sia stato redatto almeno il
          progetto preliminare e la cui utilita' sia accertata  sulla
          base  di  una  verifica  delle esigenze cui i lavori devono
          corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi,
          della  stima  sommaria  dei  relativi  costi,  nonche'  dei
          benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma e'
          data   priorita'   alla  manutenzione  e  al  recupero  del
          patrimonio pubblico, nonche'  al  completamento  di  lavori
          gia'  iniziati.    2.  Il  programma  di  cui  al  comma  1
          predisposto dagli enti locali  e'  redatto  in  conformita'
          agli  strumenti  urbanistici  previsti  dalla  legislazione
          vigente; ove gli  enti  locali  siano  sprovvisti  di  tali
          strumenti  urbanistici,  essi  sono  adottati entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
          Decorso  inutilmente  tale  termine e fino all'adozione dei
          suddetti  strumenti  urbanistici,  gli  enti  locali   sono
          esclusi  da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato
          in materia di lavori pubblici.  3. Prima  dell'adozione  lo
          schema  di  programma  di  cui  al comma 1 e' reso pubblico
          mediante  affissione  nella  sede  degli  enti  di  cui  al
          medesimo  comma  1  per almeno sessanta giorni consecutivi.
          Chiunque,   durante   tale   periodo,  puo'  formulare  sul
          programma osservazioni e  proposte,  sulle  quali  l'organo
          competente si pronuncia.  4. Qualora un lavoro compreso nel
          programma  possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata
          dal responsabile del  procedimento  la  disponibilita'  per
          l'intero  triennio  dei  necessari  mezzi finanziari, della
          relativa progettazione definitiva, nonche' essere  indicata
          l'articolazione  temporale  dei  lotti  medesimi.  I  lotti
          devono costituire una parte funzionale dell'opera, come  da
          dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve
          attestare  la  fruibilita'.    5.  Il  Ministro  dei lavori
          pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, definisce con proprio  decreto
          lo  schema  tipo  di programma triennale di cui al comma 1.
          6. Fatti salvi i casi di  cui  al  comma  7,  le  pubbliche
          amministrazioni  non possono concedere finanziamenti per la
          realizzazione di lavori e opere  pubbliche  non  ricompresi
          nei  programmi  di  cui  al  presente articolo, o quando la
          richiesta  non  ne  rispetti   le   priorita'.      7.   Le
          amministrazioni   aggiudicatrici   devono   attenersi  alle
          priorita' indicate  nel  programma,  salvi  gli  interventi
          imposti  da  eventi  imprevedibili o calamitosi, nonche' le
          modifiche dipendenti da nuove disposizioni di  legge  o  di
          regolamento  ovvero da altri atti amministrativi adottati a
          livello  statale  o  regionale.    8.  Le   amministrazioni
          aggiudicatrici,   unitamente   al   programma,  trasmettono
          all'Autorita' e all'Osservatorio dei  lavori  pubblici  una
          relazione sulla funzionalita' delle opere realizzate per le
          quali  sia  gia'  stato  effettuato  il collaudo finale. Le
          amministrazioni aggiudicatrici aventi  rilevanza  nazionale
          trasmettono    al    Ministero   del   bilancio   e   della
          programmazione economica i programmi entro il 30 aprile  di
          ciascun  anno.   9. Ai programmi e alle relazioni di cui al
          comma 8 e' data pubblicita'  dall'Osservatorio  dei  lavori
          pubblici  ai  sensi dell'art.  4, comma 16, lettera c)".  -
          Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 6, 7, 8 (comma 7),
          9, 19, 21, 22, 23, 24, 26 (commi da 1 a 5), 31, 32, 35, 36,
          37 e 38 (comma 4) della legge n.  109/1994  (per  il  testo
          dell'art.   31-bis   si  veda  l'art.  9  del  decreto  qui
          pubblicato):    "Art.  1  (Principi  generali).  -  1.   In
          attuazione  dell'art.  97  della  Costituzione  l'attivita'
          amministrativa in materia di opere e lavori  pubblici  deve
          garantirne   la   qualita'  ed  uniformarsi  a  criteri  di
          efficienza e di efficacia, secondo procedure  improntate  a
          tempestivita',  trasparenza e correttezza, nel rispetto del
          diritto comunitario e  della  libera  concorrenza  tra  gli
          operatori.    2. Per la disciplina delle opere e dei lavori
          pubblici  di  competenza  delle  regioni  anche  a  statuto
          speciale,  delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          degli  enti  infraregionali  da   queste   finanziati,   le
          disposizioni   della  presente  legge  costituiscono  norme
          fondamentali di riforma economico-sociale e principi  della
          legislazione  dello  Stato  ai  sensi  degli  statuti delle
          regioni  a  statuto  speciale   e   dell'art.   117   della
          Costituzione,   anche   per   il  rispetto  degli  obblighi
          internazionali dello  Stato.    3.  Il  Governo,  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma  3,  lettera d), della legge 23 agosto
          1988, n. 400,  emana  atti  di  indirizzo  e  coordinamento
          dell'attivita'  amministrativa delle regioni in conformita'
          alle norme  della  presente  legge.    4.  Le  norme  della
          presente  legge  non  possono essere derogate, modificate o
          abrogate se non per dichiarazione  espressa  con  specifico
          riferimento  a  singole  disposizioni".    "Art.  2 (Ambito
          oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).  -  1.
          Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della presente legge e del
          regolamento di cui all'art. 3, comma 2,  si  intendono  per
          lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2
          del   presente   articolo,  le  attivita'  di  costruzione,
          demolizione,   recupero,   ristrutturazione,   restauro   e
          manutenzione  di opere ed impianti, ad esclusione di quelli
          ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  della   normativa
          nazionale  di  recepimento  della  direttiva  92/50/CEE del
          Consiglio, del 18 giugno 1992.  2. Le norme della  presente
          legge  e  del  regolamento di cui all'art.   3, comma 2, si
          applicano:
               a)  alle  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento  autonomo,  agli enti pubblici, compresi quelli
          economici, agli enti ed alle amministrazioni  locali,  alle
          loro  associazioni  e consorzi nonche' agli altri organismi
          di  diritto  pubblico;  b)  ai  concessionari   di   lavori
          pubblici,  ai  concessionari di esercizio di infrastrutture
          destinate al pubblico servizio, alle societa' con  capitale
          pubblico,  in  misura  anche non prevalente, che abbiano ad
          oggetto della propria attivita' la  produzione  di  beni  o
          servizi  non  destinati  ad essere collocati sul mercato in
          regime di libera concorrenza nonche',  qualora  operino  in
          virtu' di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di
          servizi  pubblici  e  ai  soggetti  di  cui  alla direttiva
          93/38/CEE  del  Consiglio,  del  14  giugno   1993,   salvo
          modifiche  e  integrazioni  all'atto  del recepimento della
          direttiva medesima; c) ai soggetti, enti e societa' privati
          relativamente a  lavori,  opere  ed  impianti  per  la  cui
          realizzazione  sia previsto un contributo o una sovvenzione
          diretti e specifici in conto capitale e in conto  interessi
          che  complessivamente superino il 40 per cento dell'importo
          complessivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori
          singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU.
             3. Ai soggetti di cui al comma 2,  lettera  a),  qualora
          affidino   concessioni  di  lavori  pubblici  di  qualsiasi
          importo, si applicano le disposizioni di cui alla  presente
          legge,  limitatamente  agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20,
          21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 34, nonche' agli  articoli  8,
          9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende
          eseguire  i lavori oggetto della concessione con la propria
          organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al  comma  2,
          lettera  b),  si  applicano  le disposizioni della presente
          legge ad esclusione degli articoli 5, 6, 14, 18, 26,  27  e
          35. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano
          le  disposizioni  della  presente  legge limitatamente agli
          articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29  e
          34.    4.  I  soggetti  di cui al comma 2, lettera b), sono
          obbligati ad  appaltare  a  terzi  i  lavori  pubblici  non
          realizzati  direttamente  o tramite imprese controllate. Ai
          fini del presente comma si  intendono  per  soggetti  terzi
          anche  le  imprese collegate. I requisiti di qualificazione
          di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario
          ed alle imprese collegate o controllate nei limiti  in  cui
          essi   eseguono   direttamente   i   lavori  oggetto  della
          concessione.  5. In deroga a quanto previsto dal  comma  4,
          nei  tre  anni  successivi  alla  data di entrata in vigore
          della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera
          b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione
          ad imprese collegate,  nella  misura  massima  del  30  per
          cento.   I   prezzi  degli  appalti  conferiti  ad  imprese
          collegate sono determinati applicando la media dei  ribassi
          per   lavori   similari   affidati  previo  esperimento  di
          procedure di pubblico incanto o di licitazione privata  dal
          concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli
          ultimi  sei  mesi.    6.  Ai  sensi della presente legge si
          intendono:
               a)  per  organismi  di  diritto   pubblico   qualsiasi
          organismo   con   personalita'   giuridica,  istituito  per
          soddisfare specificatamente bisogni di interesse  generale,
          non  aventi  carattere  industriale  o commerciale e la cui
          attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
          dalle regioni, dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  dagli  enti  locali,  da altri enti pubblici o da
          altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
          sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i  cui
          organismi  di  amministrazione, di direzione o di vigilanza
          siano costituiti in misura  non  inferiore  alla  meta'  da
          componenti   designati   dai   medesimi  soggetti;  b)  per
          procedure di affidamento dei lavori o per  affidamento  dei
          lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione; c)
          per  amministrazioni  aggiudicatrici  i  soggetti di cui al
          comma 2, lettera a); d)  per  altri  enti  aggiudicatori  o
          realizzatori  i  soggetti  di  cui al comma 2, lettere b) e
          c)".
             "Art.  6  (Modifica   della   organizzazione   e   delle
          competenze  del Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
          1.  E'  garantita  la   piena   autonomia   funzionale   ed
          organizzativa,  nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e di
          valutazione del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          quale  massimo  organo  tecnico consultivo dello Stato.  2.
