AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26". Il D.L. n. 26/1995, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. L'art. 5 di detto decreto, soppresso dalla legge di conversione, il cui testo e' riportato in appendice, recava norme sulle forniture e sugli appalti pubblici. Art. 1. Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (( 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio )) (( 1994, n. 109, sono abrogati. )) (( 2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio )) (( 1994, n. 109, e' adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra )) (( in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito )) (( supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene )) (( contestualmente alla ripubblicazione della citata legge )) (( n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal )) (( presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge )) (( n. 109 del 1994. )) (( 3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla )) (( data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e )) (( ai relativi affidamenti in appalto o in concessione )) (( si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, )) (( n. 109, come modificata dal presente decreto, nonche' le )) (( disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalita' )) (( stabilite dal regolamento stesso. )) (( 4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del )) (( regolamento di cui al comma 2, nonche' ai relativi affidamenti )) (( in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della )) (( legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente )) (( decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, )) (( ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, )) (( e 14, nonche' le )) (( disposizioni legislative e regolamentari previgenti non )) (( incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime )) (( disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente )) (( prima della data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in )) (( appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per )) (( la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa )) (( data. )) (( 5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, )) (( qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia )) (( pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le )) (( disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data )) (( di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, )) (( nonche' gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, )) (( comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, )) (( 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge )) (( n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto. )) (( 6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e )) (( agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della )) (( legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle )) (( aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi )) (( termini, sono applicabili le disposizioni )) (( vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti. )) (( 7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli )) (( uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, )) (( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato )) (( dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di )) (( progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del )) (( progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da )) (( parte degli organi competenti. )) (( 8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla )) (( pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende )) (( riferito alla data di presentazione delle offerte. )) (( 9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 )) (( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere )) (( dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma )) (( 2 del presente articolo. )) (( 10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo )) (( 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre )) (( dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione )) (( nella Gazzetta Ufficiale della costituzione )) (( dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta )) (( giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge )) (( n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente )) (( decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla )) (( data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto. )) (( 11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le )) (( modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente )) (( decreto. )) APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, i cui effetti sono stati sanati dalla legge di conversione del presente decreto: "Art. 5 (Forniture e appalti pubblici). - 1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 1 gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato art. 3. Per i procedimenti gia' iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando. 2. All'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: 'entro sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro quindici mesi' e sono soppresse le parole: 'e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4'. All'art. 7, comma 1, le parole: 'un unico responsabile' sono sostituite dalle seguenti: 'i responsabili' ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: 'Il responsabile del procedimento' sono sostituite dalle seguenti: 'I responsabili' e dopo le stesse sono inserite le seguenti: 'ciascuno per la parte di propria competenza,'. All'art. 24, comma 3, sono soppresse le parole: 'di cui alla presente legge'; all'art. 25, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: ', ovvero qualora non comportino un aumento di spesa;'. Le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. 5. E' abrogato l'art. 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 6. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione puo' prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara. 8. Fermo restando quanto previsto al comma 7, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata puo' procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media e' effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici. 9. All'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: 'La disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purche' gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.'. 10. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorche' non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso art. 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo. 11. E' differita al 1 gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368".
Riferimenti normativi: - Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubbblici": "Art. 38 (Applicazione della legge). - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, nonche' di quelle che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), si applicano fino all'approvazione di una nuova disciplina in materia di misure interdittive alla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le garanzie e le coperture assicurative di cui all'art. 30 si applicano secondo modalita' disposte dai soggetti appaltanti. 4. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 109/1994: "Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita' di cui al presente articolo secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli incarichi di progettazione; c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle procedure di accesso a tali atti; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi' norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4, nonche' delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. 3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento e' pubblicato in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale , unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonche' di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo. 6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare: a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4; b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori; c) le forme di pubblicita' dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7; d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7; f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14; g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'art. 16, comma 8; h) gli ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma 9; i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'art. 18, nonche' i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo; l) specifiche modalita' di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21; n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55; o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25; p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche' le modalita' applicative; q) le modalita' e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29; t) le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13; u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33; v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge; z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e' istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici". - Si riporta il testo dei commi da 1 a 9 dell'art. 4 e dell'art. 14 della legge n. 109/1994: "Art. 4 (Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici). - 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, e' istituita, con sede in Roma, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata 'Autorita''. 2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita', nel limite complessivo di L. 1.250.000.000 annue. 4. L'Autorita': a) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione dei lavori pubblici; b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento dei lavori pubblici; c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario; d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici; e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento; f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento: 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b); 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera; 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; g) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c); h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17; i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'art. 8. 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unita' specializzate di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo' richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e della collaborazione di altri organi dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 7. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. 8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato. 9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 10-18 (Omissis)". "Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori gia' previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonche' disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorita' di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorita', per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilita' sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonche' dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma e' data priorita' alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonche' al completamento di lavori gia' iniziati. 