IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita'; Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale; Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, come modificato dal decreto 24 giugno 1993, nonche' l'art. 3 del decreto 16 luglio 1993, come modificato dal decreto del 23 settembre 1993, nei quali e' stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visti i citati articoli 3 dei summenzionati decreti ministeriali con i quali viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dai decreti del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, regolata dai decreti del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,915%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 10,50568%; Ritenute valide tali comunicazioni; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23 settembre 1993, e' pari all'11,60%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1995 e' pari al 12,40%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 1995 p. Il direttore generale: PAOLILLO