          L'art.  8  della  legge  18  ottobre  1942,  n.  1460,   e'
          sostituito  dal seguente:   'Art. 8. - 1. Il Presidente del
          Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e'  nominato  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dei  lavori   pubblici,   fra   personalita'   di
          riconosciuta  competenza  in  materia  di  lavori pubblici,
          interne  o  esterne  alle  pubbliche  amministrazioni.   Le
          funzioni  di  presidente  di  sezione  sono  attribuite con
          decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, su proposta del
          Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici'.
          3.  Nell'esercizio  del  potere  di organizzazione ai sensi
          dell'art.  1, terzo comma, della legge 20 aprile  1952,  n.
          524, sono altresi' garantiti:
               a)  l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta
          dall'Autorita';   b)   l'assolvimento   dell'attivita'   di
          consulenza  tecnica;  c) la possibilita' di far fronte alle
          richieste   di   consulenza   avanzate   dalle    pubbliche
          amministrazioni.
             4.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,  si
          provvede  ad  attribuire  al Consiglio superiore dei lavori
          pubblici, su materie identiche o affini a  quelle  gia'  di
          competenza  del  Consiglio  medesimo,  poteri  consultivi i
          quali, con disposizioni vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore  della presente legge, siano stati affidati ad altri
          organi istituiti presso altre amministrazioni dello  Stato,
          anche  ad  ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si
          provvede  ad  integrare  la  rappresentanza  delle  diverse
          amministrazioni   dello  Stato  nell'ambito  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici.  Sono  fatte   salve   le
          competenze  del  Consiglio nazionale per i beni culturali e
          ambientali.  5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici
          esprime  parere  obbligatorio  su tutti i progetti di opere
          pubbliche di  importo  superiore  a  100  milioni  si  ECU,
          nonche', a prescindere da tale importo, su tutti i progetti
          per i quali il parere sia richiesto dall'Autorita'".
             "Art.  7  (Misure  per l'adeguamento della funzionalita'
          della pubblica amministrazione). -  1.  Le  amministrazioni
          aggiudicatrici   e   gli   altri   enti   aggiudicatori   o
          realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della  legge
          7  agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria
          struttura   tecnica   e    amministrativa,    tra    figure
          professionali    indicate   dal   regolamento,   un   unico
          responsabile   del   procedimento   per   le   fasi   della
          programmazione    dei    lavori,    della    progettazione,
          dell'affidamento e dell'esecuzione dei  medesimi.    2.  Il
          responsabile  del  procedimento,  in particolare, motiva la
          scelta del metodo di affidamento dei  lavori,  assicura  il
          rispetto   delle   disposizioni  normative  in  materia  di
          contenuto  dei  bandi  di  gara  e  verifica  la   completa
          copertura  finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai
          lavori; verifica altresi' l'effettivo possesso  delle  aree
          interessate  dai  lavori  in  modo  che  l'appaltatore o il
          concessionario possa iniziare i lavori  stessi  al  momento
          della  consegna.  Il  responsabile  del  procedimento,  ove
          accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia  gli  atti
          relativi  alla competente procura regionale della Corte dei
          conti ed alla Autorita'.  3. Il regolamento  disciplina  le
          ulteriori   funzioni  del  responsabile  del  procedimento,
          coordinando con esse i compiti del  direttore  dei  lavori.
          Restano  ferme,  sino  alla  data  di entrata in vigore del
          predetto  regolamento,  le  responsabilita'  dell'ingegnere
          capo  e  del  direttore  dei  lavori  come  definite  dalla
          normativa  vigente.    4.  Per  l'acquisizione  di  intese,
          pareri,  autorizzazioni,  nulla  osta  e  assensi  comunque
          denominati al fine della  esecuzione  di  lavori  pubblici,
          puo'  essere  convocata  una conferenza di servizi ai sensi
          dell'art.  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive   modificazioni,   previa   comunicazione   alle
          amministrazioni interessate del progetto di cui al comma  5
          del  presente  articolo,  almeno  trenta giorni prima della
          data di convocazione della conferenza.  5. La conferenza di
          servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente
          alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente  in
          ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta
          dalla   normativa   vigente,   nonche'  al  perfezionamento
          dell'intesa di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  81  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616. In caso di opere di rilievo nazionale o di  iniziativa
          di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione
          di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili
          i  relativi  finanziamenti,  le predette pronunce e intese,
          qualora non  perfezionatesi  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta da parte dell'amministrazione statale competente,
          possono  essere  acquisite  nell'ambito della conferenza di
          servizi.  6. Il regolamento prevede altresi'  le  forme  di
          pubblicita'  dei  lavori della conferenza di servizi di cui
          al presente articolo, nonche' degli atti da  cui  risultino
          le   determinazioni  assunte  da  ciascuna  amministrazione
          interessata.  7. La conferenza di servizi puo'  richiedere,
          se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai
          progettisti.      8.   Le  amministrazioni  interessate  si
          esprimono  nella  conferenza  nel  rispetto   delle   norme
          ordinamentali  sulla  formazione della loro volonta' e sono
          rappresentate  da  soggetti  che  dispongono,  per   delega
          ricevuta   dell'organo  istituzionalmente  competente,  dei
          poteri   spettanti    alla    sfera    dell'amministrazione
          rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento".