2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali e' redatto in conformita' agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. 3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 e' reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, puo' formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia. 4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilita' per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonche' essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilita'. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1. 6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorita'. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorita' indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorita' e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalita' delle opere realizzate per le quali sia gia' stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno. 9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 e' data pubblicita' dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4, comma 16, lettera c)". - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 6, 7, 8 (comma 7), 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26 (commi da 1 a 5), 31, 32, 35, 36, 37 e 38 (comma 4) della legge n. 109/1994 (per il testo dell'art. 31-bis si veda l'art. 9 del decreto qui pubblicato): "Art. 1 (Principi generali). - 1. In attuazione dell'art. 97 della Costituzione l'attivita' amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualita' ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. 2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'art. 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. 3. Il Governo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in conformita' alle norme della presente legge. 4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni". "Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano: a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico; b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonche', qualora operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima; c) ai soggetti, enti e societa' privati relativamente a lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 40 per cento dell'importo complessivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU. 3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 34, nonche' agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 5, 6, 14, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34. 4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. 6. Ai sensi della presente legge si intendono: a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalita' giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti; b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione; c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a); d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)". "Art. 6 (Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici). - 1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 2. L'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' sostituito dal seguente: 'Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita' di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici'. 3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti: a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'Autorita'; b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica; c) la possibilita' di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni si ECU, nonche', a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorita'". "Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalita' della pubblica amministrazione). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi. 2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresi' l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorita'. 3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, puo' essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. 5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonche' al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi. 6. Il regolamento prevede altresi' le forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonche' degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. 7. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti. 8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dell'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento". "Art. 8 (Qualificazione). - 1-6. (Omissis). 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente e' escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora: a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni; b) si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 20, primo comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni; c) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione; d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure; e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravita'. Costituisce violazione di maggiore gravita' l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute, nonche' il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; f) nell'esercizio della propria attivita' professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova. 8-11 (Omissis)". "Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, fino al 31 dicembre 1996 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e' altresi' regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un piu' stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacita' tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneita' tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacita' finanziaria ed imprenditoriale. 4. Con il decreto di cui al comma 3, e' istituita una apposita categoria per le attivita' di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni". "Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). - 1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe ammministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento in concessione puo' essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. 4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. 5. E' in facolta' delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni". "Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il criterio del prezzo piu' basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica. Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse o con un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'art. 30, comma 2, e' incrementato del 50 per cento. 2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche' l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare: a) nei casi di appalto-concorso: 1) il prezzo; 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 1) il valore economico e finanziario della controprestazione; 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il rendimento; 5) la durata della concessione; 6) le modalita' di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza. 3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento. 5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne' possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi. 6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di appartenenza; c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime. 7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. 8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione". "Art. 22 (Accesso alle informazioni). - 1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge e' fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto: a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata. 2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale". "Art. 23 (Selezione dei concorrenti da invitare alle gare). - 1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara puo' fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non puo' essere inferiore a cinque e quello massimo e' pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva. 2. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara puo' fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non puo' essere inferiore a dieci e quello massimo e' pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneita' dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare". "Art. 24 (Trattativa privata). - 1. Possono essere affidati a trattativa privata: a) gli appalti di importo complessivo non superiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU ed inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti. 2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorita' dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. 3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. 4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo. 5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. 6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 30 mila ECU, IVA esclusa. 7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera. 8. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non e' compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione e' risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti". "Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che e' gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. 2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' abrogato. 3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici. 6. (Omissis)". "Art. 31 (Piani di sicurezza). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformita' alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento. 2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza. 3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e' determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali". "Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima. 2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione e' attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Nei capitolati generali o speciali non puo' essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 3. La procedura di cui all'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento. 4. L'ordinanza di sospensione di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non puo' avere durata superiore a sei mesi". "Art. 35 (Fusioni e conferimenti). - 1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. 2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione puo' opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita' del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985. 5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle societa' risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento". "Art. 36 (Trasferimento e affitto di azienda). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da constituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223". "Art. 37 (Gestione delle casse edili). - 1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilita' dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennita' e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono stati iscritti". "Art. 38. - 1-3 (Omissis). 4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237". - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 17 e 18, della legge n. 109/1994: "Art. 4. - 1-16 (Omissis). 17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri. 18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale".