Con  decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Lucchini Siderurgica, con sede  in  Milano  e
unita'  in  Potenza,  e'  prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale cosi' concesso, dal 1 marzo 1994 al 31 agosto
1994.
   La proroga non opera per i  lavoratori  nei  confronti  dei  quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Fibre Acriliche, con sede in Cesano Maderno
(Milano)  e  unita'  in  Villacidro  (Cagliari),  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
   Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti  dei  quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.c.r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto,
con  sede  in  Grosseto  e  unita'  in  Grosseto,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.
   Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti  dei  quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano
e  unita'  in Potenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio
1995 al 28 febbraio 1995.
   La  proroga  non  opera  per  i lavoratori nei confronti dei quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5 e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n.  299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6  marzo  1995,  della  ditta
S.p.a.  OMGA,  con  sede  in  Limidi  di Soliera (Modena) e unita' di
Limidi di Soliera (Modena).
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. OMGA, con sede in Limidi
di Soliera (Modena) e unita' di Limidi di Soliera  (Modena),  per  il
periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza
7 marzo 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  con  effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. OMGA, con  sede
in Limidi di Soliera (Modena) e unita' di Limidi di Soliera (Modena),
per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza
7 settembre 1994;
    3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 26 novembre 1993 al 28
maggio 1994, della ditta  S.p.a.  Cantieri  Posillipo,  con  sede  in
Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia (Latina).
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 4 giugno 1993 con effetto dal 26 novembre  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Cantieri Posillipo,  con  sede  in  Sabaudia  (Latina)  e  unita'  di
Sabaudia  (Latina),  per il periodo dal 26 novembre 1993 al 25 maggio
1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del
26 novembre 1992, n. 87/1992.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  9  febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  20  settembre 1993 con effetto dal 9
novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. S.P.E. Societa'  Pubblicita'  Editoriali,  con  sede  in
Bologna  e  unita' site nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio,
Marche, Lombardia, Sicilia, Toscana, Umbria, per  il  periodo  dal  9
maggio 1994 all'8 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza
9 maggio 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995,  della  ditta  S.p.a.
Impresa Costruzioni Adanti, con sede in Bologna e unita' di Bologna.
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipedenti dalla ditta S.p.a. Impresa Costruzioni Adanti, con sede  in
Bologna e unita' di Bologna per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1994 con decorrenza
1 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  30  maggio  1994  al 29 maggio 1995, della ditta S.p.a.
Profili Illuminazione, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia
(Roma).
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Profili  Illuminazione, con sede in
Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma),  per  il  periodo  dal  30
maggio 1994 al 29 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza
30 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  13  giugno  1994  al 12 giugno 1995, della ditta S.p.a.
Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia  (Roma),
Milano, Padova, Bologna, Napoli, Torino.
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sweda  Italia,  con  sede  in  Pomezia
(Roma)  e  unita' di Pomezia (Roma), Milano, Padova, Bologna, Napoli,
Torino, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza
13 giugno 1994;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 13 giugno  1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Sweda
Italia, con sede in  Pomezia  (Roma)  e  unita'  di  Pomezia  (Roma),
Milano,  Padova,  Bologna,  Napoli  e  Torino,  per il periodo dal 13
dicembre 1994 al 12 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza
13 dicembre 1994;
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta A.R.T.E.A.,
con sede in Ostra Vetere (Ancona) e unita' di Ostra Vetere (Ancona).
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta A.R.T.E.A., con sede in Ostra Vetere (Ancona)
e unita' di Ostra Vetere (Ancona), per il periodo dal 3 ottobre  1994
al 2 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1994 con decorrenza
3 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994, della
ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede  in  Rovereto  (Trento)  e
unita' di Rovereto (Trento).
   Parere comitato tecnico del 28 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Microleghe  Trentine,  con
sede  in  Rovereto  (Trento)  e  unita'  di Rovereto (Trento), per il
periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza
6 luglio 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 luglio  1993,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Microleghe Trentine, con  sede  in  Rovereto  (Trento)  e  unita'  di
Rovereto  (Trento),  per  il  periodo  dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza
6 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 19 aprile 1993 al 18  aprile  1994,  della  ditta  S.p.a.
Onama  Mensa  c/o  Alenia  di Caselle (Torino), appaltatrice di mensa
aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Milano e  unita'
di Alenia di Caselle (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 febbraio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi  aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti
interessati addetti alla unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
cassa integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la
societa'  appaltante  anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Mensa c/o
Alenia di Caselle (Torino), con sede in Milano e unita' di Alenia  di
Caselle  (Torino),  per  il  periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza
19 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della
ditta S.p.a. M.I.R., con sede in Brescia e unita' di Brescia.
   Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  M.I.R.,  con  sede in
Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 18 aprile 1994 al  17
ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza
18 aprile 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 aprile 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
M.I.R., con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il  periodo  dal
18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1994 con decorrenza
18 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 16 dicembre 1992 al  15  giugno  1993,  della
ditta  S.r.l.  Pavan  Walter  &  C., con sede in Gallarate (Milano) e
unita' di Veruno (Novara) dal 1 febbraio 1993 Gallarate (Milano).
   Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pavan Walter & C. con sede
in Gallarate (Milano) e unita' di Veruno (Novara) dal 1 febbraio 1993
Gallarate  (Milano), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno
1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1993 con decorrenza
16 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 14399/10 del 18 marzo 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  agosto  1994  al  31 luglio 1995, della ditta S.p.a.
Soico Sud, con sede in Taranto e unita' di Porto Marghera (Venezia).
   Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Soico Sud, con sede in Taranto e unita'
di  Porto  Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1994 con decorrenza
1 agosto 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  13  luglio  1994  al 12 luglio 1995, della ditta S.r.l.
Alessandrin Prato & C., con sede in Oriago di Mira (Venezia) e unita'
di Oriago di Mira e Cantieri (Venezia).
   Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Alessandrin Prato & C. di Oriago di
Mira (Venezia) e unita' di Oriago di Mira e Cantieri  (Venezia),  per
il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza
13 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  19  aprile 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
19 aprile 1995  con  effetto  dal  27  giugno  1994,  in  favore  dei
lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  Revelli
Metallik, con sede in Leini' (Torino) e unita'  di  Leini'  (Torino),
per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1995 con decorrenza
27 dicembre 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995,  della  ditta  S.c.r.l.
Da.Co.Va., con sede in Cossato (Biella) e unita' di Cossato (Biella).
   Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.c.r.l.  Da.Co.Va.,  con  sede  in  Cossato
(Biella)  e  unita' di Cossato (Biella), per il periodo dal 18 luglio
1994 al 17 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1995 con decorrenza
18 luglio 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  12  settembre  1994  all'11 settembre 1995, della ditta
S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona) e
unita' di Cologna Veneta (Verona).
   Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in
Cologna Veneta (Verona) e unita' di Cologna Veneta (Verona),  per  il
periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza
12 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 28 dicembre 1994, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28 dicembre 1994 con effetto  dal  27  giugno  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta: S.p.a. Porcellane
Richard Ginori - Gruppo Pozzi Ginori, con sede in Milano e unita'  di
Chieti, per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1995 con decorrenza
27 dicembre 1994;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale  del  28  dicembre
1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  2  marzo  1994  con  effetto dall'8 marzo 1993, in
favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.
Frimont,  con  sede in Milano e unita' di Pogliano Milanese (Milano),
per il periodo dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1994 con decorrenza
8 settembre 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  4  marzo  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
4 marzo 1995 con effetto dal 1 marzo 1994, in favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  Torno,  con  sede in
Milano, unita' di Cantieri di Carate (Milano),  Cantieri  di  Legnano
Banca  di  Legnano (Milano), Cantieri di Madonna dei Poveri (Milano),
Cantieri di Tombinature (Milano) Paullo (Milano) e uffici di  Milano,
per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza
1 settembre 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1995,  della  ditta
S.p.a.  Siemens  Nixdorf  Informatica,  con  sede  in Milano e unita'
nazionali.
   Parere comitato tecnico del 30 marzo 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale,  gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 5 luglio
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Siemens  Nixdorf  Informatica, con sede in Milano e unita' di
Milano e unita' nazionali per il periodo  dal  5  luglio  1994  al  4
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza
5 luglio 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 30 agosto 1993 al 29  agosto  1994,  della  ditta  S.r.l.
Artfer, con sede in Bergamo e unita' di Artogne (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 28 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Artfer, con sede in Bergamo e unita' di
Artogne (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al  28  febbraio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza
30 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) a seguito dell'approvazione di cui sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Artfer, con
sede in Bergamo e unita' di Artogne (Brescia), per il periodo  dal  1
marzo 1994 al 28 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza
1 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  20  aprile  1994  al 19 aprile 1995, della ditta S.r.l.
Semar, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unita'  di  Castelfidardo
(Ancona).
   Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Semar,  con  sede  in  Castelfidardo
(Ancona)  e  unita'  di  Castelfidardo (Ancona) per il periodo dal 20
aprile 1994 al 19 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza
20 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 luglio 1994  al  3  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Cartotecnica  industriale  nuova  Cisa,  con  sede in Alzano Lombardo
(Bergamo) e unita' di Isola del Liri (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Cartotecnica industriale
nuova Cisa, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo), e unita' di  Isola
del  Liri  (Frosinone), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza
4 luglio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione di cui sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Cartotecnica
industriale nuova Cisa, con  sede  in  Alzano  Lombardo  (Bergamo)  e
unita'  di  Isola  del Liri (Frosinone), per il periodo dal 4 gennaio
1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1995 con decorrenza
4 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994,
della ditta S.r.l. Alelco gruppo Alenia, con sede in Roma, unita'  di
Palermo e Roma.