             "Art. 8 (Qualificazione). - 1-6. (Omissis).
             7.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il concorrente e' escluso dalle  procedure  di  affidamento
          dei lavori pubblici qualora:
               a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con
          incarico   di   direttore   tecnico  abbiano  in  corso  un
          procedimento ovvero sia stato  a  loro  carico  emanato  un
          provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di
          prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  e  successive  modificazioni;  b) si trovi nelle
          condizioni di cui agli articoli 20, primo comma, n.  2),  e
          21,  primo  comma,  n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n.
          57,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  c)   i
          soggetti   di  cui  alla  lettera  a)  abbiano  reso  false
          dichiarazioni in merito ai  requisiti  ed  alle  condizioni
          rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione; d)
          sia  in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
          di attivita' o in qualsiasi  altra  situazione  equivalente
          secondo   la   legislazione   italiana  o  la  legislazione
          straniera, se trattasi di soggetto di altro  Stato,  ovvero
          sia  in corso una delle predette procedure; e) sia recidivo
          nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni
          e  i  conseguenti  adempimenti  in  materia  di  contributi
          sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
          la  legislazione  dello  Stato  di  residenza, ovvero abbia
          commesso anche un'unica violazione  di  maggiore  gravita'.
          Costituisce  violazione  di  maggiore  gravita' l'accertata
          omessa  denuncia  di  lavoratori   occupati,   il   mancato
          versamento  di contributi sociali in misura superiore al 20
          per  cento  dell'importo  complessivo  dovuto,  la  mancata
          corresponsione  di  un  importo  superiore  al 20 per cento
          delle tasse o imposte dovute, nonche' il  mancato  rispetto
          delle  norme  di  cui  alla  legge 2 aprile 1968, n. 482, e
          successive modificazioni;
               f)    nell'esercizio    della    propria     attivita'
          professionale, abbia commesso un errore grave accertato con
          qualsiasi mezzo di prova.
             8-11 (Omissis)".
             "Art.  9 (Norme in materia di partecipazione alle gare).
          - 1.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 8,  fino  al
          31  dicembre  1996  la  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento dei lavori pubblici e' altresi' regolata  dalle
          norme  di  cui  alla  legge  10  febbraio  1962,  n.  57, e
          successive modificazioni e integrazioni, e al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.
          55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
          presente articolo.  2. Le disposizioni di  cui  al  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991,
          n. 55,  sono  integrate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto  attiene  alla
          determinazione    dei   parametri   e   dei   coefficienti,
          differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti
          economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi   che    i
          concorrenti  debbono  possedere  per la partecipazione alle
          procedure  di  affidamento  di  lavori  pubblici.    3.  Il
          Ministro  dei  lavori  pubblici,  con  proprio  decreto  da
          emanarsi entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, sentito il comitato centrale
          per l'Albo nazionale dei  costruttori,  articola  l'attuale
          sistema   di   categorie  in  opere  generali  e  in  opere
          specializzate e le ridetermina adeguandole  ai  criteri  di
          cui   al   comma   2.  Il  predetto  decreto  reca  inoltre
          disposizioni in ordine ad un piu' stretto  riferimento  tra
          iscrizione   ad   una   categoria   e  specifica  capacita'
          tecnico-operativa,  da  individuarsi   sulla   base   della
          idoneita'   tecnica,   dell'attrezzatura   tecnica,   della
          manodopera  impiegata  e  della  capacita'  finanziaria  ed
          imprenditoriale.    4. Con il decreto di cui al comma 3, e'
          istituita una apposita categoria per le attivita' di  scavo
          archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
          tutela  ai  sensi  della  legge  1  giugno 1939, n. 1089, e
          successive modificazioni".
             "Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).
          -  1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente
          legge hanno per oggetto l'esecuzione  di  lavori  da  parte
          dell'impresa   contraente   sulla   base   di  un  progetto
          esecutivo,  ad   eccezione   di   quelli   riguardanti   la
          manutenzione  periodica  e  gli scavi archeologici.   2. Le
          amministrazioni aggiudicatrici affidano  in  concessione  i
          lavori   pubblici   esclusivamente   nel  caso  in  cui  la
          concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione,  anche
          la  gestione delle opere. In tale caso la controprestazione
          a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
          di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente  le
          opere.  Qualora  nella  gestione  dell'opera siano previsti
          prezzi o tariffe ammministrati o controllati,  il  soggetto
          concedente    assicura   al   concessionario   l'equilibrio
          economico-finanziario degli investimenti e  della  connessa
          gestione   in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
          prestare, anche mediante un prezzo che  comunque  non  puo'
          superare  il 50 per cento dell'importo totale delle opere e
          il   cui   pagamento   avviene   a   collaudo   effettuato.
