Art. 1
    Attivita' teatrali sovvenzionate per le quali e' previsto un
                 intervento finanziario dello Stato
   1.  La  presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione
vigente,  gli  interventi  finanziari   dello   Stato   da   attuarsi
utilizzando  gli  stanziamenti  del  Fondo  Unico  per la spettacolo,
istituito dalla legge 30 aprile 1985,  n.  163,  destinati  a  favore
delle attivita' teatrali di prosa.
   2.   Le   attivita'   teatrali   di  prosa  considerate,  ai  fini
dell'intervento finanziario dello Stato, sono  quelle  relative  alla
produzione,  distribuzione,  esercizio,  promozione,  perfezionamento
professionale, nonche' a rassegne e festivals, realizzate e  promosse
da:
   1  enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente Teatrale Italiano
   - Istituto Nazionale Dramma Antico -  Accademia  Nazionale  d'arte
   Drammatica "Silvio D'Amico");
   2  istituzioni  culturali  a  carattere nazionale (Istituto Dramma
   Italiano - Societa' Italiana Autori Drammatici);
   3 enti o associazioni stabili di:
     a) produzione ad iniziativa pubblica;
     b) produzione di prioritario interesse  pubblico  ad  iniziativa
     privata o mista pubblico-privata;
     c)  produzione  e  promozione  nel settore della sperimentazione
     teatrale;
     d) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia
     e la gioventu';
   4 imprese private di produzione ed esercizio;
   5   organismi  ed  imprese  teatrali  di  produzione  a  carattere
   privato, individuali, collettivi o autogestiti;
   6 teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu';
   7 Organismi e imprese di distribuzione:
     a) circuiti territoriali;
     b)  imprese private di esercizio ad attivita' teatrale stabile o
     stagionale;
   8 Organismi di promozione, perfezionamento  professionale,  teatri
   di figura di rilevanza nazionale;
   9 centri universitari teatrali;
   10 enti o associazioni promotori di rassegne e festivals.