Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Finagra S.p.a. Al gruppo di esperti c/o il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e, per conoscenza: Alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale - Assessorato agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura e foreste Alla Corte dei conti Alla Ragioneria centrale 1. L'art. 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ha previsto, al comma 7, la utilizzazione dello stanziamento residuo recato dalla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Tali fondi possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che abbiano presentato ed ottenuto agevolazioni per la realizzazione di progetti ai sensi della predetta legge n. 87/1990 e che abbiano svolto maggiori attivita' subendo un aggravio dei costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle citate avversita', al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di lavorazione e trasformazione dei prodotti zootecnici. 2. I soggetti che possono inoltrare istanza sono, quindi, solo le Societa' che dimostrino, attraverso una analitica relazione amministrativa, suffragata da apposita documentazione contabile (fatture, documenti di accompagnamento, registro lavorazioni, ecc.), la maggiore attivita' svolta in sostituzione delle imprese ricadenti nei territori alluvionati e l'aggravio dei costi di gestione che tale attivita' ha prodotto. 3. Gli interventi previsti sono finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti materiali, quali gli impianti tecnologici e le strutture a corollario. L'intervento dello Stato non potra' superare il 50% della spesa che sara' ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria. 4. La domanda di richiesta del finanziamento dovra' pervenire a questo Ministero entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda dovranno essere chiaramente individuabili i requisiti per accedere all'agevolazione, la descrizione sintetica del progetto, nonche' le modalita' per la totale copertura della spesa prevista per gli investimenti programmati. Alla domanda, come sopra compilata, firmata dal legale rappresentante, dovra' essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: 1) relazione amministrativa sull'aggravio dei costi di gestione con relativa documentazione contabile a supporto; 2) relazione tecnica sugli investimenti da realizzare; 3) atti progettuali e preventivi di almeno tre ditte per la fornitura di impianti e attrezzature; 4) computo metrico; 5) atto costitutivo e statuto vigente in copia notarile; 6) certificato di vigenza e certificato prefettizio (per le cooperative). Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 51