          L'affidamento  in  concessione puo' essere effettuato sulla
          base del  progetto  definitivo.  I  lavori  potranno  avere
          inizio  soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo
          da  parte  del   concedente.      3.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici  non  possono affidare a soggetti pubblici o
          di diritto privato l'espletamento delle  funzioni  e  delle
          attivita'  di stazione appaltante di lavori pubblici.  4. I
          contratti  di  appalto  di  cui  alla  presente  legge,  ad
          eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e
          gli  scavi  archeologici,  sono  stipulati a corpo ai sensi
          delle disposizioni di cui al secondo  comma  dell'art.  326
          della  legge 20 marzo 1865, n.  2248, allegato F.  5. E' in
          facolta' delle amministrazioni aggiudicatrici  stipulare  a
          misura,  ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge
          20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di  appalto
          relativi  ai restauri di beni vincolati a norma della legge
          1 giugno 1939, n.  1089, e successive modificazioni".
             "Art.  21  (Criteri  di  aggiudicazione  -   Commissioni
          giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
          pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
          criterio del prezzo piu' basso determinato mediante offerte
          a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di
          impianti  tecnologici,  ai  sensi dell'art. 5 della legge 2
          febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con  il
          criterio  del  massimo  ribasso  sull'elenco prezzi posto a
          base di gara nel caso di lavori di manutenzione  periodica.
          Nel  caso  in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta
          con un prezzo inferiore di oltre il 20 per  cento  rispetto
          alla  media  aritmetica  dei  prezzi  di  tutte  le offerte
          ammesse o con un ribasso superiore di oltre il 20 per cento
          rispetto alla media aritmetica  dei  ribassi  di  tutte  le
          offerte  ammesse,  l'importo della garanzia di cui all'art.
          30, comma 2, e' incrementato del 50 per cento.
             2.     L'aggiudicazione     degli    appalti    mediante
          appalto-concorso,  nonche'  l'affidamento  di   concessioni
          mediante  licitazione  privata,  avviene  con  il  criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo  in
          considerazione  i  seguenti elementi variabili in relazione
          all'opera da realizzare:
               a) nei casi di appalto-concorso:
               1) il prezzo;
               2)  il  valore  tecnico  ed   estetico   delle   opere
          progettate;
               3) il tempo di esecuzione dei lavori;
               4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
               b)  in  caso di licitazione privata relativamente alle
          concessioni:
               1)   il   valore   economico   e   finanziario   della
          controprestazione;
               2)   il   valore   tecnico   ed   estetico  dell'opera
          progettata;
               3) il tempo di esecuzione dei lavori;
               4) il rendimento;
               5) la durata della concessione;
               6) le  modalita'  di  gestione  ed  il  livello  delle
          tariffe da praticare all'utenza.
             3.  Nei  casi  di  cui al comma 2 il capitolato speciale
          d'appalto o il bando di gara devono  indicare  l'ordine  di
          importanza   degli  elementi  di  cui  al  comma  medesimo,
          attraverso metodologie definite dal regolamento e  tali  da
          consentire  di  individuare con un unico parametro numerico
          finale   l'offerta   piu'   vantaggiosa.      4.    Qualora
          l'aggiudicazione  o  l'affidamento  dei  lavori  avvenga ai
          sensi del comma  2,  la  valutazione  e'  affidata  ad  una
          commissione  giudicatrice  secondo  le  norme stabilite dal
          regolamento.   5.  La  commissione  giudicatrice,  nominata
          dall'organo    competente    ad    effettuare   la   scelta
          dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della
          procedura, e' composta da un numero dispari  di  componenti
          non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui
          si riferiscono i lavori. La commissione e' presieduta da un
          dirigente  dell'amministrazione  aggiudicatrice o dell'ente
          aggiudicatore. I commissari non  debbono  aver  svolto  ne'
          possono  svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
          od amministrativo relativamente  ai  lavori  oggetto  della
          procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
          funzioni  di  vigilanza  o  di controllo rispetto ai lavori
          medesimi.  Coloro  che  nel  quadriennio  precedente  hanno
          rivestito  cariche  di  pubblico amministratore non possono
          essere  nominati  commissari  relativamente  ad  appalti  o
          concessioni  aggiudicati  dalle  amministrazioni  presso le
          quali hanno prestato servizio. Non possono essere  nominati
          commissari  coloro  i  quali  abbiano  gia'  ricoperto tale
          incarico relativamente ad appalti  o  concessioni  affidati
          nel   medesimo   territorio  provinciale  ove  e'  affidato
          l'appalto o la concessione cui l'incarico  fa  riferimento,
          se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
          Sono   esclusi  da  successivi  incarichi  coloro  che,  in
          qualita'  di  membri  delle   commissioni   aggiudicatrici,
          abbiano  concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
          giurisdizionale,  all'approvazione   di   atti   dichiarati
          conseguentemente  illegittimi.  6. I commissari sono scelti
          mediante  sorteggio  tra  gli  appartenenti  alle  seguenti
          categorie:
               a)  professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
          nei rispettivi albi professionali,  scelti  nell'ambito  di
          rose  di  candidati proposte dagli ordini professionali; b)
          professori universitari di  ruolo,  scelti  nell'ambito  di
          rose  di candidati proposte dalle facolta' di appartenenza;
          c) funzionari  tecnici  delle  amministrazioni  appaltanti,
          scelti  nell'ambito  di  rose  di  candidati proposte dalle
          amministrazioni medesime.
