Con  decreto  ministeriale  8  maggio  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti dalla S.p.a. Ceramica
nuova D'Agostino, sede in Salerno, unita' in Salerno, per il  periodo
dal   1  gennaio  1995  al  30  giugno  1995  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1
luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Il   trattamento   e'   pari  all'80  per  cento  del  trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1  e  1-bis,  della
legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza, abbiano ancora
diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 8 maggio  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  5,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fiat
Geotech  -  Gruppo  Fiat, sede in Modena, unita' in Lecce e Stupinigi
(Torino) e aree  amministrative  collegate,  per  il  periodo  dal  1
gennaio  1995  al  30  giugno  1995 la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1
luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Il   trattamento   e'   pari  all'80  per  cento  del  trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1  e  1-bis,  della
legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza, abbiano ancora
diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. T.M.A., sede in Napoli, unita' in Marcianise
(Caserta),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal  10  marzo
1995 al 9 settembre 1995.
   La  corresponsione  del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
10 settembre 1995 al 9 marzo 1996.
   Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti  dei  quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Edilcemento,  sede  in  Perugia, unita' in
Gubbio (Perugia), e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal  30  agosto
1994 al 28 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1
marzo 1995 al 29 agosto 1995.
   Le  proroghe  non operano per i lavoratori nei confronti dei quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5 e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n.  299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  8  maggio  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e'  prorogata,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Raccorderia
Meridionale,  sede  in  Castellammare  di  Stabia (Napoli), unita' in
Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre  1994
al  31 maggio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1
giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Il   trattamento   e'   pari  all'80  per  cento  del  trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1  e  1-bis,  della
legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza, abbiano ancora
diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 8 maggio  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  5,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Itin,  sede
in Roma, unita' in Catania, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28
giugno  1995  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.
   Il  trattamento  e'  pari  all'80  per   cento   del   trattamento
straordinario  di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione
e' autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
interessati  dalle  disposizioni  dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della
legge n. 56/1994, i quali, alla  data  di  scadenza,  abbiano  ancora
diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria Adriatica Confezioni, sede
in  Chieti-Scalo  (Chieti),  unita'  in  Chieti-Scalo  (Chieti),   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dall'11  gennaio  1994  al  10  luglio
1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  e'  ulteriormente  prorogata
dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.
   Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti  dei  quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Tecniomnia, sede in Torino, unita' in  Napoli
c/o   Cementir,   e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 dicembre
1994 al 12 giugno 1995.
   La  corresponsione  del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995.
   Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti  dei  quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Manifattura Artigiana Calzature Mc Barens's,
sede in Frattamaggiore (Napoli), unita' in  Frattamaggiore  (Napoli),
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 21  settembre  1993  al  20  marzo
1994.
   La  corresponsione  del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.
   Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti  dei  quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e'  autorizzato,  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, e' approvato il  programma
per  riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal 28
dicembre 1993  al  14  marzo  1994,  della  ditta  S.c.r.l.  Caven  -
Cooperativa  Allevatori  del  Veneto,  con  sede  in  Nogarole  Rocca
(Verona) e unita' di Nogarole Rocca (Verona).
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazioneaziendale,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.c.r.l.  Caven - Cooperativa
Allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona)  e  unita'
di  Nogarole Rocca (Verona) per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 14
marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza  28
dicembre 1993.
   Estensione delibera CIPI del 30 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 aprile 1994 al 14 giugno  1994,  della  ditta  S.p.a.
Davidson  (in liquidazione), con sede in Ovada (Alessandria) e unita'
di Genova e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Davidson (in liquidazione), con sede in
Ovada  (Alessandria)  e  unita'  di  Genova e unita' nazionali per il
periodo dall'11 aprile 1994 al 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con  decorrenza  11
aprile 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
Mim, con sede in Roma e unita' di Settimo Torinese (Torino).
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla
ditta S.p.a. Mim, con sede in Roma e unita' di Settimo  Torinese  per
il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 5 aprile 1994 con decorrenza 11
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mim, con sede  in  Roma  e
unita'  di  Settimo  Torinese (Torino), per il periodo dal 10 ottobre
1994 al 9 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 10
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994,
della ditta S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, con sede  in
Valdagno  (Vicenza)  e  unita'  di  Arezzo  e  provincia  e Vicenza e
provincia.
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore corresponsione del trattamento strordinario di integrazione
salariale  per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno  e  unita'
di  Arezzo  e  provincia  e  Vicenza e provincia per il periodo dal 1
febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3  marzo 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994, della ditta S.p.a.
Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino)  e  unita'  di  Calitri
(Avellino).
   Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Salca  Cirulli,  con  sede  in  Calitri
(Avellino)  e  unita'  di  Calitri  (Avellino)  per il periodo dal 26
aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con  decorrenza  26
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16443/1 del 28 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 18 luglio 1994 al 5 dicembre 1994, della ditta  S.p.a.
Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e filiali nazionali e uffici
di Sommacampagna (Verona).
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Sipa,  con  sede  in  Sommacampagna
(Verona)  e  filiali nazionali e uffici di Sommacampagna (Verona) per
il periodo dal 18 luglio 1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1994 con  decorrenza  18
luglio 1994.
   Contributo addizionale: no, amministrazione controllata.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 marzo 1994 al 28  febbraio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Ing. Paolo De Luca Costruzioni, con sede in Napoli e unita' di Napoli
e Roma.
   Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Paolo  De  Luca  Costruzioni,  con
sede  in  Napoli e unita' di Napoli e Roma per il periodo dal 1 marzo
1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza  1
marzo 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta   con   il   presente   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  effetto  dal  1  marzo
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Ing. Paolo De Luca Costruzioni, con sede in Napoli e unita' di
Napoli e Roma per il periodo dal 1  settembre  1994  al  28  febbraio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1
settembre 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta  S.p.a.
Calcobit, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Calcobit, con sede in Napoli  e  unita'
di Napoli per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 21
febbraio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta   con   il   presente   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 21  febbraio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Calcobit, con sede in Napoli e unita' di Napoli per il periodo
dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994  con  decorrenza
21 agosto 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995,  della  ditta  S.p.a.
Interklim Sistemi, stabilimento Marelli, con sede in Bari e unita' di
Bari.
   Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Interklim   Sistemi,   stabilimento
Marelli,  con  sede  in  Bari  e unita' di Bari per il periodo dal 31
gennaio 1994 al 30 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 7 febbraio 1994 con decorrenza 31
gennaio 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei  lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Interklim  Sistemi,
stabilimento Marelli, con sede in  Bari  e  unita'  di  Bari  per  il
periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza
31 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  9  maggio  1994  all'8  maggio 1995, della ditta S.p.a.
I.L.F.A., con  sede  in  Teverola  (Caserta)  e  unita'  di  Teverola
(Caserta).
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  I.L.F.A.,  con  sede  in   Teverola
(Caserta)  e unita' di Caserta per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8
novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 maggio  1994  con  decorrenza  9
maggio 1994;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e' auotorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     2)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  I.L.F.A.,  con
sede  in  Teverola  (Caserta)  e  unita' di Teverola (Caserta) per il
periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1994 con  decorrenza  9
novembre 1994;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e' auotorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  gennaio  1995  al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l.
S.I.C.I. - Soc. Ind. Conserviera Ittica dal 1  gennaio  1995  Oromare
S.r.l.,  con  sede  in  Notaresco  (Teramo)  e  unita'  di  Notaresco
(Teramo).
   Parere comitato tecnico del 22 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 30 maggio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.r.l. S.I.C.I. - Soc. Ind. Conserviera Ittica  dal  1  gennaio  1995
Oromare  S.r.l., con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco
(Teramo) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 29 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza  1
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Arsol,  sede  in  Roma,  unita'  di  Bari,
Calenzano (Firenze) e Latina,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della  durata  del  trattamento  economico  di  mobilita'
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
20 agosto 1994 al 19 febbraio 1995.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente
prorogata dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  aprile  1994  al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l.
Calzaturificio New Way, con  sede  in  Capurso  (Bari)  e  unita'  di
Capurso (Bari).
   Parere comitato tecnico del 9 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio New  Way,  con  sede  in
Capurso  (Bari)  e  unita'  di  Capurso (Bari) per il periodo dall'11
aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con  decorrenza  11
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1995,
della  ditta  S.p.a.  Savio  dal  19  aprile   1993   Par.   Mec.   -
Partecipazioni  Meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone e unita'
di Genova-Sestri e Imola (Bologna).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.   Savio   dal   19   aprile   1993  Par.Mec  -  Partecipazioni
Meccanotessili  S.p.a.,  con  sede   in   Pordenone   e   unita'   di
Genova-Sestri  e Imola (Bologna) per il periodo dal 5 ottobre 1994 al
4 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con  decorrenza  5
ottobre 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 29  novembre  1993  al  28  novembre  1994,  della  ditta
S.c.a.r.l.  Pulisarda,  con  sede  in  Cagliari  e unita' di Assemini
(Caglairi).
   Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 29 novembre 1993,  in
favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l.
Pulisarda, con sede in Cagliari e unita' di Assemini  (Cagliari)  per
il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 29
maggio 1994;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazioneaziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale
del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 6 dicembre
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Sarda Laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di
Porto Torres (Sassari) per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno
1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 6
dicembre 1994;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 28  dicembre  1994  con  effetto  dal  1
gennaio  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Napoli e unita'  operativa
Stanga  Cittadella-Padova  e  Casaralta-Bologna  per il periodo dal 1
gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 gennaio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  7  novembre 1993 al 6 dicembre 1994, della ditta S.r.l.
Carpen.Tu.Mer., con sede in Taranto e unita' c/o Ilva Taranto.
   Parere comitato tecnico dell'8 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Carpen.Tu.Mer., con sede in Taranto e
unita' c/o Ilva Taranto per il periodo  dal  7  novembre  1993  al  6
maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 6 dicembre 1993 con decorrenza 7
novembre 1993.
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 7 novembre 1993, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Carpen.Tu.Mer., con sede
in Taranto e unita' c/o Ilva Taranto per il periodo dal 7 maggio 1994
al 6 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994  con  decorrenza  7
maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   dell'indennita'   pari  al  trattamento  massimo  di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1,  comma  1,
del  decreto-legge n. 293/93, per i periodi e per il numero di unita'
lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
  1) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in  Milano  e  unita'  di
Brescia:
   periodo dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994;
   causale: art. 1, legge n. 293/93.
   Lavoratori interessati: 1 - Primo decreto: dal 1 giugno 1996.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 16264/1 del 12 dicembre 1994.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  sotto  specificate,  sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad  orario  ridotto,  e'   disposta   la   proroga   della
corresponsione   dell'indennita'   pari  al  trattamento  massimo  di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma  2,
del  decreto-legge  n. 55/95, per i periodi e per il numero di unita'
lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
    1) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e  unita'  di
Brescia  periodo  dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995 - Causale: art.
1, legge n. 293/93.
   Lavoratori interessati: 1. - Primo decreto: dal 1 giugno 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 16263/8 del 12 dicembre 1994.