   Parere comitato tecnico del 22 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per ristrutturazioneaziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 17 dicembre  1993  con  effetto  dal  31
dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.r.l.  Alelco  gruppo  Alenia,  con  sede  in Roma, unita' di
Palermo e Roma per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza
1 luglio 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  aprile  1994  al  3  aprile 1995, della ditta S.r.l.
S.M.E.T. - Societa' meridionale elettrotecnica terracinese, con  sede
in Terracina (Latina) e unita' di Terracina (Latina).
   Parere comitato tecnico del 22 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  S.M.E.T.  -  Societa'   meridionale
elettrotecnica  terracinese,  con sede in Terracina (Latina) e unita'
di Terracina (Latina) per il periodo dal 4 aprile 1994 al  3  ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza
4 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio  1995,  della  ditta  S.p.a.
F.M.C. - Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 21 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. F.M.C. -  Cavi,  con  sede  in  Pomezia
(Roma)  e unita' di Pomezia (Roma) per il periodo dall'11 luglio 1994
al 10 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza
11 luglio 1994;
    2)  a  seguito  dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la
ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione
salariale gia' disposta con effetto dall'11 luglio  1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. F.M.C. -
Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia  (Roma)  per  il
periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza
11 gennaio 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. El.Da.
- Elaborazione Dati, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 21 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. El.Da. - Elaborazione Dati, con sede in
Roma  e  unita' di Roma per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza
4 luglio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione di cui sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione
salariale  gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  El.Da.  -
Elaborazione  Dati,  con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo
dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1995 con decorrenza
4 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 aprile  1995,  della
ditta  S.p.a.  Novaceta - Gruppo Fiat, con sede in Milano e unita' di
Vercelli.
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazioneaziendale,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Novaceta - Gruppo Fiat,
con sede in Milano e unita' di Vercelli per il periodo dal 3  gennaio
1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza
3 gennaio 1994;
    2)  a  seguito  dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la
ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Novaceta  -
Gruppo  Fiat,  con sede in Milano e unita' di Vercelli per il periodo
dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994 con decorrenza
3 luglio 1994;
    3)  a  seguito  dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la
ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Novaceta  -
Gruppo  Fiat,  con sede in Milano e unita' di Vercelli per il periodo
dal 3 gennaio 1995 al 2 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1995 con decorrenza
3 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1994  al  1  maggio  1995,  della  ditta  S.p.a.
M.A.I.A.,   con  sede  in  Roma,  unita'  di  Battipaglia  (Salerno),
Catanzaro, Monterotondo (Roma) e Marcianise (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma, unita' di
Battipaglia (Salerno), Catanzaro, Monterotondo  (Roma)  e  Marcianise
(Caserta) per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza
2 maggio 1994;
    2)  a  seguito  dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la
ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. M.A.I.A., con
sede  in  Roma,   unita'   di   Battipaglia   (Salerno),   Catanzaro,
Monterotondo  (Roma)  e  Marcianise  (Caserta)  per  il periodo dal 2
novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza
2 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio  1994
al   7  febbraio  1995,  della  ditta  S.p.a.  Alenia  -  Azienda  di
Finmeccanica, con sede in Roma e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 9 marzo 1995: favorevole.
   Delibera  CIPE  del  18  ottobre  1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta  con  decreto
ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Alenia  -  Azienda  di  Finmeccanica,  con  sede  in  Roma  e  unita'
nazionali, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza
8 febbraio 1994.
   Delibera  CIPE  del  18  ottobre  1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della
ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Milano - Rozzano  Milanofiori
e unita' di Milano, piazza Frattini, 4, Milano.
   Parere comitato tecnico del 9 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazioneaziendale,  in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Milano - Rozzano Milanofiori e unita' di Milano, Piazza  Frattini,  4
per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza
21 febbraio 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 23 maggio 1994 al 22  maggio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Luzzi   Pietro,   con  sede  in  Sansepolcro  (Arezzo)  e  unita'  di
Sansepolcro (Arezzo).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro
(Arezzo) e unita' di Sansepolcro  (Arezzo)  per  il  periodo  dal  23
maggio 1994 al 22 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza
23 maggio 1994.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal
1 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16915/11 del 25 febbraio 1995;
    4)  a  seguito  dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Luzzi   Pietro,   con  sede  in  Sansepolcro  (Arezzo)  e  unita'  di
Sansepolcro (Arezzo) per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza
23 novembre 1994.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal
1 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16915/12 del 25 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.