             7. La nomina dei  commissari  e  la  costituzione  della
          commissione  devono  avvenire  dopo la scadenza del termine
          fissato ai concorrenti per la presentazione delle  offerte.
          8.  Le  spese  relative  alla commissione sono inserite nel
          quadro economico del progetto tra le somme  a  disposizione
          dell'amministrazione".
            "Art.  22  (Accesso  alle informazioni). - 1. Nell'ambito
          delle  procedure  di  affidamento  degli  appalti  o  delle
          concessioni  di  cui alla presente legge e' fatto tassativo
          divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro  ente
          aggiudicatore  o  realizzatore,  in  deroga  alla normativa
          vigente  in  materia  di  procedimento  amministrativo,  di
          comunicare  a  terzi  o  di rendere in qualsiasi altro modo
          noto:
               a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato  offerte
          nel  caso  di  pubblici  incanti,  prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle  medesime;  b)  l'elenco
          dei  soggetti  che  hanno  fatto  richiesta di invito o che
          hanno segnalato il loro interesse nei casi  di  licitazione
          privata,  di  appalto-concorso  o  di  gara  informale  che
          precede la trattativa privata,  prima  della  comunicazione
          ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei
          candidati  da  invitare ovvero del soggetto individuato per
          l'affidamento a trattativa privata.
             2.  L'inosservanza  del  divieto  di  cui  al   presente
          articolo  comporta  per  i  pubblici  ufficiali  o  per gli
          incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'art. 326
          del codice penale".
             "Art. 23 (Selezione dei  concorrenti  da  invitare  alle
          gare).    -  1.  Per l'affidamento a licitazione privata di
          lavori pubblici di importo superiore a 5  milioni  di  ECU,
          IVA  esclusa, il bando di gara puo' fissare i numeri minimo
          e massimo entro cui si colloca il  numero  dei  concorrenti
          che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non
          puo'  essere  inferiore a cinque e quello massimo e' pari a
          cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore  a
          cinquanta,   si  procede  alla  scelta  mediante  sorteggio
          pubblico, dandone adeguato preavviso  agli  interessati,  o
          con  criteri  che  saranno  determinati dal regolamento. In
          ogni  caso,  il numero dei concorrenti ammessi a presentare
          offerte  deve  essere   sufficiente   ad   assicurare   una
          concorrenza effettiva.
             2.  Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di
          importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando
          di gara puo' fissare i numeri minimo e massimo entro cui si
          colloca il numero dei soggetti che si  intendono  invitare.
          In  tal  caso  il numero minimo non puo' essere inferiore a
          dieci e quello massimo e'  pari  a  ottanta.    Qualora  il
          numero  dei  candidati  sia superiore a ottanta, si procede
          alla  scelta  sulla   base   di   criteri   stabiliti   dal
          regolamento,   tenendo   conto   della  migliore  idoneita'
          dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa  dei
          concorrenti rispetto ai lavori da realizzare".
             "Art.  24  (Trattativa  privata).  -  1.  Possono essere
          affidati a trattativa privata:
               a) gli appalti di importo complessivo non superiore  a
          150  mila  ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato  e,  in   particolare,
          dell'art.  41  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b)
          gli  appalti  di  importo  superiore  a  150  mila  ECU  ed
          inferiore  a  5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente
          nel  caso  di  ripristino  di  opere   gia'   esistenti   e
          funzionanti  danneggiate  e  rese  inutilizzabili da eventi
          imprevedibili  di  natura  calamitosa,  qualora  motivi  di
          imperiosa  urgenza  rendano incompatibili i termini imposti
          dalle altre procedure di affidamento degli appalti.
             2.  Gli  affidamenti  di  appalti  mediante   trattativa
          privata   sono  motivati  e  comunicati  all'Autorita'  dal
          responsabile del procedimento e i relativi atti sono  posti
          in  libera  visione di chiunque lo richieda.  3. I soggetti
          ai quali sono affidati gli  appalti  a  trattativa  privata
          devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per
          l'aggiudicazione  di  appalti  di  uguale  importo mediante
          pubblico incanto o licitazione privata.   4. Nessun  lavoro
          puo'   essere   diviso   in   piu'   affidamenti   al  fine
          dell'applicazione del presente articolo.  5.  L'affidamento
          di  appalti  a  trattativa  privata,  ai sensi del comma 1,
          avviene mediante gara informale alla quale  debbono  essere
          invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale
          numero  soggetti  qualificati ai sensi della presente legge
          per i lavori oggetto dell'appalto.  6. I lavori in economia
          sono ammessi fino all'importo di 30 mila ECU, IVA  esclusa.
          7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia
          stato  affidato  a  trattativa  privata,  non  puo'  essere
          assegnato con tale procedura altro lotto  da  appaltare  in
          tempi  successivi  e  appartenente alla medesima opera.  8.
          L'interferenza tecnica, o  di  altro  tipo,  di  lavori  da
          affidare  con lavori in corso di esecuzione non e' compresa
          fra i motivi tecnici di cui alla lettera  b)  del  comma  2
          dell'art.  9  del  decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
          406. In tali casi il contratto in esecuzione e'  risolto  e
          si  procede  ad  affidare  i  nuovi lavori congiuntamente a
          quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti".
             "Art.   26  (Disciplina  economica  dell'esecuzione  dei
          lavori pubblici). - 1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni
          dalla  data  di  effettivo inizio dei lavori, accertata dal
          responsabile     del     procedimento,     un'anticipazione
          sull'importo  contrattuale  per  un  valore  pari al 10 per
          cento dell'importo stesso, che e'  gradualmente  recuperata
          in  corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata
          erogazione, decorrono gli interessi di  mora  previsti  dal
          capitolato  generale.  2. L'art. 33 della legge 28 febbraio
          1986, n. 41,  e'  abrogato.    3.  Per  i  lavori  pubblici
          affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri
          enti  aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere
          alla revisione dei prezzi e non si applica il  primo  comma
          dell'art.  1664  del codice civile.  4. Per i lavori di cui
          al comma 3 si applica il  prezzo  chiuso,  consistente  nel
          prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di
          una   percentuale   da  applicarsi,  nel  caso  in  cui  la
          differenza tra il tasso di inflazione reale e il  tasso  di
          inflazione  programmato  nell'anno precedente sia superiore
          al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora  da  eseguire
          per  ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori
          stessi.  Tale  percentuale  e'  fissata,  con  decreto  del
          Ministro  dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno
          di  ogni  anno,  nella   misura   eccedente   la   predetta
          percentuale  del 2 per cento. In sede di prima applicazione
          della presente legge, il decreto e' emanato entro  quindici
          giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
             5.  Le  disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991,
          n.  52,  sono  estese  ai  crediti   verso   le   pubbliche
          amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
          pubblici,  di concessione di lavori pubblici e da contratti
          di progettazione nell'ambito della realizzazione di  lavori
          pubblici.
             6. (Omissis)".
             "Art. 31 (Piani di sicurezza). - 1. Entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge il Governo,
          su proposta dei Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  della  sanita'  e dei lavori pubblici, sentite le
          organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  maggiormente
          rappresentative,  emana  un regolamento in materia di piani
          di  sicurezza  nei  cantieri  edili  in  conformita'   alle
          direttive  89/391/CEE  del  Consiglio,  del 12 giugno 1989,
          92/57/CEE  del  Consiglio,  del  24  giugno  1992,  e  alla
          relativa normativa nazionale di recepimento.
             2.  Il  piano  di  sicurezza  forma parte integrante del
          contratto di appalto o di concessione. Le gravi o  ripetute
          violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del
          concessionario,   previa   formale   costituzione  in  mora
          dell'interessato, costituiscono causa  di  risoluzione  del
          contratto.  Il  direttore dei lavori vigila sull'osservanza
          del piano di sicurezza.   3. I contratti di  appalto  o  di
          concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  al  comma  1,  se  privi del piano di
          sicurezza,  sono  nulli. I contratti in corso alla medesima
          data, se privi del piano  di  sicurezza,  sono  annullabili
          qualora  non  integrati con i piani medesimi entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
          comma 1.  4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11
          e  35  della  legge  20  maggio 1970, n. 300, la dimensione
          numerica prevista per la costituzione delle  rappresentanze
          sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici
          e'   determinata  dal  complessivo  numero  dei  lavoratori
          mediamente  occupati   trimestralmente   nel   cantiere   e
          dipendenti  dalle  imprese  concessionarie,  appaltatrici e
          subappaltatrici, per  queste  ultime  nell'ambito  della  o
          delle  categorie  prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro nel  quadro  delle
          disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali".
             "Art.  32 (Definizione delle controversie). - 1. Qualora
          insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti
          ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che
          propone una conciliazione per l'immediata  soluzione  della
          controversia medesima.
             2.  Qualora  le  parti  non raggiungano un accordo entro
          sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma  1,  la
          soluzione  e'  attribuita al giudice competente; dinanzi al
          giudice  ordinario,  nel  caso  dei  lavori  in  corso,  si
          applicano  gli  articoli  413  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile. Nei capitolati generali  o  speciali  non
          puo'  essere  previsto  che la soluzione delle controversie
          sia deferita  ad  un  collegio  arbitrale  ai  sensi  degli
          articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.  3.
          La  procedura  di  cui  all'art. 13 della legge 19 febbraio
          1992, n. 142, si applica anche alle  lesioni  derivanti  da
          atti  compiuti  in  violazione  della  presente legge e del
          regolamento.  4. L'ordinanza di sospensione di cui all'art.
          21, ultimo comma, della legge 6  dicembre  1971,  n.  1034,
          emessa  a  seguito  di  ricorsi  relativi  ad esclusioni da
          procedure di affidamento di lavori pubblici, non puo' avere
          durata superiore a sei mesi".
             "Art. 35 (Fusioni e conferimenti). - 1. Le  cessioni  di
          azienda  e  gli atti di trasformazione, fusione e scissione
          relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non  hanno
          singolarmente    effetto    nei   confronti   di   ciascuna
          amministrazione aggiudicatrice fino a che  il  cessionario,
          ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
          fusione  o  scissione, non abbia proceduto nei confronti di
          essa alle comunicazioni previste dall'art.  1  del  decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991,
          n. 187 e non abbia documentato il  possesso  dei  requisiti
          previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.  2. Nei
          sessanta  giorni  successivi l'amministrazione puo' opporsi
          al  subentro  del  nuovo  soggetto  nella  titolarita'  del
          contratto,  con  effetti  risolutivi  sulla  situazione  in
          essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui  al
          comma  1,  non  risultino  sussistere  i  requisiti  di cui
          all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e
          successive  modificazioni.   3. Ferme restando le ulteriori
          previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
          delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
          manifestazione di pericolosita' sociale, decorsi i sessanta
          giorni  di  cui  al  comma  2  senza  che  sia  intervenuta
          opposizione, gli atti di cui  al  comma  1  producono,  nei
          confronti  delle  amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli
          effetti  loro  attribuiti  dalla  legge.     4.   Ai   fini
          dell'ammissione  dei  concorrenti alle gare si applicano le
          disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori
          pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.    190  del  13  agosto 1985.   5. Fino al 31
          dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti  di
          beni   effettuati  nelle  societa'  risultanti  da  fusioni
          relative ad imprese che eseguono opere pubbliche  non  sono
          soggette alle imposte sui redditi da conferimento".
             "Art.  36  (Trasferimento e affitto di azienda). - 1. Le
          disposizioni di cui all'art. 35 si applicano anche nei casi
          di trasferimento o di affitto di  azienda  da  parte  degli
          organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
          cooperative   costituite   o  da  constituirsi  secondo  le
          disposizioni  della  legge  31  gennaio  1992,  n.  59,   e
          successive   modificazioni,   e   con   la   partecipazione
          maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei
          cui confronti risultino estinti, a seguito della  procedura
          stessa,  rapporti  di  lavoro  subordinato  oppure  che  si
          trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista
          di mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio  1991,
          n. 223".
             "Art.  37 (Gestione delle casse edili). - 1. Il Ministro
          dei lavori pubblici  e  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  promuovono  la  sottoscrizione  di  un
          protocollo d'intesa tra le parti  sociali  interessate  per
          l'adeguamento  della  gestione  delle casse edili, anche al
          fine di favorire i processi di  mobilita'  dei  lavoratori.
          Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, i diversi
          organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
          collettiva devono  intendersi  reciprocamente  riconosciuti
          tutti   i   diritti,  i  versamenti,  le  indennita'  e  le
          prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti
          quali sono stati iscritti".
             "Art. 38. - 1-3 (Omissis).
             4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e
          per la realizzazione di lavori relativi ai  beni  culturali
          si  applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 1 marzo
          1975, n. 44  e  successive  modificazioni,  al  regolamento
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 17
          maggio 1978, n. 509, e  all'art.  7  del  decreto-legge  20
          maggio  1993,  n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 237".
             - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 17 e 18,  della
          legge n.  109/1994:
             "Art. 4. - 1-16 (Omissis).
             17.  Le  amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
          aggiudicatori  o  realizzatori  sono  tenuti  a  comunicare
          all'Osservatorio  dei  lavori pubblici, per lavori pubblici
          di importo superiore a 80.000 ECU,  entro  quindici  giorni
          dalla  data  del  verbale  di  gara  o di definizione della
          trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
          lavori, il contenuto dei bandi e dei  verbali  di  gara,  i
          soggetti   invitati,   l'importo   di   aggiudicazione,  il
          nominativo dell'aggiudicatario  o  dell'affidatario  e  del
          progettista  e,  entro  trenta  giorni  dalla data del loro
          compimento  ed  effettuazione,  l'inizio,  gli   stati   di
          avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
          collaudo,  l'importo  finale  del  lavoro.  Il soggetto che
          ometta,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati
          richiesti  e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita',
          alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma
          fino  a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata fino a lire
          100 milioni se sono forniti dati non veritieri.  18. I dati
          di cui  al  comma  17,  relativi  ai  lavori  di  interesse
          regionale,  provinciale  e  comunale,  sono comunicati alle
          sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che
          li trasmettono alla sezione centrale".